Garante per la protezione 
        dei dati personali 
        Comunicato
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        01.07.97 
        TUTELA DEI
        DATI SANITARI DEL PAZIENTE NELL'ATTIVITA' DEL MEDICO DI
        BASE E DEI LABORATORI DI ANALISI. PUBBLICITA' DEGLI ALBI
        DEI MEDICI CHIRURGHI. 
        L'Ufficio del Garante per
        la protezione dei dati personali ha risposto ad alcuni
        quesiti posti dalla Federazione Nazionale dell'Ordine dei
        medici. I quesiti riguardano alcune modalità applicative
        della legge 675/96, relativamente ai medici di medicina
        generale e alla pubblicità degli albi professionali dei
        medici e degli odontoiatri. 
        Tutela dei dati
        sanitari del paziente 
        Il medico che sostituisce
        un proprio collega può utilizzare il suo schedario dei
        pazienti, ove vi sia stato consenso del paziente. Nulla
        osta - afferma l'Autorità - a che, in vista delle
        sostituzioni operate formalmente, in particolare nei
        periodi feriali, il paziente esprima un consenso,
        autorizzando al trattamento dei dati che lo riguardano,
        sia il medico di fiducia, sia i suoi sostituti. 
        Nel caso in questione, poiché i dati personali
        comprendono informazioni utili a rivelare lo stato di
        salute, il consenso deve essere manifestato
        necessariamente per iscritto. Il consenso, inoltre,
        occorre sia per i dati raccolti successivamente alla data
        di entrata in vigore della legge 675/96, cioè l'8 maggio
        1997, sia - nel caso in cui siano comunicate o diffuse -
        per le informazioni acquisite anteriormente a tale data . 
        Per quanto riguarda gli
        studi professionali, l'Autorità osserva che, i
        professionisti che si associano per l'esercizio della
        professione medica possono regolare diversamente i propri
        rapporti, per quello che concerne il trattamento dei dati
        personali, realizzando, a seconda dei casi: a) una
        gestione individuale e separata dei dati in possesso di
        ciascun professionista, il quale assumerà singolarmente
        la qualità di "titolare" del trattamento; b)
        una contitolarità da parte di tutti o di alcuni
        professionisti, i quali condivideranno, a titolo
        personale, le prerogative e le responsabilità del
        "titolare" del trattamento dei dati; c) un'
        unica attività di elaborazione dei dati personali
        effettuata nell'ambito di un'associazione o di un
        organismo, che assumerà per sé stesso la qualità di
        "titolare" del trattamento. 
        Infine, le certificazioni
        rilasciate dai laboratori di analisi o dagli altri
        organismi sanitari, anche per quanto riguarda le cartelle
        cliniche, possono essere ritirate anche da persone
        diverse dai diretti interessati, purché sulla base di
        una delega scritta e mediante una consegna dei documenti
        in busta chiusa. 
        La legge 675/96, nel prevedere che i dati personali siano
        resi noti all'interessato solo per il tramite di un
        medico, permette di svolgere questa funzione di
        intermediazione in vario modo: a) attraverso la consegna
        dei dati al medico di fiducia che, a sua volta, li
        renderà noti all'interessato; b) attraverso una
        spiegazione orale da parte di un medico, designato dal
        laboratorio di analisi o dall'organismo sanitario
        titolare del trattamento dei relativi dati personali; c)
        un giudizio scritto del medico designato dal laboratorio
        di analisi o dall'organismo sanitario titolare del
        trattamento dei relativi dati sanitari. 
        Pubblicità degli albi
        dei medici chirurghi 
        Anche dopo l'entrata in
        vigore della legge 675/96 - precisa il Garante - per i
        registri, gli elenchi, gli atti, o i documenti da
        considerare pienamente pubblici, in quanto sono
        conoscibili da chiunque, per espressa disposizione di
        legge o di un regolamento, e per quelli, la cui
        conoscibilità sia circoscritta, devono essere osservate
        le regole che subordinano la pubblicità degli atti a
        quanto stabilito dalle suddette disposizioni normative. 
        Pertanto, la legge 675/96 non frappone ostacoli alla
        consegna di dati contenuti negli Albi dei medici alle
        aziende sanitarie locali, ad altri enti pubblici, o ad
        altri Ordini provinciali. A prescindere
        dall'applicabilità della legge 241/90 sull'accesso ai
        documenti amministrativi, gli Ordini e la Federazione
        Nazionale dell'Ordine dei medici possono comunicare e
        diffondere a privati e ad enti pubblici economici i dati
        personali contenuti negli Albi. 
        Quanto alle richieste da parte dei privati di nominativi
        di professionisti specializzati, spetta a ciascun Ordine
        e alla Federazione il compito di valutarne la
        praticabilità. 
        Per quanto riguarda gli
        ulteriori quesiti posti dalla Federazione Nazionale
        dell'ordine dei Medici ed, in particolare, la questione
        relativa alla omissione delle diagnosi sulle
        certificazioni sanitarie destinate alle Aziende Sanitarie
        Locali, da parte dell'Ordine dei medici di Pescara e gli
        ulteriori quesiti posti dalla Federazione Nazionale
        dell'Ordine dei medici, il Garante farà conoscere a
        giorni le proprie decisioni. 
        1.7.1997  
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