Cercherò, in estrema sintesi, di evidenziare i motivi che a mio modestissimo
avviso rendono impercorribile, e per certi aspetti distorta, la soluzione
ipotizzata nell'intervento "Se il titolare non è
responsabile" pubblicato su questo numero.
Partiamo da un dato: la norma è chiara nel qualificare come titolare colui cui
competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle
finalità, alle modalità del trattamento di dati personali, ivi compreso il
profilo della sicurezza (art. 4 lett.
f del codice).
In uno studio professionale costituito (come nell'esempio fatto) da un
ingegnere, una segretaria, ed altri soggetti che gestiscono in outsourcing
alcuni servizi (es.: la contabilità), non mi sembra possano sussistere dubbi
sul fatto che le prerogative di cui parla la norma, e cioè la. titolarità
del potere decisionale per tutto quanto attiene al trattamento dei dati, siano
da attribuire al soggetto che esercita l'attività professionale, e cioè a
dire l'ingegnere stesso.
Chiarissime sul punto le indicazioni fornite dal Garante, ad esempio, nel parere reso al Consiglio nazionale forense in
data 03.06.04: l'avvocato che tratta i dati dei suoi clienti, essendo il dominus
in termini di definizione delle finalità e modalità del trattamento, non può
che essere qualificato come titolare.
Per quanto sia suggestiva, pertanto, la tesi che uno studio professionale (in
quanto "complesso di mezzi, persone, competenze organizzative e processi")
possa essere assimilato ad una azienda, a mio parere non trova riscontro nell'attuale
panorama normativo, e non può essere sostenuta.
Né la dizione di "organismo" contenuta nell'art. 4 lett. f), può
secondo me giustificare la attribuzione di tale qualità a realtà quali gli
studi professionali che, dal punto di vista giuridico-formale, mi sembrano ben
lungi dal poter costituire un'entità a sé rispetto al professionista.
Diversamente ragionando, si finirebbe per attribuire una sorta di personalità
giuridica a strutture che sono sprovviste di qualsiasi requisito per incorporare
i caratteri di tale istituto.
Ma, si sostiene, se titolare è il professionista, e se lo stesso indica
nella informativa il fatto di aver designato gli outsourcer come
responsabili, allora l'interessato potrebbe trovarsi nella condizione di
esercitare i propri diritti rivolgendosi al soggetto sostanzialmente sbagliato,
atteso che il responsabile esterno potrebbe non esser nemmeno a conoscenza della
privacy policy seguita dal titolare.
Si tratta, a mio parere, di un falso problema.
Nel dare l'informativa, infatti, è certamente vero che ogni titolare è
tenuto ad indicare gli estremi identificativi di almeno un responsabile. Ma
questo non significa affatto che il responsabile sia tenuto a "dare riscontro"
alle istanze degli interessati.
Mi spiego meglio:
l'art. 7 c. 1 prevede che l'interessato
possa veicolare le sue richieste anche per il tramite del responsabile, o
addirittura degli incaricati.
Ma tale norma va coordinata con quanto previsto dall'ultima parte dell'art.
13 comma 1 lett. f), dove si chiarisce quanto segue: Quando è
stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di
esercizio dei diritti di cui all'art. 7, è indicato tale responsabile.
La designazione del responsabile, pertanto, non porta implicitamente con sé
l'attribuzione della prerogativa di dare riscontro alle istanze degli
interessati.
E il fatto che gli interessati possano trasmettere al responsabile le proprie
richieste (art. c. 7 c.1), non significa che il responsabile sia sempre tenuto a
gestirle autonomamente.
Alla luce di tutto ciò, ritengo di poter affermare che la soluzione all'interessante
problema prospettato sia più semplice di quanto sembri.
E' sufficiente che il professionista, titolare del trattamento:
- non attribuisca la prerogativa di riscontrare le istanze degli interessati ai
responsabili esterni, chiarendo agli stessi, nelle lettere di designazione, che
in ipotesi di ricezione di una istanza ex art. 7 questa debba essere
immediatamente girata al titolare, affinché questi vi dia idoneo e tempestivo
riscontro;
- dia evidenza nella informativa del fatto che gli interessati, per l'esercizio
dei propri diritti, debbono rivolgersi direttamente al titolare.
Nessuno ha la verità in tasca. Tantomeno il sottoscritto. Questo intervento,
quindi, deve esser letto come un semplice contributo di riflessione, nella
navigazione. a vista alla quale siamo tutti costretti da una normativa così
ostica e costellata di insidie.
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