| Il
        registro delle cause di morte: riservatezza e accessodi Daniele Agostini* - 25.03.98
 Le informazioni che
        circolano in un sistema informativo pubblico sono
        soggette al segreto d'ufficio. Quelle sanitarie, in
        particolare, sono vincolate al segreto professionale e
        d'ufficio (artt. 326 e 622 CP); il trattamento dei dati
        che si riferiscono a persone o enti è regolato dalla L.
        31.12.96 n. 675 e successive modificazioni (Dlv. 9.5.97
        n. 123 e Dlv. 25.7.97 n.255). Per le raccolte di dati
        condotte per fini statistici e soggette a trasmissione a
        organi centrali è stato fondato anche il segreto
        statistico (art. 9 DL 6.9.89 n.322).Il vincolo normativo è imposto su una materia che la
        coscienza collettiva sente fortemente: l'osservanza delle
        norme sul segreto è obbligo morale prima ancora che
        legale. La protezione delle informazioni richiede un
        attivo impegno per prevenire la diffusione indebita: il
        fatto di non "dire in giro" non esonera dalla
        responsabilità delle eventuali fughe di notizie. D'altra
        parte, il costo delle informazioni è tale da richiedere
        la produzione di più copie dei dati e la loro
        conservazione in sedi diverse, per garantirsi contro il
        rischio di distruzione accidentale; e ciò comporta un
        maggiore rischio di diffusione.
 Il costo della protezione dei dati va previsto tra i
        costi di gestione dei Servizi.
 Benché la tenuta di
        banche dati e registri obbligatori non configuri - in
        genere - un procedimento amministrativo, si ritiene che
        l'accesso ai documenti, previsto dal capo V della L.
        7/8/90 n. 241, vi trovi applicazione. Ma il diritto di
        accesso "è riconosciuto a chiunque vi abbia
        interesse per la tutela di situazioni giuridicamente
        rilevanti" ciò subordina l'accesso alla
        dichiarazione del motivo della richiesta (art. 25, c. 2,
        L. 241/90) e anche a una valutazione della rilevanza
        giuridica della situazione da tutelare. Il rifiuto dell'accesso deve essere motivato (ibid.,
        c.3).
 I dati Il vigente Regolamento di
        Polizia Mortuaria (approvato con Dpr 10/9/90 n. 285, in
        seguito RPM), come già il precedente, prescrive: "I
        medici... debbono per ogni caso di morte di persona da
        loro assistita denunciare al sindaco la malattia che, a
        loro giudizio, ne sarebbe stata la causa" (art.1
        c.1). "Ogni USL deve istituire... un registro"
        annuale dei deceduti e delle relative cause di morte
        (art. 1 c.7).  Finalità della
        raccolta La raccolta delle cause di
        morte ha, formalmente, la caratteristica
        dellobbligatorietà: la raccolta è fatta perché
        è prescritta dalla legge.Il decaduto RPM (Dpr 803/75) prevedeva che la denuncia di
        causa di morte avesse esclusivamente finalità "statistico-sanitarie";
        il RPM vigente (art.1, c.8) afferma che "le
        schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie,
        epidemiologiche e statistiche"
 Il titolare e il
        responsabile Secondo la L.675/96 anche
        per il registro della cause di morte devono essere
        individuati un titolare e un responsabile:
        titolare è certamente lUSL, e probabilmente, per
        delega, il Dipartimento di Prevenzione; un dubbio sulla
        titolarità del Dipartimento di prevenzione deriva da
        unespressione della CM Sanità 23.6.93 n.24
        (esplicativa del RPM), dove, in 2.4, si afferma che il
        registro delle cause di morte deve "essere tenuto
        presso lUSL (generalmente al servizio igiene
        pubblica)", intendendosi con quel "generalmente"
        che quel Servizio -e il Dipartimento in cui è confluito-
        non è il detentore obbligatorio del registro.Il responsabile è una persona fisica o giuridica; le sue
        caratterizzazioni paiono più di una persona che di un
        ufficio: è preposto dal titolare al trattamento di dati
        personali; è dotato di esperienza, capacità e
        affidabilità che garantiscano il rispetto delle
        disposizioni, in particolare sotto il profilo della
        sicurezza dei dati; per assolvere a questi compiti non
        può non essere un operatore degli uffici in cui i dati
        sono trattati.
