Ricerca genetica e tutela della
persona
di Giuseppe Santaniello* - 11.04.02
I. Il quadro tematico della genetica umana presenta una molteplicità
e complessità di fattori caratterizzanti, poiché riguarda un campo
attraversato da una forte dinamica evolutiva, dal susseguirsi di nuovi punti di
svolta, dalla sequenza di continue tappe verso traguardi più avanzati.
In tale prospettiva emerge con particolare rilievo il profilo delle implicazioni
giuridiche, in quanto i problemi connessi al progresso delle scienze per la vita
non possono essere risolti senza l'elaborazione di un diritto positivo
necessariamente transnazionale.
Al fine di prefigurare un quadro delle regole, bisogna assumere come punto di
partenza la ricognizione delle risposte finora fornite nell'ambito del diritto
internazionale e comunitario.
In una rapida rassegna delle fasi più rilevanti del processo regolativo
della materia, le prime testimonianze significative si rinvengono nel Codice di
Norimberga (1947), nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (New
York, 1948), nella Dichiarazione di Helsinki del 1964 e nelle Direttive
internazionali per la ricerca biomedica condotta su soggetti umani, elaborata
nel 1993 dal Consiglio delle Organizzazioni Internazionali delle Scienze Mediche
(CIOMS) in collaborazione con l'Organizzazione Internazionale della Sanità (OMS).
Quando poi si va sviluppando e intensificando il ciclo delle acquisizioni e
delle applicazioni della genetica, viene in rilievo la Convenzione sui diritti
dell'uomo e la biomedicina, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa
il 19 novembre 1996.
Nella Convenzione viene delineata una ampia serie di princìpi fondamentali e
di norme che gli Stati firmatari si impegnano ad includere nei loro ordinamenti.
Si tratta di princìpi che, come sottolineò il Comitato Nazionale di Bioetica
nel parere emesso in relazione alla Convenzione stessa, costituiscono un corpus
giuridico coerente, la base di un diritto comune europeo della bioetica
medica, della tutela dei diritti umani e delle scienze mediche.
Di particolare rilievo è, poi, la Dichiarazione universale sul genoma umano e i
diritti dell'uomo, adottata nella Conferenza generale dell'UNESCO l'11
novembre 1997, che è stata il frutto di un lungo processo di negoziati,
condotti nel quadro del Comitato Internazionale di Bioetica. Essa delinea un
quadro di principi rivolti a realizzare l'equilibrio fra la garanzia del
rispetto dei diritti fondamentali e la necessità di assicurare libertà alla
ricerca.
Anche le istituzioni della Comunità europea hanno dato un rilevante
contributo alla elaborazione di fondamentali linee guida ai fini del raccordo
fra le acquisizioni della genetica e la tutela dei diritti inviolabili.
Di notevole rilevanza è la direttiva 98/44/CE, la quale stabilisce il principio
della brevettabilità delle innovazioni che comportino un'attività inventiva
e che siano suscettibili di applicazioni industriali, anche se hanno per oggetto
un prodotto contenente materiale biologico, ovvero un procedimento attraverso il
quale viene prodotto o impiegato materiale biologico. E sancisce il divieto di
brevettabilità del corpo umano nei vari stadi della sua costituzione e del suo
sviluppo.
Particolare attenzione al tema dei test genetici è dedicata dalla
risoluzione sui problemi etico giuridici della manipolazione genetica, adottata
dal Parlamento europeo il 16 marzo 1989 che indica, quali premesse
indispensabili per il ricorso alle analisi genetiche, la partecipazione
volontaria dei soggetti interessati, il loro diritto inalienabile di conoscere o
di ignorare le informazioni ottenute, la confidenzialità di tali risultati. La
risoluzione parlamentare evidenzia inoltre l'esigenza di elaborare a livello
nazionale e sovranazionale le misure normative intese a vietare la selezione dei
lavoratori sulla base di criteri genetici e l'uso della analisi genetica nel
settore assicurativo e giudiziario, salvo ipotesi eccezionali.
