Garante per la protezione 
        dei dati personali 
        Comunicato
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        12.06.97 
        L'Ufficio del
        Garante per la protezione dei dati personali ha inviato
        una serie di comunicazioni a diversi destinatari nelle
        quali, rispondendo a quesiti riguardanti l'applicazione
        della legge 675 del 1996, si chiariscono alcune questioni
        in via generale. L'Autorità ha, inoltre, emanato le
        prime due circolari esplicative e di indirizzo su
        questioni, poste al Garante, da parte di determinati
        soggetti e categorie professionali, relativamente alle
        richieste di autorizzazione al trattamento dei dati
        sensibili. 
        Una prima
        comunicazione chiarisce le modalità attraverso le quali
        i cittadini che intendono avere accesso e controllo su
        infomazioni raccolte presso banche-dati, possono
        esercitare tale diritto, ai sensi di quanto previsto
        dall'art. 13 della legge 675 del 1996. Tutti i cittadini
        - e questa è una delle maggiori innovazioni della nuova
        legge - possono chiedere a soggetti pubblici e privati se
        hanno raccolto informazioni sul loro conto. Qualora un
        cittadino constati - specifica il Garante - che sono
        state raccolte informazioni contrarie alle prescrizioni
        di legge, inesatte o incomplete, può chiedere al
        titolare o al responsabile della banca-dati, a seconda
        dei casi, la cancellazione, la correzione o
        l'integrazione. Se la risposta non viene data entro 5
        giorni dalla richiesta, o vengono rifiutati l'accesso o
        l'esercizio di uno degli altri diritti elencati
        nell'art.13, si potrà ricorrere alla magistratura
        ordinaria o allo stesso Garante per attivare le forme di
        tutela previste dall'art. 29 della legge. 
        La richiesta di accertamento e dieventuale modifica di
        dati personali è consentita anche nei confronti del
        Centro elaborazione dati della Polizia di Stato, ai sensi
        dell'art. 42, comma 3 della legge. 
        Una seconda
        comunicazione è rivolta ad alcune banche ed imprese e
        riguarda i rapporti che esse intrattengono con i loro
        clienti. 
        Sulla base della decisione assunta il 28 maggio scorso
        dall'Autorità nei confronti della Banca Nazionale del
        Lavoro, è stato, infatti, rivolto anche ad altre banche
        l'invito ad apportare, entro il 15 luglio 1997, sui
        modelli di richiesta di consenso al trattamento dei dati
        poste ai loro clienti, modificazioni coerenti con le
        indicazioni contenute nella decisione per la BNL. Si
        invitano, inoltre, le banche e le imprese, a far
        pervenire all'Autorità, sempre entro il 15 luglio 1997,
        copia dei modelli di richiesta riformulati secondo le
        indicazioni fornite. 
        Sempre in
        materia bancaria, il Garante ha concesso una proroga al
        12 luglio 1997, del termine fissato nel 12 giugno 1997
        nel provvedimento emesso nei confronti della Banca
        Nazionale del Lavoro, fermo restando che, fino a tale
        data, la BNL deve seguire le indicazioni di legge, non
        tenendo conto in particolare delle manifestazioni di
        consenso o rifiuto di prestazione del consenso già
        espresse 
        sulla base dell'informativa precedentemente diffusa dalla
        stessa banca.  
        Riguardo alla
        determinazione assunta dall'Ordine dei medici di Pescara,
        relativamente al divieto di allegare alle analisi mediche
        la diagnosi del paziente, il Garante ha inviato una
        richiesta per acquisire la circolare in questione,
        richiedendo contestualmente all'Ordine Nazionale dei
        medici osservazioni e valutazioni sulla materia. 
        Le due
        circolari emanate portano la data del 9 giugno 1997 ed
        hanno carattere generale riguardo al trattamento dei
        cosidetti dati sensibili, idonei cioè a rivelare
        l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
        filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche,
        l'adesione a partiti, sindacati, associazioni o
        organizzazioni a carattere religioso, filosofico,
        politico o sindacale. 
        La prima
        riguarda tutte le richieste di trattamento di dati
        sensibili, così come previsto dall'art. 22 della legge
        675/96, pervenute finora al Garante da parte di un
        migliaio di imprese, piccole, medie e di rilievo
        nazionale e relative, in particolare, alle banche-dati
        costituite per la gestione amministrativo-contabile dei
        propri dipendenti. La circolare ribadisce, innanzitutto,
        che le disposizioni che prevedono un'autorizzazione del
        Garante dovranno essere applicate a partire dal 30
        novembre 1997, così come disposto dal Decreto
        Legislativo n. 123 del 9 maggio 1997.Deve essere
        ricordato, infatti, che il Decreto Legislativo n. 123 ha
        modificato i termini stabiliti dalla legge 675, che
        fissava la data al 30 agosto 1997. 
        Fino al 30 novembre 1997, pertanto, il trattamento dei
        dati sensibili non richiede autorizzazioni, ma rimane
        fermo l'obbligo di richiedere il consenso
        dell'interessato per le informazioni raccolte a partire
        dall'entrata in vigore della legge 675 e cioè, dall'8
        maggio 1997. 
        Inoltre,
        poichè la legge prevede che il Garante rilasci
        "autorizzazioni relative a determinate categorie di
        titolari o di trattamenti", allo scopo di rendere
        più rapide e snelle le procedure, sono allo studio
        modelli semplificati di richiesta. 
        Verranno quanto prima definite, anche forme di
        "autorizzazione-tipo", che saranno
        adeguatamente pubblicizzate anche sulla Gazzetta
        Ufficiale, in conformità alle quali si potà effettuare
        il trattamento dei dati senza bisogno, per coloro che
        avessero già presentato richiesta di autorizzazione, di
        essere costretti a ripresentarne una nuova. 
        A questo
        proposito, la circolare precisa che, le singole future
        autorizzazioni non potranno essere rilasciate in assenza
        delle indicazioni specificate nello schema-tipo di
        richiesta che sarà predisposto dall'Autorità. Infine,
        per le categorie di trattamenti alle quali non risulterà
        applicabile questa "autorizzazione-tipo",
        l'Autorità si riserva la possibilità di esaminare,
        entro 30 giorni a partire dal 30 novembre 1997, le
        richieste già presentate. 
        La seconda
        circolare, relativa ai giornalisti, chiarisce che, per
        questa particolare categoria professionale, non è
        richiesta alcuna autorizzazione del Garante per il
        trattamento dei dati sensibili. 
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