Garante per la protezione
dei dati personali
Comunicato
stampa
01.07.97
TUTELA DEI
DATI SANITARI DEL PAZIENTE NELL'ATTIVITA' DEL MEDICO DI
BASE E DEI LABORATORI DI ANALISI. PUBBLICITA' DEGLI ALBI
DEI MEDICI CHIRURGHI.
L'Ufficio del Garante per
la protezione dei dati personali ha risposto ad alcuni
quesiti posti dalla Federazione Nazionale dell'Ordine dei
medici. I quesiti riguardano alcune modalità applicative
della legge 675/96, relativamente ai medici di medicina
generale e alla pubblicità degli albi professionali dei
medici e degli odontoiatri.
Tutela dei dati
sanitari del paziente
Il medico che sostituisce
un proprio collega può utilizzare il suo schedario dei
pazienti, ove vi sia stato consenso del paziente. Nulla
osta - afferma l'Autorità - a che, in vista delle
sostituzioni operate formalmente, in particolare nei
periodi feriali, il paziente esprima un consenso,
autorizzando al trattamento dei dati che lo riguardano,
sia il medico di fiducia, sia i suoi sostituti.
Nel caso in questione, poiché i dati personali
comprendono informazioni utili a rivelare lo stato di
salute, il consenso deve essere manifestato
necessariamente per iscritto. Il consenso, inoltre,
occorre sia per i dati raccolti successivamente alla data
di entrata in vigore della legge 675/96, cioè l'8 maggio
1997, sia - nel caso in cui siano comunicate o diffuse -
per le informazioni acquisite anteriormente a tale data .
Per quanto riguarda gli
studi professionali, l'Autorità osserva che, i
professionisti che si associano per l'esercizio della
professione medica possono regolare diversamente i propri
rapporti, per quello che concerne il trattamento dei dati
personali, realizzando, a seconda dei casi: a) una
gestione individuale e separata dei dati in possesso di
ciascun professionista, il quale assumerà singolarmente
la qualità di "titolare" del trattamento; b)
una contitolarità da parte di tutti o di alcuni
professionisti, i quali condivideranno, a titolo
personale, le prerogative e le responsabilità del
"titolare" del trattamento dei dati; c) un'
unica attività di elaborazione dei dati personali
effettuata nell'ambito di un'associazione o di un
organismo, che assumerà per sé stesso la qualità di
"titolare" del trattamento.
Infine, le certificazioni
rilasciate dai laboratori di analisi o dagli altri
organismi sanitari, anche per quanto riguarda le cartelle
cliniche, possono essere ritirate anche da persone
diverse dai diretti interessati, purché sulla base di
una delega scritta e mediante una consegna dei documenti
in busta chiusa.
La legge 675/96, nel prevedere che i dati personali siano
resi noti all'interessato solo per il tramite di un
medico, permette di svolgere questa funzione di
intermediazione in vario modo: a) attraverso la consegna
dei dati al medico di fiducia che, a sua volta, li
renderà noti all'interessato; b) attraverso una
spiegazione orale da parte di un medico, designato dal
laboratorio di analisi o dall'organismo sanitario
titolare del trattamento dei relativi dati personali; c)
un giudizio scritto del medico designato dal laboratorio
di analisi o dall'organismo sanitario titolare del
trattamento dei relativi dati sanitari.
Pubblicità degli albi
dei medici chirurghi
Anche dopo l'entrata in
vigore della legge 675/96 - precisa il Garante - per i
registri, gli elenchi, gli atti, o i documenti da
considerare pienamente pubblici, in quanto sono
conoscibili da chiunque, per espressa disposizione di
legge o di un regolamento, e per quelli, la cui
conoscibilità sia circoscritta, devono essere osservate
le regole che subordinano la pubblicità degli atti a
quanto stabilito dalle suddette disposizioni normative.
Pertanto, la legge 675/96 non frappone ostacoli alla
consegna di dati contenuti negli Albi dei medici alle
aziende sanitarie locali, ad altri enti pubblici, o ad
altri Ordini provinciali. A prescindere
dall'applicabilità della legge 241/90 sull'accesso ai
documenti amministrativi, gli Ordini e la Federazione
Nazionale dell'Ordine dei medici possono comunicare e
diffondere a privati e ad enti pubblici economici i dati
personali contenuti negli Albi.
Quanto alle richieste da parte dei privati di nominativi
di professionisti specializzati, spetta a ciascun Ordine
e alla Federazione il compito di valutarne la
praticabilità.
Per quanto riguarda gli
ulteriori quesiti posti dalla Federazione Nazionale
dell'ordine dei Medici ed, in particolare, la questione
relativa alla omissione delle diagnosi sulle
certificazioni sanitarie destinate alle Aziende Sanitarie
Locali, da parte dell'Ordine dei medici di Pescara e gli
ulteriori quesiti posti dalla Federazione Nazionale
dell'Ordine dei medici, il Garante farà conoscere a
giorni le proprie decisioni.
1.7.1997
|