Il Garante ai gestori TLC: cancellate le informazioni sulla
navigazione in internet
28.01.08
(Comunicato stampa del 24.01.08)
Il Garante per la privacy (Francesco Pizzetti,
Giuseppe Chiaravalloti, Mauro Paissan, Giuseppe Fortunato) interviene a tutela
degli utenti di alcuni dei maggiori gestori di servizi telefonici e telematici
con una serie di provvedimenti. A Telecom, Vodafone e H3G, è stata imposta la
cancellazione di informazioni, illegittimamente conservate, riguardanti i siti
Internet visitati dagli utenti. A Vodafone, H3G e Wind è stata impartita
l’adozione di specifiche misure tecniche per la messa in sicurezza dei dati
personali conservati a fini di giustizia. “Questi provvedimenti –
commenta Mauro Paissan, componente del Garante – affermano un principio
innovativo e importante: va tutelata la riservatezza anche della navigazione
in Internet e dell’uso dei motori di ricerca. I gestori telefonici non
possono dunque conservare questi dati, nemmeno per ragioni di giustizia. Entro
due mesi queste informazioni dovranno ora scomparire. Viene in questo modo
riaffermata l’estrema delicatezza delle visite e delle ricerche in
Internet”. I gestori devono conservare
esclusivamente i dati di traffico telematico funzionali alla fornitura e alla
fatturazione del servizio di connessione e non quei dati di traffico
apparentemente “esterni” alla comunicazione (pagine web visitate o gli
indirizzi Ip di destinazione), che possono coincidere di fatto con il
“contenuto” della comunicazione, consentendo di ricostruire relazioni
personali e sociali, convinzioni religiose, orientamenti politici, abitudini
sessuali e stato di salute. La mancata adozione di alcune
misure di sicurezza e l’indebita conservazione dei dati sulla navigazione in
Internet sono emerse nel corso dell’attività ispettiva effettuata dal
Garante anche nell’ultimo anno per verificare il rispetto del Codice privacy
e delle prescrizioni impartite dal Garante nel dicembre 2005 riguardo alla
protezione dei dati di traffico telefonico conservati a fini di giustizia e
alle modalità con le quali i gestori di telefonia, fissa e mobile, adempiono
alle richieste dell'autorità giudiziaria in materia di intercettazioni.
TELECOM
Il Garante ha vietato la conservazione, in qualsiasi forma e grado di
dettaglio, di informazioni sui siti visitati dagli utenti e imposto la
cancellazione di questi dati, i quali talvolta comprendevano perfino le
interrogazioni ai motori di ricerca effettuate dagli utenti. Il trattamento
illecito dei dati di traffico telematico riguarda tutti gli utenti che
usufruiscono dei servizi di accesso alla rete mobile con tecnologia cellulare.
Alla società è stato infine vietato l’uso di sistemi informatici (proxy server) , non necessari né per
l’instradamento della comunicazione né per la fatturazione, che
interponendosi tra l’utente e i siti consentono una ingente raccolta di dati
relativi alle connessioni effettuate nel corso della navigazione.
VODAFONE
Il Garante ha vietato la conservazione, in qualsiasi forma e grado di
dettaglio, di informazioni sui siti visitati dagli utenti e imposto la
cancellazione di questi dati. Il trattamento illecito dei dati di traffico
telematico riguarda tutti gli utenti che usufruiscono dei servizi di accesso
alla rete mobile con tecnologia cellulare.
Alla società è stata impartita anche una serie di prescrizioni relative sia
al rispetto delle misure di sicurezza poste a protezione dei dati dal Codice
della privacy, sia all’adozione di sistemi tecnologici richiesti dal
ricordato provvedimento del Garante del dicembre 2005, sia in relazione alle
ulteriori criticità rilevate nel corso delle ispezioni.
H3G
Il Garante ha vietato la
conservazione, in qualsiasi forma e grado di dettaglio, di informazioni sui
siti visitati dagli utenti e imposto la cancellazione di questi dati. Il
trattamento illecito dei dati di traffico telematico riguarda tutti gli utenti
che usufruiscono dei servizi di accesso alla rete mobile con tecnologia
cellulare.
Alla società è stata impartita anche una serie di prescrizioni relative sia
al rispetto delle misure di sicurezza poste a protezione dei dati dal Codice
della privacy, sia all’adozione di sistemi tecnologici richiesti dal
ricordato provvedimento del Garante del dicembre 2005, sia in relazione alle
ulteriori criticità rilevate nel corso delle ispezioni.
WIND
Alla società è stata impartita anche una serie di prescrizioni relative sia
al rispetto delle misure di sicurezza poste a protezione dei dati dal Codice
della privacy, sia all’adozione di sistemi tecnologici richiesti dal
ricordato provvedimento del Garante del dicembre 2005, sia in relazione alle
ulteriori criticità rilevate nel corso delle ispezioni.