Garante per la protezione
dei dati personali
Comunicato
stampa
17.07.97
Rispondendo ai quesiti
posti da alcune universitą italiane, il Garante per la
protezione dei dati personali ha fornito specifici
chiarimenti riguardanti l'applicazione della legge sulla
privacy al settore universitario.
Il Garante precisa che le universitą potranno comunicare
e diffondere ad imprenditori, associazioni di categoria
ed altri soggetti privati i dati personali relativi ai
laureati, in base alle normative generali che regolano il
settore universitario o l'attivitą dei singoli atenei,
secondo quanto stabilito dalla legge 675 del 1996.
L'articolo 27, comma 3, dispone infatti che, la
comunicazione e la diffusione di dati personali da parte
di soggetti pubblici a privati o a enti pubblici
economici sono ammesse qualora siano previste da norme di
legge o di regolamento.
E' opportuno, pertanto che, laddove tali previsioni
normative siano assenti, le universitą, in virtł della
autonomia loro riconosciuta dalla legge, adottino al pił
presto specifiche norme regolamentari, volte a
disciplinare anche quelle attivitą, legate alle funzioni
ed alle finalitą istituzionali delle universitą stesse,
che presentino aspetti connessi alla tutela della
riservatezza delle persone e alla protezione dei dati
personali.
Inoltre, - conclude l'Autoritą - non vi č alcun
ostacolo alla pubblicazione e, quindi, alla diffusione
dei dati personali di dipendenti nell'annuario
universitario, essendo la stessa gią prevista da una
specifica disposizione normativa. Il regio decreto n. 674
del 1924 stabilisce, infatti, che le universitą
pubblichino, entro il mese di gennaio di ciascun anno
accademico, il proprio annuario che deve contenere, tra
le altre informazioni, anche "l'elenco nominativo
dei professori ufficiali e dei liberi docenti",
nonchč, "l'elenco nominativo del personale di
amministrazione, assistente e tecnico".
17.7.1997
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