Garante per la protezione 
        dei dati personali 
        Comunicato
        stampa 
        19.06.97 
        Il Garante per la
        protezione dei dati personali ha emesso la sua decisione
        relativa al questionario pubblicato su un grande
        quotidiano nazionale e sottoposto all'attenzione del
        Garante per una pronuncia sulla liceità della modalità
        di raccolta del consenso messa in atto dalla società
        promotrice del questionario. 
        Il Garante ha ritenuto che il questionario non è
        conforme alle disposizioni della legge 675/1996 e ha
        segnalato alla società di apportare le opportune
        modificazioni. 
        La non conformità alla legge riguarda vari aspetti.
        Innanzitutto, nel questionario, l'informativa e la
        richiesta di consenso sono formulate in modo parziale e
        sintetico e collocate in una posizione marginale. 
        Il questionario contiene una informativa insufficiente
        soprattutto per quanto riguarda le finalità e le
        modalità di trattamento dei dati raccolti, i soggetti ai
        quali potranno essere comunicati e l'ambito della loro
        diffusione. 
        Contiene, inoltre, richieste di informazioni riguardanti
        la salute degli interessati, per le quali è necessario
        il consenso scritto dell'interessato. A tale proposito -
        l'Autorità osserva - che non è conforme a quanto
        disposto dall'art. 22 della legge 675/96, la previsione
        di una manifestazione di consenso alla raccolta dei dati
        e alla loro comunicazione, che prescinde da una
        sottoscrizione ed è affidata unicamente alla
        compilazione e invio del questionario. 
        Nel questionario è inoltre, compresa anche la richiesta
        di dati relativi a familiari. Di conseguenza, è
        necessario che in esso siano predisposti gli spazi per la
        raccolta del consenso attraverso la sottoscrizione di
        tutti gli interessati. Lo stesso principio vale per le
        dichiarazioni di dissenso. 
        Il Garante ha, quindi, dichiarato non utilizzabili i dati
        tratti dai questionari compilati dopo l'8 maggio 1997 ed
        ha, inoltre, chiesto alla società che ha promosso il
        questionario di inviare all'Autorità copia del materiale
        eventualmente modificato ai sensi della decisione emessa. 
        Pur in presenza di una violazione di legge, poichè il
        questionario e la lettera esplicativa collegata sono
        stati diffusi prima dell'8 maggio 1997, data di entrata
        in vigore della legge 675/96, non si è dato corso
        all'irrogazione della sanzione amministrativa prevista. 
        L'altra questione
        affrontata dal Garante è quella che riguarda un
        importante aspetto applicativo della legge 675/96,
        relativo ai dati personali che i datori di lavoro devono
        trasmettere all'INPS ai fini della corresponsione del
        trattamento di integrazione salariale. 
        Nella lettera inviata ad una grande industria nazionale,
        l'Autorità osserva che l'INPS può legittimamente
        raccogliere i dati personali relativi ai soggetti che
        beneficiano dei trattamenti di integrazione salariale, ai
        sensi del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510 o di altre
        leggi, essendo il trattamento correlato allo svolgimento
        di funzioni istituzionali (art. 27, comma 1 della legge
        675). 
        Il Garante precisa, peraltro, che la trasmissione
        all'INPS dei dati personali riguardanti i propri
        dipendenti in cassa integrazione, deve essere effettuata
        acquisendo preventivamente, da parte dell'impresa, il
        consenso dei lavoratori interessati, anche in forma
        orale, purchè documentata per iscritto. Per i dati
        relativi allo stato di salute, il consenso deve avere
        necessariamente la forma scritta. Questo perchè l'art.
        20 della legge 675/1996 consente la comunicazione e la
        diffusione dei dati personali, da parte di privati e di
        enti pubblici economici, senza il consenso degli
        interessati, qualora occorra adempiere ad un obbligo
        previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
        comunitaria. 
        Invece, il decreto legge che regola la raccolta dei dati
        da parte dell'INPS non prevede l'obbligo per il datore di
        lavoro di trasmettere all'Istituto i dati relativi al
        personale già dipendente, né tale obbligo appare
        rinvenibile in altre disposizioni di legge o regolamenti.
        Il Garante ha, pertanto, inviato una lettera al Ministro
        del Lavoro, segnalando l'opportunità che future leggi e
        regolamenti prevedano specificatamente anche questo
        flusso di dati. 
        In tal modo, si renderebbe superflua l'acquisizione da
        parte dei datori di lavoro del consenso dei lavoratori
        interessati, nell'ambito di una procedura che è già
        disciplinata, per altri aspetti, dalle leggi o dai
        regolamenti e che si svolge nel diretto interesse dei
        lavoratori stessi. 
        19.6.1997  
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