Garante
per la protezione
dei dati personali
Comunicato
stampa
20.01.2000
Servizi di accesso gratuito ad Internet e
tutela dei dati. Le linee guida del Garante
In occasione di un procedimento di
indagine avviato nei confronti del servizio "Libero" di
Infostrada, il collegio del Garante (composto da Stefano Rodotà,
Giuseppe Santaniello, Ugo De Siervo e Claudio Manganelli) ha affrontato
in generale il tema della raccolta e dell'utilizzazione di dati
personali nell'ambito dei servizi di accesso gratuito ad Internet
offerti dagli operatori nel settore delle telecomunicazioni.
L'Autorità ha anzitutto chiarito che, fermo restando il rispetto della
volontà dei cittadini e dei consumatori di accettare la cessione di
dati identificativi o attinenti a gusti, preferenze ed interessi, per
ottenere gratuitamente determinati servizi, gli interessati devono,
però, essere messi in grado di esprimere le proprie scelte in maniera
consapevole e libera. Per questo è necessario che anzitutto ricevano
tutte le informazioni necessarie per comprendere appieno le finalità e
le modalità del trattamento dei dati, compresi quelli che vengano
acquisiti successivamente. E l'informativa al cliente va data sempre,
anche quando non gli venga chiesto alcun consenso.
Va, inoltre, verificato se alcuni dati richiesti come obbligatori dalle
aziende, siano realmente indispensabili all'attivazione del servizio.
Il procedimento su "Libero" di
Infostrada è stato avviato dall'Autorità nel luglio dello scorso
anno in seguito ad alcune segnalazioni concernenti il lancio del nuovo
servizio di accesso gratuito ad Internet, per la cui attivazione occorre
rilasciare diverse informazioni di carattere personale relative anche ai
propri gusti ed interessi. Nell'ambito di tale servizio è stato,
inoltre, previsto un monitoraggio delle connessioni ai siti visitati
dagli abbonati, svolto per individuare le loro preferenze (attraverso la
determinazione dei loro profili di consumatori, la cosiddetta
"profilazione") e per programmare l'invio di messaggi
pubblicitari sulle e-mail degli abbonati.
In proposito, le segnalazioni pervenute all'Autorità hanno
prospettato un contrasto con la disciplina sulla privacy, con
particolare riguardo alla insufficienza delle informazioni fornite agli
interessati, alla possibilità di raccogliere i dati sui siti
frequentati (con eventuale conoscenza di informazioni relative, ad es.,
a salute, vita sessuale, opinioni politiche o sindacali, convinzioni
religiose o filosofiche) e di controllare se i messaggi pubblicitari
inviati dalla società vengano effettivamente letti dagli abbonati.
Durante l'istruttoria, la società ha eliminato varie anomalie ed
incongruenze presenti nei documenti sottoposti al potenziale cliente al
momento dell'iscrizione e ha specificato che l'analisi degli accessi
ai siti verrà svolta su un catalogo predefinito dalla stessa società
(che non comprende siti nei quali sono trattati argomenti da cui sono
ricavabili dati "sensibili"). Non verrà, invece, effettuata
alcuna verifica del ricevimento e della visualizzazione dei messaggi
pubblicitari da parte dei clienti.
Il Garante, tuttavia, ha ritenuto necessario che alcuni profili relativi
alle informazioni e ai documenti, sottoposti al cliente al momento della
richiesta del servizio, venissero rivisti e ha fornito, al riguardo,
alcune indicazioni da ritenersi valide anche per tutti gli altri
operatori che offrono servizi analoghi, in via di rapidissima
espansione.
In particolare, l'Autorità ha sottolineato che l'informativa ai
clienti deve essere:
-
collocata prima della richiesta di registrazione dei propri dati;
-
riferita a tutti gli aspetti del complessivo trattamento svolto dal
fornitore nell'ambito del servizio (anziché ai soli profili relativi
a finalità commerciali o di marketing), riepilogando in maniera chiara
e sintetica le notizie che sono magari sparse nel contratto;
-
integrata con un richiamo, anche sintetico, ai diritti di accesso
attribuiti agli interessati dalla legge 675 (art. 13) e con
l'indicazione dell'ufficio presso cui esercitare tali diritti.
Occorre infine precisare meglio tutte le categorie di ulteriori aziende,
alle quali verranno eventualmente comunicate le informazioni. Queste
ultime, a loro volta, dovranno acquisire il consenso degli interessati.
In relazione ad altri aspetti, connessi ai dati relativi ai siti
consultati dagli abbonati, nel confermare la necessità che la società
Infostrada assuma tutte le misure idonee ad evitare una raccolta di
informazioni sensibili, il Garante si è, nel caso concreto, riservato
di verificare il catalogo dei siti predisposto dalla società, non
appena disponibile, e le attività ad esso collegate, una volta rese
operative.
Il Garante ha, infine, segnalato alla società Infostrada la necessità
di fornire a ciascun utente già abbonato al servizio il nuovo testo di
informativa messo a punto per i futuri clienti, assicurando ai vecchi
abbonati la possibilità di esprimere nuovamente il consenso e revocare
le precedenti manifestazioni di volontà.
L'Autorità ha disposto che copia del provvedimento venga trasmesso
anche ad altri operatori che offrono servizi analoghi allo scopo di
sensibilizzarli ad un maggiore rispetto della normativa sulla protezione
dei dati personali.
20.1.2000
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