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Tutela dei dati personali - Comunicazioni del Garante
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Garante per la
protezione
dei dati personali
Comunicato stampa
09.01.01
Richiamo del Garante ai ministeri: gli atti emanati senza consultarci sono
annullabili
Il Garante per la protezione dei dati personali ha nuovamente scritto al
Presidente del Consiglio dei Ministri per segnalare il persistere di omissioni
da parte dei Ministeri nel consultare l'Autoritą al momento di predisporre
regolamenti ed atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie
disciplinate dalle norme sulla privacy.
Alcuni degli esempi pił recenti di tale inadempienza sono: il decreto del
Ministro dell'interno dell'11 dicembre 2000, sulle modalitą di rilevazione e
comunicazione giornaliera di dati relativi ai clienti degli alberghi, dal d.P.R.
10 ottobre 2000 n.333, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, e
dal d.P.C.M. 31 ottobre 2000 in materia di protocollo informatico.
Nel sottolineare, pertanto, ancora una volta che i provvedimenti mancanti del
parere previsto dalla legge 675 del 1996 sono illegittimi e annullabili,
l'Autoritą ha deciso di segnalarli anche sul proprio sito www.garanteprivacy.it.
per portarli a conoscenza dei cittadini. Il parere del Garante, infatti, ha la
funzione di far presente alle diverse amministrazioni le esigenze di assicurare,
in tutti i casi, il massimo rispetto dei diritti dei cittadini in una materia
che riguarda l'uso di informazioni personali, spesso assai delicate.
A dimostrazione di tale mancato adempimento, nell'ottobre 2000 in una lettera
alla Presidenza del Consiglio, il Garante aveva gią rilevato il mancato
rispetto della legge sulla riservatezza dei dati per quanto riguarda la
richiesta del parere all'Autoritą, sottolineando ancora una volta la
circostanza che i regolamenti e gli atti amministrativi adottati senza la
consultazione del Garante sono viziati e annullabili per violazione della legge
sulla riservatezza dei dati e del diritto comunitario in materia. Qualora
dovessero persistere tali violazioni, il Garante si vedrebbe costretto a
portarle a conoscenza anche delle competenti autoritą comunitarie.
Tra i vari casi da citare, il d.m. 30 maggio 2000 del Ministro del commercio con
l'estero in materia di dati sensibili (G.U. 1 luglio 2000, n.152); il d.P.R. 12
luglio 2000, n.257 sulle attivitą formative fino al diciottesimo anno di etą
(G.U. 15 settembre 2000, n.216); la direttiva del P.C.M. 28 ottobre 1999
(gestione informatica dei flussi documentali nella pubbliche amministrazioni,
G.U. 11 dicembre 1999, n.290); il d.m. del Ministro delle finanze 15 giugno 2000
sulle scommesse (G.U. 12 luglio 2000, n.161); il d.P.R. 8 marzo 1999, n.70
(telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, G.U. 25 marzo 1999, n.70); il d.m.
del Ministro per le politiche agricole 21 maggio 1999, n.159 (riguardante
l'A.I.M.A.); il decreto 19 marzo 1999 del Ministero delle finanze (interscambio
di dati relativamente all'I.C.I., G.U. 16 aprile 1999, n.88); il d.m. del
Ministro della giustizia 27 marzo 2000, n.264 sulla tenuta dei registri
informatizzati presso gli uffici giudiziari (G.U. 26 settembre 2000, n.225); il
d.P.R. 30 giugno 2000, n.230 (nuovo regolamento sull'ordinamento penitenziario,
G.U. 22 agosto 2000, n.195).
9.1.2001 |
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