Garante per la protezione
dei dati personali
Comunicato
stampa
10.07.97
DATI SANITARI
DEI CALCIATORI
L'Autorità
Garante per la protezione dei dati personali ha espresso
alcune valutazioni riguardanti il trattamento da parte
delle società sportive, dei dati idonei a rivelare lo
stato di salute dei calciatori.
Rispondendo ad un quesito posto da una società sportiva,
l'Autorità afferma che non vi è dubbio che, i dati
idonei a rivelare lo stato di salute dei calciatori
devono essere ricompresi fra quelli "sensibili"
previsti all'art. 22 della legge n. 675 del 1996. Per il
loro trattamento e la loro diffusione da parte delle
società sportive è, pertanto, necessario il consenso
scritto da parte dell'interessato.
Il consenso - prosegue l'Autorità - potrà eventualmente
essere dato dal calciatore anche al momento del
contratto, che dovrà allora specificare i dati sanitari
o le categorie di dati sanitari connessi allo svolgimento
dell'attività agonostica che potranno essere resi noti.
Si intende che il consenso viene dato per il periodo di
tempo relativo alla durata del contratto.
Per quanto riguarda la prevista richiesta di
autorizzazione dell'Autorità Garante al trattamento dei
dati, essa non è necessaria fino al 30 novembre 1997,
essendo stato prorogato dal decreto legislativo n. 123
del 1997 il termine per la presentazione della richiesta.
Il decreto legislativo prevede, inoltre, la possibilità
che l'Autorità rilasci autorizzazioni semplificate per
determinate categorie di titolari o di trattamenti, tra
le quali potrebbero rientrare anche le società sportive.
10.7.1997
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