Di alto interesse è, poi, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea che, nel Capo I dal titolo "Dignità umana", sancisce, nell'ambito
della medicina e della biologia, il divieto di fare del corpo umano e delle sue
parti una fonte di lucro. Inoltre la Carta introduce, nel Capo II, il diritto di
ogni individuo alla protezione dei dati di carattere personale, in quanto
costituiscono un essenziale momento di libertà e di autonomia morale.
E infine, nella sequenza di tanti eventi giuridici rilevanti, non possiamo non
ricordare il decreto Clinton sul divieto di discriminazione in base alle
informazioni genetiche. Esso, benché circoscritto ai dipartimenti ed alle
agenzie federali, assume un significato che travalica i limiti contingenti per
assurgere a valore emblematico degli orientamenti particolarmente avanzati del
mondo americano.
Tutti i documenti su indicati, pur nella diversità delle loro fonti di
emanazione e nella molteplicità dei temi trattati, convergono nella
formulazione di principi basilari, che possono così enunciarsi: a) previsione
di strumenti giuridici atti al controllo delle informazioni genetiche e alla
difesa della integrità del corpo umano e della dignità della persona umana; b)
esigenza di promuovere scelte libere e responsabili, il rispetto del diritto di
sapere e il simmetrico diritto di non sapere, l'importanza di una corretta e
diffusa informazione sulle potenzialità effettive e sui limiti della genetica;
c) contrastare l'utilizzo discriminatorio dei risultati della ricerca
biotecnologia.
II. Ho ritenuto opportuno tracciare una breve rassegna di tali
documenti, perché da essi possono estrarsi materiali preziosi per la
costruzione di una struttura normativa disciplinante compiutamente la materia
della genetica e delle sue applicazioni.
La premessa necessaria per tale progetto è la constatazione della necessità di
sincronizzare la forte dinamica della genetica con il rinnovamento dei sistemi
giuridici, nella prospettiva di trasformare la tipologia delle fonti normative,
di creare una aggiornata morfologia di interventi, di adeguare la precettistica,
di apprestare un moderno strumentario.
Le innovazioni della biomedicina, realizzatesi ormai in una dimensione
internazionale, se da un lato si pongono come indicatori di progresso, dall'altro
richiedono l'adozione, in via legislativa, di garanzie dei diritti
fondamentali dell'uomo. In realtà le biotecnologie si vanno affermando come
una forza ecumenica capace di attraversare le frontiere politiche,
etniche, ambientali del pianeta.
In tale contesto la disciplina normativa della genetica non può affidarsi ad
una fonte legislativa monocentrica, bensì ad un policentrismo di fonti,
collocate in una coordinata sequenza a vari livelli, sia di carattere statuale,
sia soprattutto di carattere ultrastatuale, delineando per tal modo un sistema
di regole concordato fra tutti gli Stati interessati alla soluzione del problema
dello sviluppo benefico delle scienze per la vita. Si realizza il moderno
processo regolatore, frutto della convergenza di molteplici fonti, che si
definisce come coregulation.
Per garantire la tutela degli interessi meritevoli di protezione, si avverte
l'esigenza di accentuare sia l'integrazione orizzontale tra i sistemi
giuridici nazionali (attraverso uno scambio di modelli giuridici fra Paesi
particolarmente avanzati, specialmente dell'area europea e americana) sia l'integrazione
verticale, costituita dalle fonti di diritto internazionale, che influenzano e
vincolano gli ordinamenti giuridici interni, introducendo fra essi una cornice
legislativa comune.
Sicchè esatta appare la formula definitoria di ordinamenti giuridici a
carattere binario o duale, nel senso che si verifica un intreccio tra le fonti
di livello sovranazionale intese come espressioni di un higher law e le
fonti di livello nazionale.
III. Bisogna tener presente che lo sviluppo della biomedicina e le
applicazioni delle tecnologie biomediche hanno determinato la nascita di diritti
fondamentali di "nuova generazione", i tratti più notevoli dei
quali sono costituiti dalle richieste di garanzia nei riguardi della sicurezza
in senso biologico. Non a caso nell'ambito del "Progetto genoma
umano" sono stati previsti ingenti stanziamenti finanziari dedicati allo
studio dei risvolti giuridici inerenti agli sviluppi ed alle applicazioni della
ricerca biomedica. Ciò ha reso possibile l'avvio di due programmi paralleli
di ricerca condotti negli Stati Uniti e in Europa.