 Il titolare deve specificare analiticamente i compiti
        assegnati al responsabile e vigilare sullosservanza
        delle proprie istruzioni e disposizioni.
 Aggiornamento Laggiornamento del
        registro è previsto dal RPM nel senso della completezza (art. 1 c.8), e della rettifica, in particolare per la
        diagnosi fornita dallautopsia (artt. 39 e 45;
        lart. 45, 2.c, del RPM recita: "i risultati
        delle autopsie devono essere comunicati al sindaco e da
        questultimo al coordinatore sanitario
        dellUSL... per leventuale rettifica della
        scheda di morte"). Laggiornamento è
        prescritto dallart 13 L. 675/96, che riconosce come
        diritto dellinteressato alla correttezza della sua
        immagine "laggiornamento, la
        rettificazione... lintegrazione dei dati".
        In ordine allaggiornamento su riscontro
        diagnostico, va tenuto presente che la scheda, essendo un
        documento datato e sottoscritto, non può essere
        corretta, anche perché si trova presso lUSL in
        copia. Il registro, invece, deve essere aggiornato
        attraverso lindicazione della rettifica portata dal
        referto autoptico. Poiché in genere il referto porta la
        descrizione morfologica dei riscontri, i quali non sempre
        trovano una corrisopondenza univoca in una diagnosi e in
        particolare solo raramente possono fornire
        lidentificazione, tra diverse patologie, della
        malattia che ha portato a morte, è solo quando la
        diagnosi clinica della scheda è palesemente contraddetta
        dal riscontro obiettivo che si può procedere a rettifica
        senza grande probabilità di errore.
 Il Comune  lart. 1, 1° c., del
        RPM prescrive che "i medici debbono per ogni caso
        di morte di persona da loro assistita denunciare al
        sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe
        stata la causa".Al sindaco, non allUSL.
 Il Comune deve informare lUSL (c.2) nel caso di
        morte per malattia infettiva. AllUSL il Comune
        manda "copia della scheda di morte... entro 30
        giorni...". LUSL, e non il Comune, "deve
        inviare copia della scheda di morte allUSL di
        residenza" (art. 1, c.7)
 Il Comune trattiene dunque loriginale, ma non
        perché gli competa una funzione di registro, bensì solo
        per provvedere alla trasmissione allISTAT. Anche ai
        fini degli atti di stato civile, la scheda di morte non
        ha alcun valore, competendo questa funzione alla
        dichiarazione di morte presentata dai familiari o da
        chiunque sia informato del decesso (art.1 RPM; RD 9/7/39
        n. 1238 sullo stato civile).
 Dunque il Comune non detiene il registro delle cause di
        morte; la conoscenza, da parte del Comune, della causa di
        morte non è richiesta da alcuna norma vigente, quindi il
        Comune non deve detenerla. La pratica di alcuni Comuni di
        riservarsi fotocopie o trascrizioni della scheda di morte
        o di reclamare le relative certificazioni è arbitraria e
        sicuramente contraria allo spirito della L. 675/96.
 Del resto, il registro conservato presso lUSL,
        oltre che essere organizzato per comuni (art. 1 RPM) è
        di fatto il registro del Comune, data la definizione
        dellUSL come "complesso... dei servizi dei
        comuni singoli o associati i quali... assolvono ai
        compiti del Servizio Sanitario Nazionale" (art.
        10 L.833/78).
 Registri di patologia I registri tumori e di
        patologia possono accedere ai dati di mortalità solo 1)
        se sono istituiti come enti pubblici non economici, 2) se
        la comunicazione è prescritta dalle norme istitutive;
        diversamente la comunicazione va prevista
        nellambito dei trattamenti da notificare al
        Garante. Ogni informazione sulla scheda ISTAT tratta dai
        registri tumori tramite canali diversi da quello
        ufficiale (il Responsabile del Registro delle cause di
        morte) costituisce violazione della Legge. Accesso ai dati di
        mortalità Le "finalità
        sanitarie, epidemiologiche e statistiche" (art.
        1 c.8 RPM) fanno ritenere che laccesso ai dati da
        parte di enti interessati a valutazioni epidemiologiche e
        statistiche sia compito distituto del registro.Benché la tenuta del registro non configuri un
        procedimento amministrativo, come si è detto, si ritiene
        che l'accesso ai documenti, previsto dal capo V della L.
