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 Tutela dei dati personali - Comunicazioni del Garante

Garante per la protezione
dei dati personali

Comunicato stampa
09.01.01

Richiamo del Garante ai ministeri: gli atti emanati senza consultarci sono annullabili

Il Garante per la protezione dei dati personali ha nuovamente scritto al Presidente del Consiglio dei Ministri per segnalare il persistere di omissioni da parte dei Ministeri nel consultare l'Autoritą al momento di predisporre regolamenti ed atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dalle norme sulla privacy.
Alcuni degli esempi pił recenti di tale inadempienza sono: il decreto del Ministro dell'interno dell'11 dicembre 2000, sulle modalitą di rilevazione e comunicazione giornaliera di dati relativi ai clienti degli alberghi, dal d.P.R. 10 ottobre 2000 n.333, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, e dal d.P.C.M. 31 ottobre 2000 in materia di protocollo informatico.
Nel sottolineare, pertanto, ancora una volta che i provvedimenti mancanti del parere previsto dalla legge 675 del 1996 sono illegittimi e annullabili, l'Autoritą ha deciso di segnalarli anche sul proprio sito
www.garanteprivacy.it. per portarli a conoscenza dei cittadini. Il parere del Garante, infatti, ha la funzione di far presente alle diverse amministrazioni le esigenze di assicurare, in tutti i casi, il massimo rispetto dei diritti dei cittadini in una materia che riguarda l'uso di informazioni personali, spesso assai delicate.
A dimostrazione di tale mancato adempimento, nell'ottobre 2000 in una lettera alla Presidenza del Consiglio, il Garante aveva gią rilevato il mancato rispetto della legge sulla riservatezza dei dati per quanto riguarda la richiesta del parere all'Autoritą, sottolineando ancora una volta la circostanza che i regolamenti e gli atti amministrativi adottati senza la consultazione del Garante sono viziati e annullabili per violazione della legge sulla riservatezza dei dati e del diritto comunitario in materia. Qualora dovessero persistere tali violazioni, il Garante si vedrebbe costretto a portarle a conoscenza anche delle competenti autoritą comunitarie.
Tra i vari casi da citare, il d.m. 30 maggio 2000 del Ministro del commercio con l'estero in materia di dati sensibili (G.U. 1 luglio 2000, n.152); il d.P.R. 12 luglio 2000, n.257 sulle attivitą formative fino al diciottesimo anno di etą (G.U. 15 settembre 2000, n.216); la direttiva del P.C.M. 28 ottobre 1999 (gestione informatica dei flussi documentali nella pubbliche amministrazioni, G.U. 11 dicembre 1999, n.290); il d.m. del Ministro delle finanze 15 giugno 2000 sulle scommesse (G.U. 12 luglio 2000, n.161); il d.P.R. 8 marzo 1999, n.70 (telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, G.U. 25 marzo 1999, n.70); il d.m. del Ministro per le politiche agricole 21 maggio 1999, n.159 (riguardante l'A.I.M.A.); il decreto 19 marzo 1999 del Ministero delle finanze (interscambio di dati relativamente all'I.C.I., G.U. 16 aprile 1999, n.88); il d.m. del Ministro della giustizia 27 marzo 2000, n.264 sulla tenuta dei registri informatizzati presso gli uffici giudiziari (G.U. 26 settembre 2000, n.225); il d.P.R. 30 giugno 2000, n.230 (nuovo regolamento sull'ordinamento penitenziario, G.U. 22 agosto 2000, n.195).

9.1.2001