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 Tutela dei dati personali - Legge 675/96

Ricerca genetica e tutela della persona
di Giuseppe Santaniello* - 11.04.02

I. Il quadro tematico della genetica umana presenta una molteplicità e complessità di fattori caratterizzanti, poiché riguarda un campo attraversato da una forte dinamica evolutiva, dal susseguirsi di nuovi punti di svolta, dalla sequenza di continue tappe verso traguardi più avanzati.
In tale prospettiva emerge con particolare rilievo il profilo delle implicazioni giuridiche, in quanto i problemi connessi al progresso delle scienze per la vita non possono essere risolti senza l'elaborazione di un diritto positivo necessariamente transnazionale.
Al fine di prefigurare un quadro delle regole, bisogna assumere come punto di partenza la ricognizione delle risposte finora fornite nell'ambito del diritto internazionale e comunitario.

In una rapida rassegna delle fasi più rilevanti del processo regolativo della materia, le prime testimonianze significative si rinvengono nel Codice di Norimberga (1947), nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (New York, 1948), nella Dichiarazione di Helsinki del 1964 e nelle Direttive internazionali per la ricerca biomedica condotta su soggetti umani, elaborata nel 1993 dal Consiglio delle Organizzazioni Internazionali delle Scienze Mediche (CIOMS) in collaborazione con l'Organizzazione Internazionale della Sanità (OMS).
Quando poi si va sviluppando e intensificando il ciclo delle acquisizioni e delle applicazioni della genetica, viene in rilievo la Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 19 novembre 1996.

Nella Convenzione viene delineata una ampia serie di princìpi fondamentali e di norme che gli Stati firmatari si impegnano ad includere nei loro ordinamenti. Si tratta di princìpi che, come sottolineò il Comitato Nazionale di Bioetica nel parere emesso in relazione alla Convenzione stessa, costituiscono un corpus giuridico coerente, la base di un diritto comune europeo della bioetica medica, della tutela dei diritti umani e delle scienze mediche.
Di particolare rilievo è, poi, la Dichiarazione universale sul genoma umano e i diritti dell'uomo, adottata nella Conferenza generale dell'UNESCO l'11 novembre 1997, che è stata il frutto di un lungo processo di negoziati, condotti nel quadro del Comitato Internazionale di Bioetica. Essa delinea un quadro di principi rivolti a realizzare l'equilibrio fra la garanzia del rispetto dei diritti fondamentali e la necessità di assicurare libertà alla ricerca.

Anche le istituzioni della Comunità europea hanno dato un rilevante contributo alla elaborazione di fondamentali linee guida ai fini del raccordo fra le acquisizioni della genetica e la tutela dei diritti inviolabili.
Di notevole rilevanza è la direttiva 98/44/CE, la quale stabilisce il principio della brevettabilità delle innovazioni che comportino un'attività inventiva e che siano suscettibili di applicazioni industriali, anche se hanno per oggetto un prodotto contenente materiale biologico, ovvero un procedimento attraverso il quale viene prodotto o impiegato materiale biologico. E sancisce il divieto di brevettabilità del corpo umano nei vari stadi della sua costituzione e del suo sviluppo.

Particolare attenzione al tema dei test genetici è dedicata dalla risoluzione sui problemi etico giuridici della manipolazione genetica, adottata dal Parlamento europeo il 16 marzo 1989 che indica, quali premesse indispensabili per il ricorso alle analisi genetiche, la partecipazione volontaria dei soggetti interessati, il loro diritto inalienabile di conoscere o di ignorare le informazioni ottenute, la confidenzialità di tali risultati. La risoluzione parlamentare evidenzia inoltre l'esigenza di elaborare a livello nazionale e sovranazionale le misure normative intese a vietare la selezione dei lavoratori sulla base di criteri genetici e l'uso della analisi genetica nel settore assicurativo e giudiziario, salvo ipotesi eccezionali.

