La semplificazione della produzione legislativa è una delle istanze più
rilevanti del nostro ordinamento in relazione al suo valore essenziale che vale
a qualificare i sistemi giuridici più avanzati. Come è stato osservato dal
Consiglio di Stato, sezione consultiva atti normativi del 30 agosto 1999, la
semplificazione rappresenta l'esigenza di avere un testo normativo chiaro e
soprattutto completo, senza costringere il cittadino in genere e l'operatore
in particolare a ricerche complesse e difficili.
Va rilevato che il codice sulla protezione dei dati personali attribuisce pieno
valore a tale esigenza, collocandola nel secondo comma dell'art. 2, per cui il
trattamento dei dati personali deve assicurare un elevato livello di tutela dei
diritti e delle libertà nel rispetto del principio di semplificazione,
armonizzazione ed efficacia. Da un'analisi del testo unico emerge come l'esigenza
della semplificazione normativa venga soddisfatta attraverso un fitto intreccio
di regole, tra di loro convergenti ed operanti sinergicamente, che possono
essere così individuate:
1) l'ordine sistematico di tutta l'architettura del codice;
2) l'alleggerimento del numero delle norme, che nel codice viene sfoltito del
30% rispetto a tutta la normativa precedente;
3) il principio di necessità;
4) il principio di utilizzabilità dei trattamenti effettuati in difformità
dalle leggi;
5) il fitto catalogo delle definizioni e del significato delle formule
legislative adoperate (è la formula delle c.d. "leggi dizionario");
6) una chiara tipologia dei diritti di accesso ai dati personali e degli altri
diritti. La disciplina e le modalità di esercizio dei diritti;
7) la semplificazione attraverso la formazione di numerosi codici deontologici e
di buona condotta, che ben possono ricomprendersi nella nozione di formazione
negoziale delle regole, dando luogo a corpi normativi snelli, di chiara
decifrazione;
8) il metodo delle autorizzazioni generali (art. 40): le autorizzazioni "del
Garante sono applicate anche mediante il rilascio di autorizzazioni relative a
determinate categorie di titolari e di trattamenti".
Quanto al primo profilo il motivo ispiratore è anzitutto quello di dare
una quadro sistematico, riordinare tutta la materia normativa inerente alla
privacy in un corpus completo, tale da poter orientare agevolmente tutti
i soggetti che entrano in contatto con il sistema dei dati personali. La vera
finalità preminente è di venire incontro alle esigenze del cittadino, il
quale, prima di questo codice, si trovava di fronte ad una molteplicità di
corpi normativi: la legge base n. 675/1996, ben 9 decreti legislativi
intervenuti medio tempore, più le direttive europee; un complesso di
norme nelle quali non era agevole orientarsi.
Il codice ha fornito il filo di Arianna per percorrere un campo così vasto,
segnando una controtendenza alle leggi a formazione labirintica.
E' un codice che consta di 3 parti fondamentali: la prima parte
contiene le norme generali, ossia le norme di principio, che valgono per tutti i
soggetti giuridici. Poi viene delineata la parte riservata ai trattamenti
specifici, che è diversificata. Come è stato detto da un fine giurista, la
privacy non è un diritto unitario, ma è una costellazione di diritti, è un
nucleo composito, vasto, di garanzie e di situazioni giuridiche attive e
passive. E allora ognuno che operi in un dato tratto della vita sociale,
economica, produttiva, in base a questa ripartizione dei trattamenti, prende
cognizione del nucleo preciso di diritti e di doveri che lo riguardano.
Ogni cittadino operatore si trova immediatamente nella situazione di poter
conoscere qual è l'itinerario che deve percorrere per poter fruire dei suoi
diritti e poter porre in essere i vari strumenti di tutela.
Nel delineare i profili maggiormente innovativi va rilevato anche che il codice
ha introdotto nel nostro ordinamento il diritto alla protezione dei dati
personali, quale diritto fondamentale della persona, che si integra con il più
generale diritto alla riservatezza, nucleo fondamentale della legge base n. 675
del 1996.
