Autorità indipendenti e funzione
giurisdizionale del Garante
di Giuseppe Santaniello* - 04.03.03
Prospettive di una legge quadro
1. Premessa
Sulla necessità di un riordino sistematico e coerente della disciplina oggi
eterogenea che interessa le Autorità indipendenti si riscontra un generale
consenso.
Da una analisi della normativa attuale e delle problematiche emerse negli ultimi
anni, una legge generale, che conferisca unitarietà e chiarezza alla predetta
materia, involge i seguenti punti-cardine:
- la definizione di Autorità indipendenti e le caratteristiche comuni ed
essenziali delle stesse;
- I'individuazione delle funzioni tipiche da cui far discendere l'attribuzione
di:
a) potestà normativa; b) potestà di indirizzo e di vigilanza su specifici
settori di attività; c) potestà di composizione di controversie e conseguente
potestà sanzionatoria;
- l'inserimento organico nel quadro istituzionale di riferimento;
- le nomine ed il regime delle incompatibilità, secondo un meccanismo uniforme;
- l'autonomia finanziaria e contabile.
2. Ricognizione dell'esistente
La costituzione per legge di Autorità indipendenti nel nostro ordinamento è
avvenuta in momenti e con motivazioni differenti:
- dapprima con l'istituzione della CONSOB (L. 214/74) e dell'ISVAP (L. 576/82)
si rispondeva ad esigenze settoriali di controllo pubblico delle attività
private in una fase di espansione e di integrazione dei mercati;
- nell'ottica di una armonizzazione delle normative europee nel settore
dell'economia, sono stati istituiti il Garante dell'Editoria (L. 416/81, poi
Garante per la radiodiffusione ed editoria con la L. 223/90) e l'Autorità
garante della concorrenza e del mercato (L. 287/90);
- a partire dagli anni ‘90 vi è stato un ulteriore sviluppo di tali
organismi: la Commissione di garanzia sullo sciopero nei servizi pubblici
essenziali (L.149/90), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (d.lg.
124/93), l'Autorità per la vigilanza nei lavori pubblici (L.109/94),
l'Autorità per i servizi di pubblica utilità - l'Autorità garante per l’energia
elettrica ed il gas (L. 481/95), il Garante per la protezione dei dati personali
(L. 675/96), l'Autorità garante delle comunicazioni (L. 249/97 cui sono state
trasferite le funzioni del Garante dell'Editoria).
Il modello organizzativo dell’Autorità amministrativa indipendente
rappresenta il superamento della struttura piramidale che per moltissimi anni ha
rappresentato lo schema di riferimento, pressoché esclusivo, per tutte le
istituzioni pubbliche. Tuttavia l’adozione di tale modello non sempre è
avvenuta secondo logiche predefinite, ma in base a motivazioni contingenti di
volta in volta diverse.
3. La natura degli interessi tutelati
Le Autorità amministrative indipendenti, in tutti gli ordinamenti in cui
sono presenti con le stesse caratteristiche di quelle operanti in Italia,
trovano giustificazione nella natura degli interessi loro affidati, che
corrispondono ai bisogni primari della collettività, meritevoli di particolari
forme di protezione.
La natura degli interessi tutelati costituisce quindi la fonte di legittimazione
di tali Autorità e la ragione che ne giustifica la sottrazione alla
tradizionale conformazione della pubblica amministrazione. Pertanto, volendo
riconoscere alle Autorità indipendenti carattere di Autorità amministrative,
la loro presenza non costituisce una incrinatura dell’ordine costituzionale
giacché dalla stessa Carta costituzionale è possibile desumere l’esistenza
di valori e di diritti (come la tutela del risparmio, la libertà di iniziativa
economica, il diritto all’informazione, la tutela della dignità della persona
umana e della privacy) che ricevono una tutela incondizionata, e che sono
perciò sottratti alla sfera di azione dell’Esecutivo. Da un esame complessivo
della situazione delle Autorità amministrative indipendenti in Italia si rileva
che traggono chiara legittimazione dall’essere preposte, con pienezza di
compiti e di poteri, a settori c.d. sensibili in quanto attinenti a
diritti fondamentali della persona che assurgono a valori costituzionali.
