L'ADOZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA NON COMPORTA
L'OBBLIGO DI UNA NUOVA NOTIFICA AL GARANTE
L'adozione delle misure minime di sicurezza, che a
partire dal prossimo 29 marzo soggetti pubblici e privati dovranno
predisporre per adeguarsi alle norme introdotte dal regolamento n.
318/1999 per prevenire trattamenti illeciti o dispersioni dei dati
personali, non comporta l'obbligo di ripresentare la notifica a suo
tempo inviata al Garante per segnalare l'esistenza di un trattamento.
Con un provvedimento approvato il 29 febbraio 2000
e ora in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, l'Autorità ha
chiarito alcuni aspetti applicativi della nuova normativa in materia
di sicurezza rispetto agli altri adempimenti previsti dalla legge
sulla privacy.
La legge n. 675 del 1996, infatti, prevede che le
notificazioni sull'esistenza di trattamenti di dati personali, da
comunicare al Garante prima del loro inizio e per una sola volta a
prescindere dal numero di archivi e di operazioni da svolgere, debbano
però essere aggiornate in caso di variazione di uno degli elementi
essenziali della notifica. Tra questi elementi figura anche una
descrizione delle misure organizzative, fisiche e logiche, adottate
per la sicurezza dei dati da fornire attraverso una serie di
indicazioni.
Per evitare che l'applicazione delle nuove norme
sulla sicurezza comporti la necessaria rettifica delle precedenti
comunicazioni, e allo scopo quindi di semplificare l'attuazione della
legge, il Garante ha dunque stabilito che i soggetti che hanno
notificato i trattamenti dei dati personali prima del 29 marzo 2000
non dovranno presentare una nuova dichiarazione, qualora abbiano
adottato, nel rispetto dei nuovi obblighi, le misure di sicurezza
previste dal regolamento n. 318/99. Una specifica avvertenza verrà,
infatti, inserita in tal senso nel riquadro relativo alla descrizione
delle misure di sicurezza del modello di notificazione già approvato
dal Garante.
Per chi debba comunque effettuare nuove
notificazioni si potrà in ogni caso continuare ad utilizzare la
modulistica già in circolazione (disponibile presso uffici postali e
altri soggetti convenzionati, come Internet provider, associazioni di
categoria, editori), in attesa che entro la fine dell'anno l'Autorità
aggiorni il modello di notifica alla luce delle novità introdotte e
dell'esperienza acquisita.
Va ricordato che l'obbligo di notifica non riguarda
numerose attività svolte nell'ambito di categorie espressamente
esonerate dalla legge n. 675/96 e, tra queste, gli artigiani, i
piccoli imprenditori, i liberi professionisti, le associazioni e le
fondazioni senza scopo di lucro, la comune gestione degli adempimenti
fiscali, contabili e retributivi e i condomini.