Di alto interesse è, poi, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che, nel Capo I dal titolo "Dignità umana", sancisce, nell'ambito della medicina e della biologia, il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti una fonte di lucro. Inoltre la Carta introduce, nel Capo II, il diritto di ogni individuo alla protezione dei dati di carattere personale, in quanto costituiscono un essenziale momento di libertà e di autonomia morale.
E infine, nella sequenza di tanti eventi giuridici rilevanti, non possiamo non ricordare il decreto Clinton sul divieto di discriminazione in base alle informazioni genetiche. Esso, benché circoscritto ai dipartimenti ed alle agenzie federali, assume un significato che travalica i limiti contingenti per assurgere a valore emblematico degli orientamenti particolarmente avanzati del mondo americano.

Tutti i documenti su indicati, pur nella diversità delle loro fonti di emanazione e nella molteplicità dei temi trattati, convergono nella formulazione di principi basilari, che possono così enunciarsi: a) previsione di strumenti giuridici atti al controllo delle informazioni genetiche e alla difesa della integrità del corpo umano e della dignità della persona umana; b) esigenza di promuovere scelte libere e responsabili, il rispetto del diritto di sapere e il simmetrico diritto di non sapere, l'importanza di una corretta e diffusa informazione sulle potenzialità effettive e sui limiti della genetica; c) contrastare l'utilizzo discriminatorio dei risultati della ricerca biotecnologia.

II. Ho ritenuto opportuno tracciare una breve rassegna di tali documenti, perché da essi possono estrarsi materiali preziosi per la costruzione di una struttura normativa disciplinante compiutamente la materia della genetica e delle sue applicazioni.
La premessa necessaria per tale progetto è la constatazione della necessità di sincronizzare la forte dinamica della genetica con il rinnovamento dei sistemi giuridici, nella prospettiva di trasformare la tipologia delle fonti normative, di creare una aggiornata morfologia di interventi, di adeguare la precettistica, di apprestare un moderno strumentario.

Le innovazioni della biomedicina, realizzatesi ormai in una dimensione internazionale, se da un lato si pongono come indicatori di progresso, dall'altro richiedono l'adozione, in via legislativa, di garanzie dei diritti fondamentali dell'uomo. In realtà le biotecnologie si vanno affermando come una forza ecumenica capace di attraversare le frontiere politiche, etniche, ambientali del pianeta.
In tale contesto la disciplina normativa della genetica non può affidarsi ad una fonte legislativa monocentrica, bensì ad un policentrismo di fonti, collocate in una coordinata sequenza a vari livelli, sia di carattere statuale, sia soprattutto di carattere ultrastatuale, delineando per tal modo un sistema di regole concordato fra tutti gli Stati interessati alla soluzione del problema dello sviluppo benefico delle scienze per la vita. Si realizza il moderno processo regolatore, frutto della convergenza di molteplici fonti, che si definisce come coregulation.

Per garantire la tutela degli interessi meritevoli di protezione, si avverte l'esigenza di accentuare sia l'integrazione orizzontale tra i sistemi giuridici nazionali (attraverso uno scambio di modelli giuridici fra Paesi particolarmente avanzati, specialmente dell'area europea e americana) sia l'integrazione verticale, costituita dalle fonti di diritto internazionale, che influenzano e vincolano gli ordinamenti giuridici interni, introducendo fra essi una cornice legislativa comune.
Sicchè esatta appare la formula definitoria di ordinamenti giuridici a carattere binario o duale, nel senso che si verifica un intreccio tra le fonti di livello sovranazionale intese come espressioni di un higher law e le fonti di livello nazionale.

III. Bisogna tener presente che lo sviluppo della biomedicina e le applicazioni delle tecnologie biomediche hanno determinato la nascita di diritti fondamentali di "nuova generazione", i tratti più notevoli dei quali sono costituiti dalle richieste di garanzia nei riguardi della sicurezza in senso biologico. Non a caso nell'ambito del "Progetto genoma umano" sono stati previsti ingenti stanziamenti finanziari dedicati allo studio dei risvolti giuridici inerenti agli sviluppi ed alle applicazioni della ricerca biomedica. Ciò ha reso possibile l'avvio di due programmi paralleli di ricerca condotti negli Stati Uniti e in Europa.
Ed anche è da tener presente che spetta al diritto operare un'accorta mediazione tra scienze e società civile.
Questo punto merita qualche chiarimento.