Qual'è la portata di questa innovazione? Il legislatore ha operato una
trasposizione dei precetti della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
Europea (Nizza 2000) che nel capo secondo ha inquadrato sotto la rubrica delle
libertà, i valori dell'uomo e della vita associata.
La Carta di Nizza recava due norme distinte. Una riguardava la riservatezza vera
e propria (art. 7) "Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita
privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni". Questa
è la riservatezza nel nucleo originario, primigenio: rispetto della vita
privata e familiare, del domicilio e delle comunicazioni. Poi l'articolo 8
introduce il diritto alla protezione dei dati personali e stabilisce "Ogni
individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo
riguardano" "...Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti
che lo riguardano e di ottenerne la rettifica".
Gli enunciati della Carta di Nizza hanno segnato un passaggio storico, cioè
dall'Europa del Mercato unico, si è passati all'Europa dei diritti.
La Comunità Europea originariamente garantiva solo diritti strettamente
necessari per l'instaurazione del Mercato unico. Erano 4 libertà: libertà di
circolazione delle persone, dei capitali, dei beni, dei servizi; non erano
codificate altre libertà. Quando l'Europa politica ha cominciato a crescere
con le istituzioni extra economiche, i diritti fondamentali hanno cominciato ad
essere considerati patrimonio comune dei cittadini indipendentemente dalla loro
funzione finanziaria.
Il codice é contrassegnato da un costante raccordo tra fonti di diritto
nazionale e fonti di diritto sovranazionale, un intreccio di fonti che sono la
linfa vitale di ogni processo giuridico nella fase attuale del mondo
contemporaneo.
Un secondo profilo di semplificazione va individuato nello sfoltimento
delle regole recate dal codice, le quali sono state alleggerite nella misura del
30% rispetto alla serie di atti normativi susseguiti alla legge base 675/1996.
Il risultato è notevole poiché l'eccesso numerico di norme va a scapito
della chiarezza e della razionalità dei precetti e delle regole.
Come ebbe a dire F. Carnelutti la inflazione delle leggi è paragonabile alla
inflazione monetaria, poiché essa depaupera il valore delle norme e la loro
efficacia.
Un terzo coefficiente di semplificazione è dato dall'ampio catalogo
delle formule definitorie contenute nell'art. 4, le quali valgono a rendere
chiaro a tutti i soggetti interessati il significato concreto delle formule
lessicali usate. Tale linea metodica rappresenta l'allineamento del nostro
modo di legiferare a quello già adottato da tempo nelle leggi di matrice
anglosassone e, in maniera molto ampia, in tutte le direttive dell'Unione
Europea. E' così invalso quel metodo, definito delle leggi dizionario, che
reca un sicuro vantaggio ai fini della agevole interpretazione delle regole e
della comprensione dei loro valori. Le leggi dizionario dimostrano come anche le
modalità di codificazione possano modellarsi su sistemi giuridici
particolarmente evoluti, che pongono il cittadino al centro dei sistemi
regolatori, affidandogli gli strumenti per la comprensione dei precetti
normativi.
Un ulteriore profilo di semplificazione si rinviene nella introduzione
del principio di necessità, in base al quale i sistemi informativi devono
essere predisposti in modo da assicurare che i dati personali o identificativi
siano utilizzati solo se indispensabili per il raggiungimento delle finalità
consentite, e non anche quando i medesimi obiettivi possano essere raggiunti
mediante l'uso dei dati anonimi. Il principio introdotto integra e completa
quello di pertinenza e non eccedenza dei dati trattati. Ed è da notare che tale
"clausola di necessità" era stata introdotta anche nella legislazione
tedesca che all'art. 3a del Bundesdatenschutzgesetz del maggio 2001
aveva dato rilievo alla "parsimonia e misura nell'utilizzo dei dati
personali", per cui la scelta di sistemi di elaborazione dati deve avere
sempre come obiettivo quello di ridurre, quanto più possibile, il trattamento o
l'utilizzazione di dati personali.