Ad esigenze diverse è invece ispirato il fenomeno delle Agenzie. Si tratta di
organismi vari preposti a settori tecnici, la cui configurazione non è
riconducibile a principi uniformi, che si presentano in sostanza come uno snodo
particolarmente rilevante della azione amministrativa. Esse svolgono funzioni
prevalentemente amministrative, talora con compiti di vigilanza, di
coordinamento e di indirizzo generale. La loro creazione non è giustificata
dalla necessità di amministrare in posizione di terzietà, e senza
condizionamenti, settori sensibili, ma è derivata da ragioni di efficienza e di
buon andamento dell’azione amministrativa in attuazione dell’art. 97 Cost.
4. La funzione di garanzia
La visuale delle Autorità indipendenti in funzione della risposta ad
esigenze garantistiche trovò già conferma nel progetto di revisione della
seconda parte della Costituzione approvato dalla Commissione parlamentare per le
riforme costituzionali, istituita con legge costituzionale n.1 del 1997. Le
Autorità indipendenti venivano qualificate Autorità di garanzia e la loro
istituzione, coperta da riserva di legge, era finalizzata all’esercizio di
funzioni di garanzia e di vigilanza in materia di diritti e di libertà
garantiti dalla Costituzione.
Come è stato rilevato da parte di molti studiosi, l’ordinamento giuridico
italiano e quello comunitario hanno in questi ultimi anni fatto emergere,
accanto ai poteri tradizionali, una funzione nuova, quella di garanzia; hanno
dato luogo in tal modo ai poteri garanti. In altri termini il sistema
giuridico ha espresso l’esigenza di configurare, per alcuni diritti
fondamentali della persona (come la libertà di manifestazione del pensiero, la
libertà di iniziativa economica, lo spazio di libertà dell’individuo come
diritto alla privacy) una forma rafforzata di tutela e di vigilanza, affidata ad
organismi indipendenti.
D’altronde la coessenzialità del potere di garanzia alle istituzioni
pubbliche indipendenti è strettamente coerente con le loro origini storiche.
Non dimentichiamo che tali organizzazioni sono sorte nell’area nord-americana
fin dai primi anni del novecento (basti ricordare il loro prototipo, la Federal
Communication Commission, istituita da Roosvelt nel 1930); e di là la
formula è trasmigrata, nella seconda metà del novecento, nei Paesi europei.
Negli Stati Uniti l’origine delle Independent Regulatory Commission si
ricollegò all’esigenza di garantire la libertà economica, in coerenza con
una ispirazione che poneva i valori della libertà al centro della vita
pubblica.
Nelle formule di tipo europeo, e particolarmente nella esperienza della Francia,
si è sviluppata la teoria dei settori sensibili, intesi quali ambiti di
materie in cui la tutela del cittadino di fronte al potere pubblico vale a
giustificare l’istituzione di organismi di garanzia sottratti alla
dipendenza gerarchica del Governo. A rafforzare la posizione delle Autorità è
intervenuto il Consiglio costituzionale, che ha stabilito come la eventuale
soppressione di un’Autorità non possa avvenire se non con la contestuale
predisposizione di un altro organismo idoneo a perseguire le finalità di quello
originariamente istituito.
5. Il potere normativo
In relazione a un ruolo così rilevante trova fondamento l’attribuzione di
un potere normativo che potrà ricevere conferma e ulteriore sviluppo nell’ambito
dell’emananda legge quadro.
L’ingresso e il progressivo potenziamento del fenomeno delle Autorità
indipendenti nel nostro ordinamento ha sensibili riflessi anche sul sistema
delle fonti.