A fronte dei benefici derivanti dalle applicazioni della biologia molecolare e delle tecniche di ingegneria genetica, l'opinione pubblica avverte al contempo, in Europa come in ogni altra area del mondo industrializzato, il rischio insito nello sviluppo della biomedicina e delle biotecnologie, ove tale evoluzione avvenisse senza forme di controllo normativamente previste.
Come viene segnalato in un recente volume "Bioetica e diritti dell'uomo", l'introduzione di nuove forme di mediazione tra scienza e società, attraverso l'interposizione del legislatore, si rende necessaria, al fine di evitare uno scollamento tra scienza e società. In un mondo in cui la scienza tendesse ad essere percepita come un potere scevro dai comuni fondamenti di eticità e di legittimità, si correrebbe il rischio di incrinare le basi dei diritti fondamentali.

Va inoltre ricordato che la normativa giuridica raccoglie bisogni, spinte e valutazioni che nascono nell'ambito della società civile, ma sempre sulla base di un processo preliminare di formazione del consenso sociale.
Occorre perciò stimolare e sondare adeguatamente il consenso sull'orientamento complessivo della ricerca scientifica e tecnologica, perché la gestione della conoscenza e del sapere tecnico-scientifico nella società contemporanea richiede una sempre maggiore possibilità di partecipazione e di condivisione.
Ma il banco di prova di ogni normativa si rinviene nella capacità di bilanciare adeguatamente tutti gli interessi in campo, e tra questi il raccordo fra le acquisizioni della genetica e la tutela della libertà e della riservatezza.

E' stato già rilevato che la rivoluzione genetica ci obbliga a misure giuridiche capaci di contrastare la deriva discriminatoria (che tende a misurare persone e comportamenti in base a determinati presupposti, capaci di incidere sulla condizione sociale o giuridica della persona); la deriva proprietaria (che tende ad incidere su ogni formula innovativa, commercializzando la ricerca senza adeguati correttivi previsti da apposite norme); la deriva deterministica, (che mira a condizionare i valori della persona umana esclusivamente in base al suo patrimonio genetico).
In tale quadro di problemi acquista particolare rilievo la protezione di un diritto fondamentale quale la privacy, connotata non solo da uno sviluppo qualitativo attraverso un continuo passaggio a formule più avanzate, ma anche dalla acquisizione di nuovi campi di attività, di nuove zone di intervento.

Il nucleo costitutivo della privacy, pur nella sua struttura composita e articolata, si accentra in una funzione essenziale: la tutela della persona, specificamente nei valori della dignità umana. E ciò rappresenta uno dei rilevanti punti di confronto a cui vanno commisurate anche le dinamiche del progresso delle scienze.
In tal modo il fenomeno della globalizzazione, anche sul terreno della bioetica e del biodiritto, può essere opportunamente governato.
E se vi è una globalizzazione immune da critiche o da doglianze, sicuramente è quella dei sistemi giuridici, perché essa travolge le frontiere, apre la via per nuove esperienze, si proietta su un piano di universalità di valori tra i popoli.

Come il progresso delle scienze biomediche consiste nel produrre nuove acquisizioni e tecnologie per il benessere degli individui e della collettività, così parallelamente il progresso degli ordinamenti giuridici consiste nel generare nuovi diritti e nuove forme di garanzia.
Oggi la tutela dei diritti inviolabili dei cittadini non è un dato immobile o statico, perché si sta costruendo lo statuto della persona attraverso la incessante sequenza delle diverse generazioni dei diritti, che caratterizzano il cammino dell'uomo verso le nuove frontiere della vita.