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 Tutela dei dati personali - Comunicazioni del Garante

Garante per la protezione
dei dati personali

Comunicato stampa
10.07.97

DATI SANITARI DEI CALCIATORI

L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha espresso alcune valutazioni riguardanti il trattamento da parte delle società sportive, dei dati idonei a rivelare lo stato di salute dei calciatori.
Rispondendo ad un quesito posto da una società sportiva, l'Autorità afferma che non vi è dubbio che, i dati idonei a rivelare lo stato di salute dei calciatori devono essere ricompresi fra quelli "sensibili" previsti all'art. 22 della legge n. 675 del 1996. Per il loro trattamento e la loro diffusione da parte delle società sportive è, pertanto, necessario il consenso scritto da parte dell'interessato.
Il consenso - prosegue l'Autorità - potrà eventualmente essere dato dal calciatore anche al momento del contratto, che dovrà allora specificare i dati sanitari o le categorie di dati sanitari connessi allo svolgimento dell'attività agonostica che potranno essere resi noti. Si intende che il consenso viene dato per il periodo di tempo relativo alla durata del contratto.
Per quanto riguarda la prevista richiesta di autorizzazione dell'Autorità Garante al trattamento dei dati, essa non è necessaria fino al 30 novembre 1997, essendo stato prorogato dal decreto legislativo n. 123 del 1997 il termine per la presentazione della richiesta.
Il decreto legislativo prevede, inoltre, la possibilità che l'Autorità rilasci autorizzazioni semplificate per determinate categorie di titolari o di trattamenti, tra le quali potrebbero rientrare anche le società sportive.

10.7.1997