Del resto è interessante notare come da una concezione di legge monocentrica,
si stia delineando sempre più nel sistema delle fonti una tendenza alla
espansione di normazioni settoriali, frutto di un ordinamento policentrico e
pluralista che pone al centro sia i valori della persona (come nel caso della
tutela dei dati personali) ma anche, soprattutto in materie economiche, gli
interessi delle formazioni sociali e dei cittadini anche come utenti e
consumatori.
Con l’esercizio dell’attività normativa regolamentare le Autorità sono
legittimate ad adottare:
a) i regolamenti di auto-organizzazione necessari a garantire la loro
indipendenza dall’Esecutivo (trattasi comunque, di regolamenti aventi
perlopiù rilevanza interna, in quanto i loro organi esterni sono previsti e
regolati dalle leggi istitutive a carattere generale);
b) i regolamenti aventi rilievo esterno, che fissano le c.d. regole di
settore, alla cui osservanza sono tenuti gli operatori pubblici e privati,
individuali e collettivi che operano nel settore stesso.
E poi l’ampiezza della potestà regolamentare va rapportata al tipo specifico
di funzioni assegnate a ciascuna istituzione. Come venne osservato nell’indagine
conoscitiva della decorsa legislatura, vi sono istituzioni a vocazione
monista (cioè unisettoriale) e altre a vocazione pluralista (cioè
multisettoriale o intersettoriale, come ad es. il Garante della protezione dei
dati personali).
Ed è da prendere in considerazione un nucleo di principi essenziali a cui deve
attenersi il procedimento di formazione dei regolamenti ad efficacia esterna,
come ad esempio le modalità di informazione, di audizione, di partecipazione
dei soggetti destinatari dei precetti regolamentari utilizzando i criteri
procedimentali forniti in via generale dalla legge 241 del 1990.
Un ulteriore aspetto è il compito (allo stato attuale previsto per l’Autorità
garante della privacy, ma suscettibile di estensione ad altri settori) di
promuovere la formazione di regole da parte di categorie interessate alla
elaborazione di codici di deontologia e di buona condotta. In tal caso essa
esercita una funzione promozionale rispetto a una fonte normativa (quale l’autoregolamentazione)
prescelta come competente, al fine di evitare una disciplina di tipo
autoritativo in materie particolarmente delicate per un sistema democratico.
6. L’attività giudiziale
Una considerazione a parte merita l’esercizio dell’attività giustiziale
demandata dalla legge 675/1996 al Garante per la protezione dei dati personali,
al quale è attribuito un potere decisorio delle controversie alternativo al
giudice ordinario.
La ratio di tale "alternatività" risiede nella esigenza di
devolvere le controversie a un organo decidente specializzato, che procede in
tempi brevissimi nello spazio di 30 giorni, con un "rito" ampiamente
garantistico. Inoltre il ricorso può essere esperito direttamente dalla parte,
senza bisogno di assistenza avvocatile e senza alcun dispendio, realizzando per
tal modo una giustizia rapida, non formalistica, vicina al cittadino. E pertanto
tale peculiare competenza giustiziale merita di essere conservata anche
nell’ambito della riforma delle istituzioni indipendenti.
D’altronde la competenza medesima discende da un obbligo comunitario, previsto
dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 la
quale, nel suo art. 48, nel fare obbligo ad ogni Stato membro di costituire un’Autorità
di garanzia dei trattamenti di dati personali, devolve ad essa specificamente l’esame
delle domande di tutela dei diritti e delle libertà (inerenti alla privacy)
proposte dalle persone interessate.
Come è stato osservato da un’autorevole dottrina (cfr. M. Losano, La legge
italiana sulla privacy) la competenza giustiziale "alternativa" del
Garante si basa su una duplice fonte: l’una, di carattere comunitario, quale
la direttiva europea del 24 ottobre 1995; l’altra, di carattere nazionale,
quale la legge 675 del 1996).
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