Garante per la
protezione
dei dati personali
Comunicato stampa
08.02.01
Il
provvedimento del 07.02.01
Propaganda elettorale e privacy. Esonerati
dall'informativa partiti e candidati, ma niente spamming
In vista delle prossime tornate elettorali,
l'Autorità Garante ha affrontato, con una serie di provvedimenti, la questione
legata all'utilizzazione di dati personali dei cittadini per comunicazioni per
scopi politici o di propaganda.
1) Con un proprio provvedimento
l'Autorità ha, innanzitutto, semplificato uno degli obblighi previsti dalla
legge sulla protezione dei dati riguardo a partiti e movimenti politici,
comitati promotori e sostenitori di liste e di candidati e ogni altro soggetto
che in occasione delle consultazioni elettorali della prossima primavera
utilizzino - per esclusive finalità di comunicazione politica o di propaganda -
dati personali provenienti da pubblici registri, elenchi atti o documenti
conoscibili da chiunque (liste elettorali, elenchi telefonici etc.).
In considerazione del fatto che l'operazione comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionati, il Garante ha, infatti, esonerato in via
temporanea, fino al 30 giugno 2001, tutti questi soggetti dal fornire
l'informativa ai cittadini nel caso in cui a questi ultimi venga inviato
generico materiale di propaganda (es. depliant, manifestini, inviti etc.).
Una seppur sintetica informativa è, invece, indispensabile quando si tratti di
informazione personalizzata, realizzata cioè mediante invii di messaggi di
posta elettronica o di lettere articolate.
Resta comunque fermo il diritto degli interessati di farsi cancellare
dall'archivio costituito presso il partito o il movimento politico.
Il provvedimento verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
2) Il Garante ha poi fissato alcuni importanti
principi riguardo alla comunicazione elettorale via Internet.
Chi utilizza a fini di comunicazione politica, senza il consenso degli
interessati, indirizzi e-mail reperiti in rete viola la privacy. La mera
conoscibilità degli indirizzi di posta elettronica non consente di per sé,
infatti, l'invio generalizzato di e-mail (il cosiddetto spamming), di
qualunque contenuto siano i messaggi, compreso quello politico-elettorale. Ciò
tanto più se gli indirizzi vengono raccolti attraverso appositi software di
ricerca di coloro che utilizzano la posta elettronica.
L'Autorità ha dichiarato fondate le segnalazioni di cittadini che si erano
visti arrivare per via telematica nella propria casella di posta elettronica, da
parte di un'associazione politica, vari messaggi di comunicazione politica non
richiesti e avevano reclamato la tutela della loro privacy, facendo inoltre
presente che non era stato loro possibile cancellarsi dagli elenchi dei
destinatari dei messaggi in base alle modalità indicate nelle stesse e-mail non
gradite o di essere stati costretti a reiterare più richieste di cancellazione.
Il Garante ha imposto all'associazione di eliminare dai suoi archivi gli
indirizzi di coloro che hanno richiesto la cancellazione dei loro dati e di
astenersi dall'utilizzare ulteriormente i dati personali relativi ai cittadini
che non abbiano espresso un consenso alla loro utilizzazione per finalità di
comunicazione politica. Consenso che, ha ricordato l'Autorità, può essere
richiesto agli interessati anche attraverso modalità semplici.
Nel corso dell'istruttoria, l'associazione aveva
fatto presente di aver reperito circa 400 mila indirizzi di posta elettronica
utilizzando un apposito programma capace di archiviare indirizzi e-mail
visualizzati sulle pagine web con suffissi di diverso tipo (".it",
".org", ".com" e ".net") accessibili a chiunque in
rete senza l'uso di password o di altri sistemi di protezione. L'associazione
aveva sostenuto che gli indirizzi di posta elettronica provenivano da
"pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque"
e la loro utilizzazione era quindi, in base alla legge n.675, consentita anche
in mancanza di una previa manifestazione positiva di consenso da parte degli
interessati.
Il Garante ha invece ricordato in merito che la previsione, contenuta nella
legge sulla privacy, relativa a "pubblici registri, elenchi, atti o
documenti conoscibili da chiunque" non può essere riferita a qualunque
dato personale che sia di fatto consultabile, ma ai soli dati
personali che siano sottoposti ad un regime giuridico di piena conoscibilità da
parte di chiunque, come può ritenersi anche per gli elenchi telefonici.
Le disposizioni della legge sulla privacy sui registri ed elenchi pubblici, ha
spiegato l'Autorità, non possono, dunque, essere estese arbitrariamente e non
possono essere applicate in modo da poter raccogliere ed utilizzare liberamente
qualsiasi dato personale di natura non sensibile in base alla sola circostanza
che il dato sia conoscibile di fatto, anche momentaneamente, da una pluralità
di soggetti. Una tale interpretazione, oltre a vanificare il sistema di garanzie
introdotto dalla legge n.675, risulta in aperto contrasto con la direttiva
europea sulla riservatezza dei dati.
Da questo discende che l'utilizzazione per finalità di comunicazione politica
degli indirizzi di posta elettronica non poteva, pertanto, avvenire senza un
preventivo consenso degli interessati, consenso che non è risultato espresso,
né al momento dell'attivazione dell'utenza ad Internet né successivamente, da
nessuno dei cittadini che hanno presentato la segnalazione al Garante.
L'Autorità ha, inoltre, constatato
l'infondatezza dell'altra tesi sostenuta dall'associazione secondo la quale, con
la partecipazione a forum e newsgroup, l'utente Internet decide di rendere
pubblico il proprio indirizzo di posta elettronica e che quell'indirizzo potrà
essere utilizzato per spamming da chiunque si trovi a passare dalla pagina web
interessata.
Va infatti considerato che la conoscenza degli indirizzi e mail che si realizza
in questi casi è legata alla finalità per cui essa avviene. Non è quindi
corretto raccogliere indirizzi e generalità che i singoli utenti lasciano in un
newsgroup, forum etc. solo per scopi di discussione su determinati temi ed
utilizzarli per altri fini che non hanno nulla a che vedere, neanche
indirettamente, con l'argomento per il quale l'utente partecipa ad una
discussione più o meno pubblica.
Stesso discorso vale per gli indirizzi di posta elettronica pubblicati su alcuni
siti web per specifici fini di informazione aziendale, comunicazione commerciale
o attività istituzionale ed associativa.
3) Nei prossimi giorni, infine, il Garante
adotterà altri provvedimenti in tema di propaganda elettorale, richiesti da
molti cittadini, e, allo scopo di contribuire alla massima trasparenza in questa
materia, riassumerà i criteri in base ai quali partiti, movimenti politici,
comitati promotori di liste elettorali, singoli candidati possono operare nel
rispetto della legge sulla privacy.
8.02.01
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