Dubbi e commenti sul DPR
28 luglio 1999, n. 318
Sicurezza e reti
"disponibili al pubblico"
di Daniela Redolfi e
Fabrizio Veutro* -
13.01.2000Il
dibattito sullinterpretazione del decreto
legislativo 318/99 in materia di misure minime di
sicurezza si arricchisce di un contributo che è
importante riportare, se non altro per
lautorevolezza della fonte. Il Sole 24 Ore
del 2 dicembre scorso, in un articolo a firma di
Antonello Cherchi riferendo di un convegno organizzato da
Confindustria per mettere a fuoco il problema
delladozione delle misure di sicurezza, riporta
quanto affermato dal Segretario Generale del Garante per
la protezione dei dati personali, dott. Giovanni Buttarelli, con riferimento alla distinzione tra reti
disponibili e non disponibili al pubblico.
Si ricorda che tale distinzione costituisce uno degli
aspetti di maggior rilievo nellinterpretazione
della norma, perché da essa dipende ladozione, nel
caso del trattamento di dati sensibili, del prescritto
documento programmatico, la cui redazione ed
aggiornamento dipendono da una completa e puntuale
analisi dei rischi.
A tale proposito,
larticolo citato riferisce che il Segretario
generale avrebbe chiarito che "per rete
accessibile al pubblico si deve intendere anche quella
dedicata, che però viaggia, con modalità
"pubbliche". Per esempio, una rete aziendale,
accessibile ai dipendenti, ma che per i collegamenti
utilizza le normali reti telefoniche, è potenzialmente
accessibile al pubblico e dunque deve approntare il
documento programmatico."
Se è assolutamente apprezzabile la volontà di
chiarezza che è insita nella dichiarazione del
rappresentante del Garante, essa solleva non poche
perplessità.
Anzitutto, vi è da chiedersi se linterpretazione
sopra citata possa ritenersi conforme alla ratio
del testo normativo. Come è noto, il decreto 318/99
prescrive ladozione di misure di sicurezza diverse
a seconda della tipologia di trattamento effettuato sui
dati personali realizzando una scala di differente
intensità a seconda del tipo di dati trattati (sensibili
o comuni), dellaccessibilità o meno in rete di
tali dati ed infine dellutilizzo o meno di una rete
disponibile al pubblico.
Tale scala culmina con le misure prescritte
nellipotesi di maggiore rischio che è quella
costituita dal trattamento di dati sensibili mediante
reti disponibili al pubblico.
Linterpretazione
proposta dal Garante rischia però di svilire la suddetta
scala minando alle basi la ratio della norma.
Infatti, partendo dal presupposto che anche una linea
dedicata acquisita da un qualunque fornitore di
telecomunicazione è da intendersi rete disponibile al
pubblico ed escludendo il caso ormai raro del computer
non accessibile in rete, si prospettano solo due ipotesi
di applicazione realistica della norma: quella del
trattamento mediante rete disponibile al pubblico di dati
personali e quella del trattamento mediante rete
disponibile al pubblico di dati sensibili.
Non volendo accettare questa conclusione, abbiamo seguito
un ragionamento piuttosto complesso, che tentiamo qui di
esporre, per definire il concetto di "disponibilità
della rete".
In primo luogo, notiamo
che laffermazione del Segretario del Garante
(ammesso che sia stata correttamente riportata) solleva
un dubbio interessante: dire che una rete è
"accessibile" equivale a dire che è
"disponibile"? E vero che nel Regolamento
per lattuazione di direttive comunitarie nel
settore delle telecomunicazioni (DPR 318/97) il
"servizio pubblico di telecomunicazioni" è
definito come un servizio di telecomunicazioni
"accessibile" al pubblico. Ma è anche vero che
nel DPR 318/99, qui commentato, i termini
"accessibile", in riferimento
allelaboratore, e "disponibile", in
riferimento alla rete, compaiono nello stesso contesto,
anzi nella stessa frase. Da ciò dovrebbe discendere, in
sede interpretativa, che essi non sono considerati
sinonimi. (Questo, a meno che non si voglia pensare che
gli estensori del regolamento, per scrupolo stilistico,
abbiano voluto evitare la fastidiosa ripetizione
"elaboratori accessibili mediante reti
accessibili", sostituendo "disponibili" al
termine ripetuto. Del resto, in queste recenti normative
in tema dinformatica, tanto carenti di tecnica
legislativa, tutto può essere.)
Pertanto, se
"laccessibilità" dellelaboratore
può dirsi, in soldoni, la materiale potenzialità di
usare un elaboratore, la "disponibilità" della
rete dovrebbe corrispondere ad un concetto diverso e non
identificarsi quindi semplicemente con la materiale
potenzialità di utilizzare la rete.