Nella sistematica del codice italiano prende risalto un'ulteriore misura di
garanzia rivolta alla protezione dei dati personali. La regola generale (art.
11) dispone che i dati personali devono essere trattati in modo lecito e secondo
correttezza, raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi
e utilizzati in termini compatibili con tali scopi; ma a presidio di tali
requisiti la norma configura una misura inibitoria e caducante, la quale
statuisce che i dati personali trattati in violazione di tale disciplina non
possono essere utilizzati. Si tratta di una misura di contrasto della illiceità
del tutto nuova, in quanto crea la categoria giuridica della inutilizzabilità
dei dati personali nei casi di trattamenti anomali. Il potere sanzionatorio di
tale misura è notevole, poiché esso toglie al trattamento irregolare ogni
possibilità di produrre effetti giuridici.
Nel novero dei coefficienti semplificanti recati dal codice assume
particolare rilievo l'introduzione delle nuove fonti normative rappresentate
dai codici di deontologia e di buona condotta. Essi (che trovano la loro radice
in quelle "norme sulla normazione" costituite dagli articoli della
direttiva-madre, la 95/46/CE) si sono affermati come strumenti necessari per una
tutela dei trattamenti dei dati personali sistematica ed efficace.
Essi rappresentano una nuova area della strumentazione normativa e una nuova
articolazione del sistema delle fonti di produzione del diritto. La
flessibilità che li caratterizza conferisce loro il grande vantaggio di poter
essere agevolmente modificati, poiché ogni eventuale cambiamento e integrazione
delle regole non richiede i tempi lunghi di un complicato procedimento
legislativo di riforma; e pertanto sono particolarmente idonei a disciplinare
anche materie attraversate da una forte dinamica innovativa come quella delle
comunicazioni on line e delle incessanti innovazioni tecnologiche.
Il codice italiano apre la nuova fase dei codici "di terza generazione",
caratterizzata dall'ampliamento della loro efficacia e dalla rilevanza delle
materie fondamentali che vanno a disciplinare.
La codificazione autodisciplinare così prevista pone in risalto due aspetti
innovativi: a) il ruolo del Garante; b) l'intreccio tra le fonti di diritto
interno e quelle comunitarie.
Quanto al primo profilo il ruolo assegnato al Garante non è meramente
propulsivo, ma include un ampio potere di indirizzo e di controllo, consistente
nell'esame dei titoli di legittimazione rappresentativa dei soggetti
elaboratori delle regole, e inoltre nella valutazione della conformità delle
norme proposte ai principi della legislazione sui dati personali nonché alle
raccomandazioni adottate dal Consiglio d'Europa.
Quanto al secondo profilo la codificazione deontologica si configura come
il punto di confluenza di tre fattori: gli atti comunitari (specificamente le
raccomandazioni del Consiglio d'Europa); i poteri propulsivi e di indirizzo
dell'Autorità garante; l'elaborazione delle regole da parte dei soggetti
rappresentativi di determinate categorie professionali. Si realizza per tal modo
uno dei maggiori valori innovativi, cioè il policentrismo delle fonti dei
sistemi giuridici più avanzati, ordinati su più livelli (i c.d. "ordinamenti
binari").
Ha rilievo preminente la considerazione che tutta la vasta area dei trattamenti
di dati personali è caratterizzata da una evoluzione tecnologica incessante,
impetuosa: di qui la necessità che le regole inerenti a tale materia abbiano
sufficienti requisiti di elasticità e di semplicità, di capacità di
adattamento alla incessante evoluzione dei settori interessati alla disciplina.
Sicché a tali esigenze ben corrisponde una regolamentazione a rete (che
si contrappone a quella tradizionale verticistica o a piramide) e a
costruzione progressiva, che si rende configurabile attraverso i codici di
deontologia e buona condotta.
E' da notare che, per effetto del ruolo propulsivo dell'Autorità garante,
sono stati finora emanati: il codice deontologico per l'attività
giornalistica; il codice deontologico per i trattamenti a scopi statistici e di
ricerca scientifica; il codice deontologico per i trattamenti a scopi storici.
