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 Tutela dei dati personali - Comunicazioni del Garante

Garante per la protezione
dei dati personali

Comunicato stampa
17.07.97

Rispondendo ai quesiti posti da alcune universitą italiane, il Garante per la protezione dei dati personali ha fornito specifici chiarimenti riguardanti l'applicazione della legge sulla privacy al settore universitario.
Il Garante precisa che le universitą potranno comunicare e diffondere ad imprenditori, associazioni di categoria ed altri soggetti privati i dati personali relativi ai laureati, in base alle normative generali che regolano il settore universitario o l'attivitą dei singoli atenei, secondo quanto stabilito dalla legge 675 del 1996. L'articolo 27, comma 3, dispone infatti che, la comunicazione e la diffusione di dati personali da parte di soggetti pubblici a privati o a enti pubblici economici sono ammesse qualora siano previste da norme di legge o di regolamento.
E' opportuno, pertanto che, laddove tali previsioni normative siano assenti, le universitą, in virtł della autonomia loro riconosciuta dalla legge, adottino al pił presto specifiche norme regolamentari, volte a disciplinare anche quelle attivitą, legate alle funzioni ed alle finalitą istituzionali delle universitą stesse, che presentino aspetti connessi alla tutela della riservatezza delle persone e alla protezione dei dati personali.
Inoltre, - conclude l'Autoritą - non vi č alcun ostacolo alla pubblicazione e, quindi, alla diffusione dei dati personali di dipendenti nell'annuario universitario, essendo la stessa gią prevista da una specifica disposizione normativa. Il regio decreto n. 674 del 1924 stabilisce, infatti, che le universitą pubblichino, entro il mese di gennaio di ciascun anno accademico, il proprio annuario che deve contenere, tra le altre informazioni, anche "l'elenco nominativo dei professori ufficiali e dei liberi docenti", nonchč, "l'elenco nominativo del personale di amministrazione, assistente e tecnico".

17.7.1997