Garante per la protezione 
        dei dati personali 
        Comunicato
        stampa 
        10.07.97 
        DATI SANITARI
        DEI CALCIATORI 
        L'Autorità
        Garante per la protezione dei dati personali ha espresso
        alcune valutazioni riguardanti il trattamento da parte
        delle società sportive, dei dati idonei a rivelare lo
        stato di salute dei calciatori. 
        Rispondendo ad un quesito posto da una società sportiva,
        l'Autorità afferma che non vi è dubbio che, i dati
        idonei a rivelare lo stato di salute dei calciatori
        devono essere ricompresi fra quelli "sensibili"
        previsti all'art. 22 della legge n. 675 del 1996. Per il
        loro trattamento e la loro diffusione da parte delle
        società sportive è, pertanto, necessario il consenso
        scritto da parte dell'interessato. 
        Il consenso - prosegue l'Autorità - potrà eventualmente
        essere dato dal calciatore anche al momento del
        contratto, che dovrà allora specificare i dati sanitari
        o le categorie di dati sanitari connessi allo svolgimento
        dell'attività agonostica che potranno essere resi noti.
        Si intende che il consenso viene dato per il periodo di
        tempo relativo alla durata del contratto. 
        Per quanto riguarda la prevista richiesta di
        autorizzazione dell'Autorità Garante al trattamento dei
        dati, essa non è necessaria fino al 30 novembre 1997,
        essendo stato prorogato dal decreto legislativo n. 123
        del 1997 il termine per la presentazione della richiesta. 
        Il decreto legislativo prevede, inoltre, la possibilità
        che l'Autorità rilasci autorizzazioni semplificate per
        determinate categorie di titolari o di trattamenti, tra
        le quali potrebbero rientrare anche le società sportive. 
        10.7.1997  
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