Attualmente sono in fase di elaborazione altri sette codici, concernenti
rilevanti settori connessi alla tutela di diritti fondamentali.
Limitandoci a far richiamo ai più importanti, gli ambiti di tali codici sono
relativi ai seguenti trattamenti di dati personali effettuati:
- nell'ambito dei servizi di comunicazione e informazione offerti per via
telematica;
- per finalità previdenziali o per la gestione dei rapporti di lavoro;
- a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta;
- a fini di regolamentazione della videosorveglianza.
Un ulteriore fattore di razionalizzazione è costituito dalla disciplina dei
soggetti pubblici, rivolta ad apprestare la tutela dei diritti dei cittadini nei
confronti dei corpi amministrativi che procedono a trattamenti di dati
personali.
Come è noto, la direttiva comunitaria del 1995 aveva lasciato totalmente in
ombra la disciplina del trattamento dei dati personali da parte dei soggetti
pubblici.
E il quadro normativo tracciato dalla legge-base italiana del 1996 conteneva un
esiguo numero di norme concernenti la pubblica amministrazione, limitandosi a
enunciare i seguenti principi:
a) i soggetti pubblici possono trattare dati personali comuni solo per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali e nei limiti stabiliti dalle leggi e
dai regolamenti vigenti nei settori di riferimento;
b) quando i dati sono di carattere particolare la disciplina richiede maggiori
garanzie. I soggetti pubblici, per poter effettuare trattamenti inerenti ai dati
sensibili, hanno bisogno di essere autorizzati da una dettagliata disposizione
di legge, che preveda quali dati possono essere trattati, le operazioni che
possono essere eseguite, le rilevanti finalità di interesse pubblico
perseguite.
Il nuovo codice ha ampliato notevolmente il nucleo delle regole inerenti ai
trattamenti dei dati in ambito pubblico, costituendo un momento di avanzamento
della disciplina giuridica.
Esso fa da argine alle complicazioni normative e rafforza il sistema delle
garanzie avendo un duplice obiettivo:
a) definire i principi generali in base ai quali i soggetti pubblici sono
autorizzati a trattare i dati personali e, in particolare quelli sensibili, con
specifiche cautele e criteri rigorosi;
b) individuare alcune rilevanti finalità di interesse pubblico per cui il cui
perseguimento è consentito tale trattamento, nonché le operazioni eseguibili e
i tipi di dati che possono essere trattati.
Inoltre nel codice viene delineata la serie di gestioni pubbliche di dati
caratterizzate da un interesse pubblico di grado particolare, in quanto
qualificato come rilevante. Si tratta di funzioni essenziali dell'ordinamento
giuridico, come quelle attinenti all'applicazione della disciplina in materia
di elettorato e di esercizio di diritti politici; o attinenti all'instaurazione
e gestione di rapporti di lavoro di qualunque tipo; o concernenti le attività
di istruzione e formazione in ogni ambito scolastico; o inerenti alla disciplina
in materia di concessione di benefici economici, elargizioni, emolumenti; o
relativi alla tutela della salute o ai rapporti con enti di culto.
Tale nucleo di regole incide sulla trama fondamentale di rapporti fra il potere
pubblico e la collettività, in un complesso contesto di reciproche esigenze e
di reciproci limiti e in una necessaria rispondenza fra l'azione pubblica e la
sfera della libertà e dei diritti dei cittadini.
L'attuazione di tale nucleo normativo è un banco di prova dei valori
custoditi e tutelati dall'ordinamento giuridico.
Abbiamo cercato di indicare, in maniera sintetica, i caratteri del codice
italiano, nei profili innovativi di semplificazione e di garanzia dei diritti
fondamentali. Sono i tratti fondamentali di un ciclo evolutivo, ma che non
possiamo considerare concluso. La frontiera dei diritti inviolabili dei
cittadini non è un dato immobile o statico, perché attraverso le nuove formule
di tutela si sta costruendo lo statuto della persona umana e del cittadino
europeo nella incessante sequenza delle diverse generazioni di diritti.
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