In secondo luogo, osserviamo che se la rete può
definirsi il collegamento instaurato fra due o più
elaboratori o terminali, disporre della rete dovrebbe
significare accedere ad uno di questi elaboratori o
terminali. Non sembra infatti ipotizzabile, in questo
contesto, laccesso o luso del collegamento in
sé e per sé, come bene materiale (vale a dire un
diritto reale o di godimento sul canale di trasmissione,
ad es. il cavo). Disporre della rete significherebbe
quindi disporre di un elaboratore o di un terminale che
vi abbia accesso e, conseguentemente, poter ricevere o
trasmettere da o verso gli altri elaboratori o terminali
che vi sono connessi.
In terzo luogo, la
disponibilità della rete dovrebbe forse intendersi come
"legittima disponibilità della rete".
(Questo è un punto che appare fondamentale, almeno
alloperatore del diritto deformato dalla sua
professione.) Infatti, se la disponibilità potesse anche
essere illegittima, per sapere se una determinata rete è
o non è disponibile occorrerebbe stabilire se il
"pubblico" ha la materiale possibilità
teorica, comunque raggiunta, lecitamente o illecitamente,
di introdursi nella rete stessa. Tuttavia, ciò
risulterebbe incredibilmente difficile. Infatti, è noto
che nel mondo dellinformatica e della telematica,
quasi tutto quel che esiste può essere in qualche modo
violato o spiato o come si suol dire
"hackerato". Inoltre, anche ciò che
lhacker non può fare oggi, sarà probabilmente in
grado di farlo domani.
Pertanto, se il concetto
di "disponibilità" comprendesse anche la
disponibilità illegittima, ovvero la mera
"potenzialità di accesso", allora tutte le
reti sarebbero disponibili, o almeno tutti i titolari di
trattamento coscienziosi, a fronte delle pene previste
per lomessa adozione, anche colposa, delle misure
di sicurezza, dovrebbero giungere, nel dubbio, a questa
conclusione. Come può infatti il titolare del
trattamento escludere con certezza che perfino la sua
rete locale possa essere potenzialmente violata, magari
mediante qualche nuovo sistema di intercettazione a lui
sconosciuto?
Questa non può essere dunque linterpretazione
della norma, che daltra parte contrasta con
luso comune del termine "disponibile":
nessuno per esempio pensa alla propria abitazione come un
luogo "disponibile al pubblico", anche se
naturalmente non può escludere che un delinquente membro
del pubblico possa introdurvisi con la frode o lo scasso.
Se quanto sopra detto
fosse vero, allora la disponibilità della rete dovrebbe
consistere nella legittima possibilità di scambiare
dati con gli elaboratori connessi alla rete stessa.
Così, esemplificando: dovrebbe essere accessibile
mediante rete disponibile al pubblico un elaboratore
dotato di modem che risponde ad un numero della linea
telefonica nazionale, perché il pubblico ha la
possibilità legittima di raggiungere il predetto
elaboratore attraverso questa rete. Per lo stesso motivo,
dovrebbe essere accessibile mediante rete disponibile al
pubblico un elaboratore collegato allInternet che
risponde ad un indirizzo IP, statico o dinamico.
Viceversa, dovrebbe essere non disponibile la rete
locale, che il pubblico non può legittimamente
utilizzare per raggiungere gli elaboratori ad essa
collegati. Allo stesso modo, ed è questo il punto che
più ci interessa, dovrebbe essere non
disponibile la linea dedicata, che il privato acquista da
un fornitore di connettività e che collega fra loro solo
elaboratori del titolare del trattamento. Questo, pur se
la trasmissione di rete avvenisse anche mediante le
stesse linee che il fornitore utilizza per fornire
servizi al pubblico, perché il pubblico che dispone di
detto servizio non può raggiungere gli elaboratori
predetti o riceverne i dati, se non fraudolentemente (ad
es. intercettando la trasmissione attraverso un nodo
della rete del fornitore).
Concludendo, mentre il
concetto di accessibilità in rete dellelaboratore
potrebbe fare riferimento alla mera possibilità
materiale dellaccesso stesso, la disponibilità
della rete dovrebbe intendersi come accessibilità
legittimamente possibile, altrimenti, poiché tutte le
reti sono potenzialmente accessibili o comunque non è
possibile stabilire con certezza se lo siano o meno, la
distinzione fatta dallart. 3 del DPR 318/99
rimarrebbe priva di effetti o comunque praticamente
inapplicabile.
Per la problematicità della questione, sarebbe opportuno
che sul tema intervenisse un definitivo chiarimento.
* Avvocati
in Milano
|