        7/8/90 n.241, vi trovi applicazione. Il diritto di
        accesso "riconosciuto a chiunque vi abbia
        interesse per la tutela di situazioni giuridicamente
        rilevanti" subordina l'accesso alla
        dichiarazione del motivo della richiesta (art. 25, c.2, L
        241/90) e anche a una valutazione della rilevanza
        giuridica della situazione da tutelare.
 Si riconosce il diritto all'accesso
 - agli eredi legittimi e testamentari,
 - al Magistrato per esclusivi fini di giustizia,
 - agli enti ai quali è concessa una specifica potestà
        in materia, come i registri di patologia costituiti come
        enti pubblici non economici, per le finalità
        epidemiologiche d'istituto.
 - agli istituti di cura e di ricerca che hanno seguito
        clinicamente il deceduto (colle cautele già dette).
 Le richieste da parte degli enti ai quali si riconosce il
        diritto di accesso sono agevolmente identificate da
        intestazioni e timbri, mentre l'indirizzamento delle
        risposte al responsabile dell'amministrazione richiedente
        dovrebbe garantire in misura sufficiente contro la
        violazione degli artt. 326 e 622 c.p. (segreto d'ufficio
        e professionale).
 La certificazione Le richieste presentano un
        arcobaleno di espressioni (certificato necroscopico,
        certificato di morte, più spesso, ma molte altre); il
        Registro rilascia o una copia conforme
        alloriginale della scheda ISTAT e dei referti
        autoptici o unattestazione di quanto risulta
        agli atti. Ciò va detto, perché la natura del
        documento in questione non è quella di un certificato
        medico, dove il medico dichiara circostanze di cui ha
        conoscenza diretta assunta nellesercizio della sua atttività; la natura dellatto è quella di un
        riscontro amministrativo di una risultanza di cui il
        responsabile non ha alcuna conoscenza se non tramite
        dichiarazione di terzi. La natura dellattestazione
        comporta che, se non si risponde a un quesito specifico,
        è necessario riportare tutto quello che risulta, senza
        omettere nulla, anche se si ritiene che le notizie
        possano avere aspetti riservati (il chè è comunque
        vero, ma superato dal diritto allaccesso che,
        nellattestare, si riconosce al richiedente).  La richiesta da parte
        degli eredi Il deceduto conserva i
        propri diritti personali che sono rappresentati dagli
        eredi.Con espressione infelice, la L.675/96 (art.13, c.3)
        proclama: "I diritti... riferiti ai dati
        personali concernenti persone decedute possono essere
        esercitati da chiunque vi abbia interesse". Si
        ritiene che non vi abbia interesse chi non è erede del
        defunto, che rappresenta linteresse del defunto.
 Lerede spesso è sollecitato dagli enti erogatori a
        richiedere e produrre la certificazione delle cause di
        morte per accedere a prestazioni pensionistiche o
        assicurative. Benché sia una richiesta probabilmente
        illegittima, non pare tuttavia possibile rifiutare il
        documento allerede che è titolare dei diritti su
        quelle informazioni. Certamente, se la funzione
        certificativa del Registro può essere prevista, è
        difficile negare al certificato -una volta emesso- una
        funzione amministrativa che il RPM non gli attribuisce.
 Gli eredi legittimi sono elencati nell'art. 565 CC:
        "Categorie dei successibili: nella successione
        legittima l'eredità si devolve al coniuge, ai
        discendenti legittimi, agli ascendenti legittimi, ai
        collaterali, ai parenti naturali e allo Stato,
        nell'ordine...". I successivi artt. 566-584 CC.
        regolano l'ordine e il concorso; i dati più importanti
        sono:
 - ascendenti e collaterali sono eredi solo in mancanza di
        discendenti;
 - il coniuge è erede in concorso con i soli discendenti
        del morto se esistono, oppure, in assenza di questi, in
        concorso con fratelli e ascendenti del morto.
 Certificazione della
        qualità di erede I privati che avanzano la
        richiesta dell'attestazione della causa di morte di un
        congiunto devono dichiarare la propria qualità di erede
        legittimo o documentare quella di erede testamentario.
