La giurisprudenza dell'Autorità
garante
di Giuseppe Santaniello* - 30.10.03
(Relazione introduttiva tenuta il 22 ottobre 2003 in occasione della
presentazione del Massimario 1997-2001 del Garante per la protezione dei dati
personali)
Sommario: 1) Profili del massimario; 2) Fattori di sviluppo della
giurisprudenza del Garante; 3) Le sentenze della Corte Costituzionale; 4) Il
nuovo quadro normativo: il Codice del trattamento dei dati personali
1) La pubblicazione del massimario è connessa all’esigenza, già ravvisata
dal Garante nella Relazione al Parlamento relativa all’anno 2001, di porre a
disposizione del pubblico un’opera sistematica, improntata a principi tecnico
giuridici rigorosi. La finalità è di consentire una agevole conoscenza dei
principi e delle regole inerenti alla tutela della privacy da parte dell’organo
di garanzia, attraverso l’eleborazione di una fitta serie di pronunce relative
alla risoluzione di numerosissime controversie.
L’opera curata dai magistrati Luigi Pecora e Giuseppe Staglianò traccia un
quadro chiaro e organico della materia considerata e offre un utile contributo
per l’applicazione della normativa concernente la tutela della riservatezza,
nonchè di altri diritti fondamentali che con questa interagiscono.
Gli Autori hanno saputo ripercorrere, con ordine sistematico, un itinerario
giurisprudenziale nell’arco di un quinquennio, in tutte le sue sequenze, negli
orientamenti innovativi, nelle tappe di avanzamento verso la protezione dei
valori in gioco.
2) Va rilevato come l’ingente mole delle decisioni (che formano la fitta
trama giurisprudenziale nell’arco di un quinquennio) si ricolleghi al fattore
determinante della straordinaria diffusione del ricorso al Garante, il quale è
entrato sempre più nella disponibilità di un numero crescente di soggetti, che
si avvalgono di tale rimedio giuridico con particolare efficacia di risultati.
La rapidità di svolgimento del giudizio, la sua economicità, la facilità di
utilizzo dei mezzi istruttori configurano in maniera nitida una forma di
giustizia vicina al cittadino e sollecita alle sue istanze. L’elemento
caratterizzante, che imprime un particolare valore al ricorso medesimo, è la
sua alternatività rispetto alla tutela innanzi al giudice ordinario.
Inoltre deve considerarsi che i fattori di sviluppo della giurisprudenza
elaborata dall’Autorità garante sono connessi alla vastità dei settori sui
quali vanno ad incidere le regole della privacy. Come ebbe a rilevare nella
decorsa legislatura la Commissione affari costituzionali della Camera (nella sua
approfondita indagine conoscitiva sulle Autorità indipendenti), queste si
distinguono a seconda che abbiano una caratterizzazione monosettoriale
(cioè si occupano solo di un determinato comparto) oppure una caratterizzazione
plurisettoriale, che si esplica su una molteplicità di comparti sociali
ed economici. Tra queste va annoverata l’Autorità garante della privacy.
In realtà la privacy, secondo una incisiva definizione dottrinale, non
racchiude un unico diritto, bensì un nucleo composito o (con suggestiva
immagine ) una costellazione di diritti.
Anzi essa si pone, di frequente, come punto di intersezione e di raccordo con
altri diritti fondamentali (quali il diritto di cronaca, di iniziativa
economica, il diritto al lavoro, il diritto alla salute etc.)
In tali evenienze viene in rilievo il delicato problema del bilanciamento fra
valori concorrenti. E, poichè (come ha osservato il Presidente del Senato Pera)
"le esigenze da conciliare e tutelare hanno ciascuna la stessa dignità e
non possono essere ordinate in una scala gerarchica fissa", è affidato all’Autorità
di garanzia il compito di rinvenire, di volta in volta, il punto di equilibrio.
Il che richiede una linea giurisprudenziale mai statica, ma anzi fortemente
dinamica.
Ed è di estremo interesse ricordare che gli elementi costitutivi del composito
nucleo di situazioni giuridiche inerenti al trattamento dei dati personali e le
forme della tutela sono stati individuati con particolare autorevolezza dalla
Corte Costituzionale. E’ nella sentenza n. 139 del 1990 che il giudice delle
leggi utilizza per la prima volta il termine privacy. La decisione costituisce
un tassello importante nella elaborazione del diritto alla riservatezza,
soprattutto perchè la Corte adotta una visione della privacy come diritto
strumentale, ossia necessario perchè altri diritti fondamentali possano essere
pienamente esercitati.
