Garante per la protezione 
        dei dati personali 
        Comunicato
        stampa 
        25.06.97 
        "Nessuna norma della
        legge sulla privacy vieta la pubblicazione dei risultati
        degli scrutini che, al contrario, devono essere
        pubblicati, come esplicitamente previsto dalla normativa
        in materia.". E' quanto ha precisato il prof.
        Stefano Rodotà, Presidente dell'Ufficio del Garante per
        la protezione dei dati personali, che ha aggiunto le
        seguenti considerazioni: 
        "1) Il Garante non intende sovrapporsi alle
        competenze di altri soggetti pubblici tenuti a far
        rispettare le leggi vigenti in materia di pubblicità di
        dati personali (nel caso considerato, il Provveditorato
        agli studi e Ministero della Pubblica istruzione); 
        2) Il Garante è già intervenuto in modo informale per
        evitare che il riferimento alla legge 675/96 si trasformi
        in un pretesto o in un alibi per alcune amministrazioni
        pubbliche che, in violazione di precise disposizioni di
        legge, e limitando così i diritti dei cittadini,
        cerchino, ad esempio, di negare l'accesso a graduatorie o
        rifiutino di comunicare i nomi dei componenti di
        commissioni". 
        25.6.97  
 |