        Sull'attestazione, e sulla copia che resta agli atti,
        vengono annotate l'identità del richiedente, la sua
        qualità di erede e la dichiarazione generica della
        motivazione del regime fiscale richiesto (in bollo o in
        esenzione di bollo), ciò perché sia palese, al Servizio
        emittente e all'amministrazione destinataria, il titolo
        al quale è stata avanzata la richiesta. Di fatto si
        produce una domanda con dichiarazione sostitutiva di atto
        di notorietà (art. 4 L. 15/68) della qualità di erede,
        firma autenticata e dichiarazione del regime fiscale; il
        tutto in due copie, comprendenti anche l'attestazione,
        una per il richiedente e una agli atti del Srvizio.L'art. 4 della Legge 4.1.68 n. 15 prescrive: "L'atto
        di notorietà concernente... stati o qualità personali
        è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta...
        dinanzi al funzionario competente a ricevere la
        documentazione... il quale procede all'autenticazione
        della sottoscrizione". Si potrebbe anche vedere,
        in molti casi, la fattispecie prevista dall'art. 2 della
        stessa legge (dichiarazione sostiutiva di certificazioni,
        comunemente dette autocertificazioni): "... lo
        stato di vedovo, ... il decesso del coniuge,
        dell'ascendente o discendente sono comprovati con
        dichiarazioni... sottoscritte dall'interessato e
        prodotte... La sottoscrizione deve essere autenticata".
 Per l'autenticazione il richiedente si fa riconoscere in
        genere mediante la carta d'identità, ma spesso propone
        la patente di guida, che è valida come documento
        d'identità solo per i primi cinque anni dal rilascio; ad
        un rifiuto, il titolare di solito oppone la validità
        dell'abilitazione alla guida, senza contare che
        l'identità del titolare potrebbe non essere
        riconoscibile o per lalterazione della fisionomia
        del titolare o per il detrioramento del documento. Al
        riconoscimento può contribuire anche il confronto fra la
        firma apposta sulla richiesta e quella che compare sui
        documenti.
 Un'incertezza nell'identificazione del richiedente può
        essere motivo di rifiuto dell'attestazione, perché la
        responsabilità della comunicazione indebita ricade sul
        funzionario che fa il riconoscimento.
 Il Magistrato Il testo della L. 675/96
        fa numerosi riferimenti alluso dei dati personali
        in ambito giudiziario; in particolare richiama un buon
        numero di dettagli tecnici che solo un giurista potrebbe
        discutere; in buona sostanza, luso dei dati per
        fini di giustizia è fortemente incentivato e, si
        potrebbe dire, privilegiato. Su richiesta formale del
        Magistrato non pare possibile negare laccesso ai
        dati; meno certa è lammissibilità della richiesta
        dei periti del tribunale o di parte, in carenza di una
        richiesta del Magistrato. In questi casi la preventiva
        notifica al Garante è difficilmente proponibile, dati i
        tempi stretti che i periti cercano di imporre; un
        sollecito a far formalizzazione da parte del Magistrato
        la richiesta potrebbe risolvere la questione con
        facilità. Enti previdenziali Gli enti richiedenti in
        genere necessitano di una o di alcune determinate
        informazioni, ma, per prassi invalsa, richiedono
        lintero documento, benché fornito di dati
        irrilevanti. La L. 675/96 pone di nuovo laccento
        sul fatto che ciò che non serve non deve essere
        richiesto. La richiesta deve essere mirata alla
        conoscenza della sola informazione che serve e la
        risposta deve essere che dalla scheda ISTAT risulta o non
        risulta quella circostanza, senza fornire, colla copia
        integrale della scheda, molte altre notizie riservate e
        irrilevanti.Diverse informazioni possono poi essere fornite dagli
        eredi alle amministrazioni interessate attraverso lo
        strumento della dichiarazione sostitutiva dellatto
        di notorietà, lautocertificazione, prevista dalla
        L. 15/68.
 Purtroppo, però, lente che richiede, o che manda a
        richiedere, la documentazione impropria non precisa né
        la necessità né la norma che giustifica la
        trasmissione. Il consiglio da dare in questo caso è di
        insistere per avere una richiesta formalmente corretta e
        di inserire questo punto nella notifica al Garante.
 Può essere diverso per lufficio Pensioni di guerra
        del ministero del tesoro, perché lart. 15 del DPR
        23.12.78 n. 915 (T.U. delle pensioni di guerra) prevede
        espressamente che "tutti i documenti necessari
        per listruttoria delle domande... sono acquisiti
        dufficio"; in particolare vengono
        menzionati "i documenti sanitari" e, tra
        i debitori, "gli istituti ospedalieri":
        ciò rende probabile che la causa di morte possa essere
        legittimamente richiesta; resta tuttavia incerta la
        pertinenza dei dati con le finalità del loro possesso.
