Garante per la protezione
dei dati personali
Comunicato
stampa
02.07.97
PRIVACY ED
INFORMAZIONE
"La
diffusione attraverso i mezzi di informazione della
notizia di un invito a comparire davanti all'autorità
giudiziaria penale nei confronti del Dott. Cesare Romiti
e del Dott. Francesco Paolo Mattioli, prima che di tale
invito avessero effettiva conoscenza gli interessati,
costituisce violazione delle norme a tutela della
riservatezza".
Questa la pronuncia dell'Ufficio del Garante per la
protezione dei dati personali, in relazione alla vicenda
che riguarda il Presidente e il manager della FIAT. La
violazione è relativa in particolare all'art. 9, comma
1, lett. a) della legge 675/96, che prevede che i dati
vengano trattati in modo lecito e secondo correttezza.
In relazione al concreto svolgimento della vicenda, quale
risulta documentata dagli interessati - prosegue
l'Autorità - non si rinvengono elementi giustificativi
dell'esercizio del diritto di cronaca, che comunque
sarebbe stato possibile esercitare in tempi brevissimi,
una volta che gli interessati avessero avuto effettiva
conoscenza dell'invito a comparire.
Il Garante sottolinea, inoltre, che quello dell'esercizio
del diritto di cronaca è uno dei temi che dovranno
essere affrontati dal Codice di deontologia previsto
dall'art. 25 della legge n. 675/96 e per il quale
l'Autorità ha già avviato la procedura.
Il Garante ha
poi affrontato il caso di un minore morto suicida.
Dall'esposto presentato dai genitori del ragazzo, nel
quale si segnalava la pubblicazione in articoli di
stampa di svariati elementi che identificavano le persone
coinvolte, l'Autorità ha rilevato alcuni elementi in
contrasto con i principi stabiliti dalla legge n. 675.
Innanzitutto, l'inesistenza di ogni forma di consenso
diretto o indiretto alla pubblicazione delle informazioni
personali da parte degli unici legittimati a farlo, e
cioè gli stessi genitori, i quali anzi hanno manifestato
esplicita contrarietà alla pubblicizzazione di una serie
di dati personali.
In secondo luogo, la pubblicazione del nome,
dell'indirizzo e della classe scolastica frequentata dal
minore, configura la diffusione di dati personali in un
contesto che avrebbe, invece, richiesto
particolare cautela, dal momento che si riferisce ad un
grave fatto autolesivo.
Inoltre, alcune informazioni personali pubblicate (quali
l'indirizzo, l'origine regionale e la professione del
padre) non sono certamente essenziali ai fini
dell'esercizio del diritto di cronaca.
L'Autorità Garante ha, pertanto, deciso di vietare a
tutti gli organi di informazione qualsiasi operazione
ulteriore di trattamento dei dati personali relativi alle
persone coinvolte nella vicenda.
Il Garante
per la protezione dei dati personali, sempre nella
riunione del 1 luglio, ha espresso le seguenti
valutazioni, relative alla salvaguardia della dignità e
della riservatezza degli indagati e degli imputati.
La prima riguarda il richiamo al rispetto della legge
492/92 che vieta, salvo nei casi di pericolosità del
soggetto o di pericolo di fuga o di circostanze che
rendano difficile la traduzione, l'uso delle manette ai
polsi.
La seconda riguarda alcuni organi di polizia che
continuano a diffondere le foto segnaletiche degli
arrestati. La raccolta di tali particolari informazioni
personali - afferma il Garante - è finalizzata
unicamente ad esigenze di sicurezza pubblica e di
giustizia. La loro comunicazione ai mezzi di informazione
fuori di tali finalità, non è più permessa dopo
l'entrata in vigore della legge 675/96, che
esplicitamente qualifica come "dato personale"
qualsiasi informazione che consenta di identificare un
soggetto, quindi anche le fotografie.
2.7.1997
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