L'utilizzo di sistemi per una indiscriminata rilevazione delle
impronte digitali all'ingresso delle banche è sproporzionato rispetto
a generiche esigenze di sicurezza che si intendano perseguire, già
sufficientemente assicurate da altri sistemi di controllo meno lesivi
della dignità della persona.
Lo ha stabilito l'Autorità Garante per la protezione dei dati
personali che ha vietato ad un istituto bancario di raccogliere ed
utilizzare i dati acquisiti con il rilevatore di impronte digitali.
L'intervento del Garante si è reso necessario dopo che alcuni
cittadini avevano segnalato che in una filiale di una banca erano
stati installati due diversi sistemi per controllare gli ingressi e la
permanenza dei clienti nei locali dell'istituto sia attraverso la
ripresa di immagini, sia mediante il rilevamento delle impronte
digitali.
L'Autorità, dopo aver avviato i primi accertamenti ed aver svolto
nel luglio scorso un sopralluogo presso la filiale, ha richiesto
ulteriori elementi all'istituto bancario riguardo alle modalità con
cui venivano raccolti ed utilizzati i dati (immagini e impronte), al
periodo della loro conservazione, se essi venivano comunicati a terzi
ed autorità pubbliche, dopo quanto tempo venivano cancellati.
Dai riscontri ottenuti, è emerso che nella filiale risultavano
installati due sistemi di rilevazione dei dati, consistenti l'uno in
un insieme di apparecchiature video e, l'altro, in un dispositivo di
lettura delle impronte digitali all'ingresso della banca. Per entrambi
i sistemi non veniva fornita, neanche con indicazioni sintetiche, una
adeguata informativa ai clienti sulla presenza di tali sistemi di
rilevazione, sull'uso delle informazioni raccolte, sui diritti che i
clienti possono esercitare sui proprio dati. Né veniva posta in
evidenza l'associazione tra l'immagine e l'impronta rilevate che
veniva effettuata in contemporanea nei confronti di ciascun soggetto
che entrava nella banca.
Nel motivare il provvedimento con il quale ha imposto alla banca il
divieto di utilizzare strumenti di rilevazione delle impronte
digitali, l'Autorità ha sottolineato che la raccolta indifferenziata
di dati significativi, quali le impronte digitali associate alle
immagini, imposta a tutti coloro che entrano in banca, clienti o meno,
non può ritenersi di per sé legittimata da una generica esigenza di
sicurezza, non accompagnata da elementi che evidenzino una concreta
situazione di rischio. In questo modo viene ad essere violato il
principio della proporzionalità tra almeno uno dei mezzi impiegati
(il sistema di rilevazione delle impronte associate alle immagini) e
le finalità perseguite.
Questa raccolta di informazioni si traduce infatti, ha spiegato il
Garante, in un sacrificio sproporzionato della sfera della libertà di
tutte le persone che possono legittimamente lamentare anche una
considerazione non adeguata e un rilevante pregiudizio della propria
dignità personale.
L'Autorità ha, inoltre, invitato l'istituto a rivedere
l'informativa ai clienti riguardante i sistemi video, suggerendo anche
una sua sintetica formulazione per quanto riguarda gli scopi per i
quali i sistemi vengono impiegati, il periodo entro il quale le
immagini vengono cancellate, i diritti di accesso ai propri dati da
parte dei cittadini.
13.12.2000