Garante
per la protezione
dei dati personali
Comunicato
stampa
29.02.2000
ENTRO IL 29 MARZO TUTTA LA
P.A. E I PRIVATI DOVRANNO ADOTTARE LE MISURE MINIME PREVISTE DAL
REGOLAMENTO DEL GOVERNO SULLA SICUREZZA DEI DATI PERSONALI
Entro il 29 marzo del 2000
tutte le pubbliche amministrazioni, nessuna esclusa, e i soggetti
privati che nell'ambito della propria attività pongano in essere
trattamenti di dati personali dovranno adottare le misure minime di
sicurezza dal Governo con il regolamento n. 318/1999.
Con un provvedimento
approvato il 29 febbraio il Garante ha inteso richiamare l'attenzione
degli operatori sull'imminente scadenza del termine a partire dal
quale tali misure diventeranno obbligatorie e cioè sei mesi dopo
l'entrata in vigore (29 settembre 1999) del citato regolamento, così
come previsto dalla legge n. 675/1996.
Si tratta di una serie di
adempimenti da attuare per poter trattare i dati. La loro necessità
è sottolineata dalla previsione delle sanzioni penali della legge n.
675 che si applicano pure nei casi di colpa, qualora non siano
rispettati, anche in parte, gli standard previsti dal Dpr n. 318/99.
Quest'ultimo prevede, tra l'altro, per i trattamenti informatizzati,
l'identificazione dell'utente, l'autorizzazione all'accesso alle
funzioni, la registrazione degli ingressi e l'inserimento di una
password che inibisca l'accesso al sistema o ai dati contenuti negli
elaboratori stabilmente accessibili da altri elaboratori.
Il regolamento prevede
anche l'individuazione di figure nuove come quella dell'amministratore
di sistema che sovrintende alla gestione della base dati. Per quanto
riguarda poi i dati sensibili (convinzioni religiose, appartenenze
politiche, vita sessuale, informazioni sulla salute etc.) trattati da
"elaboratori accessibili mediante una rete di telecomunicazioni
disponibili al pubblico", è necessario predisporre un documento
programmatico sulla sicurezza da aggiornare con cadenza annuale. Nel
caso di trattamenti riguardanti archivi di tipo cartaceo, invece, o
effettuati con strumenti automatizzati diversi da quelli elettronici,
il regolamento stabilisce, tra l'altro, la designazione per iscritto
degli incaricati abilitati ad accedere all'archivio e, qualora si
tratti di dati sensibili, anche l'obbligo di conservare le
informazioni in contenitori muniti di serratura.
Tali misure, che
certamente comportano una attenzione e un impegno particolari, si
inseriscono nella cornice più ampia delle cautele previste dalla
legge sulla privacy per ridurre il rischio di distruzione o perdita,
anche accidentale, dei dati personali, di accesso non autorizzato o di
trattamento non consentito o non conforme alle finalità della
raccolta: situazioni rispetto alle quali vige un più generale obbligo
di adottare ulteriori misure, oltre quelle minime, per garantire una
costante riduzione del rischio attraverso l'applicazione di
accorgimenti di tipo organizzativo e tecnico la cui mancata
predisposizione comporta l'obbligo del risarcimento del danno in sede
civile.
Il regolamento sulle
misure minime di sicurezza, evidenzia il Garante, ha gettato le basi
per una più articolata disciplina della sicurezza nell'attività
informatica e telematica la cui importanza emerge, tra l'altro, dalla
circostanza che le disposizioni vigenti in tale ambito si applicano
anche ai trattamenti pubblici in materia di polizia, giustizia, difesa
e sicurezza dello Stato.
L'applicazione delle nuove
norme è tesa, pertanto, a favorire un'ulteriore diffusione di quella
cultura della sicurezza già presente, peraltro, in diversi settori
del mondo privato.
Va ricordato, infine, che
il Garante ha modificato il modello di notificazione per evitare che i
soggetti che hanno adottato le misure minime previste dal Dpr n.
318/99 debbano a loro volta modificare le precedenti notifiche
presentate all'autorità.
29.2.2000
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