In questa prospettiva dinamica la privacy non è più intesa come right to be
alone, ma anche come diritto a mantenere il controllo sulle proprie
informazioni: solo così infatti il soggetto può dirsi veramente libero.
Una visuale ancora più aperta si riscontra nelle pronunce in cui la Corte si
occupa del diritto alla riservatezza nei confronti dei trattamenti e
accertamenti sanitari. Viene in rilievo la formula della dignità della figura
umana, comprensiva del diritto alla riservatezza, che viene ritenuta un limite
invalicabile.
E nella sentenza 366 del 1991 il giudice delle leggi può spingersi oltre e
inaugura una più avanzata prospettiva (a proposito della disciplina delle
intercettazioni telefoniche), non più fondando la pronuncia sull’art. 15
della Costituzione, ma facendo ricorso ad una immagine: lo spazio vitale senza
il quale la persona umana non può svilupparsi in armonia con i postulati della
dignità umana.
3) Chiariti, sulla base delle considerazioni finora prospettate, i valori
costitutivi della tutela del trattamento dei dati personali, va osservato che la
elaborazione giurisprudenziale del Garante si configura sempre più come un work
in progress. E ciò non solo perchè si aprono continuamente nuovi nuclei
tematici (basterebbe ricordare le continue innovazioni della tecnologia oppure
la genetica, oppure le comunicazioni elettroniche nel loro proteiforme divenire
, la videosorveglianza etc.), ma anche e soprattutto perchè sorgono nuovi
diritti, in riferimento ai quali deve misurarsi la funzione giustiziale affidata
all’organismo di garanzia.
4) E proprio nella fase attuale la funzione decidente del Garante sta per
ampliarsi e intensificarsi, per effetto del recente Codice in materia di
protezione di dati personali. Il quale, tra molti profili innovativi, introduce
nel nostro ordinamento il diritto alla protezione dei dati personali, quale
diritto fondamentale della persona integrantesi col più generale diritto alla
riservatezza richiamato dall’art. 1 della legge-base 675/1996. In tal modo il
nostro legislatore si è adeguato al quadro normativo comunitario, che già
nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del dicembre 2000
aveva incluso nel capo II (dedicato alle libertà garantite) il rispetto della
vita privata e della vita familiare (art. 7) e la protezione dei dati di
carattere personale (art. 8).
Sicuramente assume sempre più consistenza lo sviluppo di tutte le libertà
fondamentali, attraverso tale Carta, in cui prende risalto la protezione dei
dati personali, quale momento di libertà conferendone la tutela alla Autorità
indipendente. E inoltre la Ue ha aperto il grande cantiere giuridico del
progetto costituzionale per l’attuazione di un’Europa dei diritti, un’Europa
dei valori, nella sua configurazione di un soggetto non più soltanto economico,
ma di un soggetto politico dotato di una somma di poteri costituzionali. E la
Carta dei diritti è destinata ad essere integrata nella Costituzione dell’Unione.
Ma, oltre alla introduzione di un nuovo diritto, il Codice ha riplasmato, in una
visuale di misure più efficaci, molte regole generali per il trattamento dei
dati, le regole per i soggetti pubblici, le disposizioni relative a specifici
settori, le finalità di rilevante interesse pubblico, e ha assicurato nuove
garanzie inerenti alla tutela amministrativa e giurisdizionale.
Come ha osservato il prof. Guido Alpa, la disciplina dei dati personali per
effetto di tali fattori innovativi, è divenuta un ordinamento di settore,
complesso non solo per l’estensione delle aree di afferenza e per il contenuto
tecnico delle disposizioni, ma anche per la pluralità delle fonti che esso
coinvolge. La graduale estensione della disciplina è in termini strutturali e
istituzionali, dal momento che dal diritto alla riservatezza si è via via
passati al diritto alla identità personale, al diritto al trattamento dei
propri dati i quali sono rappresentativi della persona in tutte le proiezioni
della sua attività, in tutte le sfaccettature della sua vita intima e sociale.
Si tratta di un itinerario concettuale, che dà la misura della protezione dei
diritti civili nella società contemporanea.
Per effetto di norme sempre più innovative i settori di intervento del Garante
si inseriscono in un ciclo costantemente evolutivo. In relazione a tali fattori
l’itinerario giurisprudenziale finora percorso ha già registrato molte tappe,
molti punti di svolta; ma il cammino deve ancora proseguire senza soste ed
avanzare, con ritmo spedito, poichè ciò che conta è il traguardo da
raggiungere: cioè la tutela piena ed efficiente dei diritti fondamentali della
persona umana.
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