Garante per la protezione
dei dati personali
Comunicato
stampa
25.06.97
"Nessuna norma della
legge sulla privacy vieta la pubblicazione dei risultati
degli scrutini che, al contrario, devono essere
pubblicati, come esplicitamente previsto dalla normativa
in materia.". E' quanto ha precisato il prof.
Stefano Rodotà, Presidente dell'Ufficio del Garante per
la protezione dei dati personali, che ha aggiunto le
seguenti considerazioni:
"1) Il Garante non intende sovrapporsi alle
competenze di altri soggetti pubblici tenuti a far
rispettare le leggi vigenti in materia di pubblicità di
dati personali (nel caso considerato, il Provveditorato
agli studi e Ministero della Pubblica istruzione);
2) Il Garante è già intervenuto in modo informale per
evitare che il riferimento alla legge 675/96 si trasformi
in un pretesto o in un alibi per alcune amministrazioni
pubbliche che, in violazione di precise disposizioni di
legge, e limitando così i diritti dei cittadini,
cerchino, ad esempio, di negare l'accesso a graduatorie o
rifiutino di comunicare i nomi dei componenti di
commissioni".
25.6.97
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