 Anche lINAIL ha diritto ad accedere ai "documenti
        clinici e necroscopioci" relativi agli
        infortunati ricoverati negli ospedali (DPR 30.6.95 n.
        1124, TU degli infortuni sul lavoro, art. 94)
 Eccesso di richiesta Ove pretesa da enti
        erogatori, la causa della morte dovrebbe essere richiesta
        non in termini diagnostici esatti (benché presuntivi),
        ma nella genericità sufficiente a sortire gli effetti
        istituzionali: una pensione, uneredità, una
        provvidenza assicurativa possono essere vincolati (in
        positivo o in negativo) allipotesi di decesso per
        causa naturale, o per infortunio, o per eventi
        catastrofici o bellici, o ancora per suicidio o per
        reato; in ognuno di questi o di altri casi, la richiesta
        dovrebbe limitarsi alla sola voce che interessa e ad essa
        dovrebbe attenersi la risposta.L'art. 9 della Legge precisa che "I dati
        personali oggetto di trattamento devono essere... d)
        pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle
        finalità per le quali sono raccolti o successivamente
        trattati". È urgente che gli enti interessati
        adottino una nuova formula di istanza, che richieda i
        soli dati rilevanti e le norme che ne prescrivono la
        trasmissione; infatti è evidente che la richiesta di
        dati non necessari viola la Legge.
 Tipologia di
        prestazione e regime fiscale  L'accesso alla
        documentazione amministrativa (e in particolare al
        registro delle cause di morte) attraverso visura deve
        garantire la protezione dei dati personali che non sono
        oggetto del diritto dell'istante."Il rilascio di copia è subordinato soltanto al
        rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni
        vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca
        e visura" (art. 25, c.1 L. 241/90). Questa
        indicazione dovrebbe risolvere il dilemma sulle tariffe
        da applicare alla prestazione.
 Lemissione di certificati relativi al decesso per
        finalità assistenziali, previdenziali, bancarie e
        assicurative pare esente dal bollo ( art. 9 tab. B legge
        sul bollo; DPR 915/78 art. 126; L. 29.12.90 n. 405 art.
        7, c.5); per finalità diverse è soggetta al bollo
        vigente.
 Comunicazione dei dati
        per fini scientifici I dati personali possono
        essere raccolti senza il consenso della persona descritta
        (o dei suoi "aventi causa") solo in casi
        particolari (art.12 L.675/96): in ossequio a obblighi di
        legge, per scopi di ricerca scientifica o di statistica
        (ma solo in forma anonima) o per salvaguardia della vita
        e dellintegrità fisica di persone, anche diverse
        dallinteressato. Lanonimato del dato per uso
        scientifico e statistico è ripreso anche dallart.
        20, che dunque non lascia dubbi su questo punto.Dunque la regolamentazione proposta dalla Regione
        Emilia-Romagna con Circ. n. 45 del 22.12.89 (che
        autorizzava la comunicazione sotto definiti vincoli) è
        stata riassorbita dalla recente disposizione. Lart.
        27 della Legge consente luso dei dati per i fini
        distituto, ma ripete latteggiamento
        restrittivo nei confronti di ogni altro corrispondente:
        la comunicazione agli enti di ricerca e di cura è ancora
        subordinata alla notifica al Garante.
 Anche la trasmissione dei dati alla Regione ricade nella
        categoria dei trattamenti che le USL devono notificare al
        Garante, giacché il registro non è obbligatorio; i
        successivi trattamenti (detenzione, elaborazioni,
        comunicazione a diversi uffici regionali e no, incroci
        con altri registri...) devono essere notificati al
        Garante dalla Regione. È in corso lo sviluppo di una
        proposta di regolamento che prevede listituzione
        del Registro Regionale di Mortalità mediante un atto
        ufficiale della giunta regionale e la formalizzazione
        delle comunicazioni ai registri delle USL nonché con le
        altre amministrazioni interessate.
 * Medico responsabile del
        registro deceduti di Bologna ex DPR 285/90 e precedenti,
        responsabile dell'ufficio per l'epidemiologia e il
        sistema informativo del Dipartimento di Prevenzione
        dell'Azienda Usl della Città di Bologna, responsabile
        del registro dei certificati di assistenza al parto. |