Garante per la protezione 
        dei dati personali 
        Comunicato
        stampa 
        17.07.97 
        Rispondendo ai quesiti
        posti da alcune universitą italiane, il Garante per la
        protezione dei dati personali ha fornito specifici
        chiarimenti riguardanti l'applicazione della legge sulla
        privacy al settore universitario. 
        Il Garante precisa che le universitą potranno comunicare
        e diffondere ad imprenditori, associazioni di categoria
        ed altri soggetti privati i dati personali relativi ai
        laureati, in base alle normative generali che regolano il
        settore universitario o l'attivitą dei singoli atenei,
        secondo quanto stabilito dalla legge 675 del 1996.
        L'articolo 27, comma 3, dispone infatti che, la
        comunicazione e la diffusione di dati personali da parte
        di soggetti pubblici a privati o a enti pubblici
        economici sono ammesse qualora siano previste da norme di
        legge o di regolamento. 
        E' opportuno, pertanto che, laddove tali previsioni
        normative siano assenti, le universitą, in virtł della
        autonomia loro riconosciuta dalla legge, adottino al pił
        presto specifiche norme regolamentari, volte a
        disciplinare anche quelle attivitą, legate alle funzioni
        ed alle finalitą istituzionali delle universitą stesse,
        che presentino aspetti connessi alla tutela della
        riservatezza delle persone e alla protezione dei dati
        personali. 
        Inoltre, - conclude l'Autoritą - non vi č alcun
        ostacolo alla pubblicazione e, quindi, alla diffusione
        dei dati personali di dipendenti nell'annuario
        universitario, essendo la stessa gią prevista da una
        specifica disposizione normativa. Il regio decreto n. 674
        del 1924 stabilisce, infatti, che le universitą
        pubblichino, entro il mese di gennaio di ciascun anno
        accademico, il proprio annuario che deve contenere, tra
        le altre informazioni, anche "l'elenco nominativo
        dei professori ufficiali e dei liberi docenti",
        nonchč, "l'elenco nominativo del personale di
        amministrazione, assistente e tecnico".  
        17.7.1997  
         |