Ed anche è da tener presente che spetta al diritto operare un'accorta
mediazione tra scienze e società civile.
Questo punto merita qualche chiarimento.
A fronte dei benefici derivanti dalle applicazioni della biologia molecolare
e delle tecniche di ingegneria genetica, l'opinione pubblica avverte al
contempo, in Europa come in ogni altra area del mondo industrializzato, il
rischio insito nello sviluppo della biomedicina e delle biotecnologie, ove tale
evoluzione avvenisse senza forme di controllo normativamente previste.
Come viene segnalato in un recente volume "Bioetica e diritti dell'uomo",
l'introduzione di nuove forme di mediazione tra scienza e società, attraverso
l'interposizione del legislatore, si rende necessaria, al fine di evitare uno
scollamento tra scienza e società. In un mondo in cui la scienza tendesse ad
essere percepita come un potere scevro dai comuni fondamenti di eticità e di
legittimità, si correrebbe il rischio di incrinare le basi dei diritti
fondamentali.
Va inoltre ricordato che la normativa giuridica raccoglie bisogni, spinte e
valutazioni che nascono nell'ambito della società civile, ma sempre sulla
base di un processo preliminare di formazione del consenso sociale.
Occorre perciò stimolare e sondare adeguatamente il consenso sull'orientamento
complessivo della ricerca scientifica e tecnologica, perché la gestione della
conoscenza e del sapere tecnico-scientifico nella società contemporanea
richiede una sempre maggiore possibilità di partecipazione e di condivisione.
Ma il banco di prova di ogni normativa si rinviene nella capacità di bilanciare
adeguatamente tutti gli interessi in campo, e tra questi il raccordo fra le
acquisizioni della genetica e la tutela della libertà e della riservatezza.
E' stato già rilevato che la rivoluzione genetica ci obbliga a misure
giuridiche capaci di contrastare la deriva discriminatoria (che tende a
misurare persone e comportamenti in base a determinati presupposti, capaci di
incidere sulla condizione sociale o giuridica della persona); la deriva
proprietaria (che tende ad incidere su ogni formula innovativa,
commercializzando la ricerca senza adeguati correttivi previsti da apposite
norme); la deriva deterministica, (che mira a condizionare i valori della
persona umana esclusivamente in base al suo patrimonio genetico).
In tale quadro di problemi acquista particolare rilievo la protezione di un
diritto fondamentale quale la privacy, connotata non solo da uno sviluppo
qualitativo attraverso un continuo passaggio a formule più avanzate, ma anche
dalla acquisizione di nuovi campi di attività, di nuove zone di intervento.
Il nucleo costitutivo della privacy, pur nella sua struttura composita e
articolata, si accentra in una funzione essenziale: la tutela della persona,
specificamente nei valori della dignità umana. E ciò rappresenta uno dei
rilevanti punti di confronto a cui vanno commisurate anche le dinamiche del
progresso delle scienze.
In tal modo il fenomeno della globalizzazione, anche sul terreno della bioetica
e del biodiritto, può essere opportunamente governato.
E se vi è una globalizzazione immune da critiche o da doglianze, sicuramente è
quella dei sistemi giuridici, perché essa travolge le frontiere, apre la via
per nuove esperienze, si proietta su un piano di universalità di valori tra i
popoli.
Come il progresso delle scienze biomediche consiste nel produrre nuove
acquisizioni e tecnologie per il benessere degli individui e della
collettività, così parallelamente il progresso degli ordinamenti giuridici
consiste nel generare nuovi diritti e nuove forme di garanzia.
Oggi la tutela dei diritti inviolabili dei cittadini non è un dato immobile o
statico, perché si sta costruendo lo statuto della persona attraverso la
incessante sequenza delle diverse generazioni dei diritti, che caratterizzano il
cammino dell'uomo verso le nuove frontiere della vita.
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