Garante per la protezione 
        dei dati personali 
        Comunicato
        stampa 
        22.07.97 
        Il Garante per la
        protezione dei dati personali, rispondendo ad alcuni
        quesiti provenienti da diversi settori, ha chiarito
        alcuni aspetti applicativi della legge 675 del 1996, in
        riferimento alla comunicazione a soggetti pubblici e
        privati, da parte dei Comuni, dei dati anagrafici e di
        quelli elettorali, alla pubblicità degli albi
        professionali, ai rapporti degli agenti di cambio con i
        loro clienti e al trasferimento di dati all'estero.  
        Dati in possesso
        dei Comuni  
        Il rilascio da parte dei
        Comuni di certificati anagrafici concernenti la residenza
        e lo stato di famiglia a chiunque ne faccia richiesta,
        che è già regolamentato da una normativa specifica, è
        conforme alla legge sulla protezione dei dati personali.
        La legge 675del 1996 prevede, infatti, che la
        comunicazione e la diffusione da parte dei soggetti
        pubblici o privati sono ammesse quando siano previste da
        norme di legge e di regolamento. Nel caso in questione,
        tali norme sono previste nella vigente disciplina delle
        anagrafi. Occorre ricordare che la comunicazione tra
        soggetti pubblici è consentita anche quando risulti
        necessaria per lo svolgimento delle funzioni
        istituzionali. I Comuni possono, inoltre, continuare a
        comunicare i dati riportati nelle liste elettorali.
        Questo perché l'art. 51 del DPR 223 del 1967, oltre a
        prevedere che gli atti relativi alla revisione semestrale
        delle stesse liste possano essere mostrati a chiunque,
        stabilisce anche che, chiunque può copiare, stampare, o
        mettere in vendita le liste elettorali del Comune. Al di
        fuori delle modalità previste dalla disciplina dei
        registri dello stato civile e degli atti anagrafici o da
        altre specifiche disposizioni di legge, è invece
        illegittima la prassi di fornire dati ed elenchi a terzi.
         
        Albi professionali
         
        La legge 675del 1996
        consente la comunicazione e la diffusione a privati, ad
        enti pubblici economici, nonché ad altri enti pubblici e
        altri ordini professionali dei dati personali contenuti
        negli albi professionali, in quanto la materia è
        disciplinata espressamente da norme, leggi e regolamenti
        che, opportunamente, prevedono la pubblicità di tali
        atti. Peraltro, gli ordini professionali potranno
        trattare dati personali, per la tenuta di tali albi e
        l'espletamento di altri compiti, ai soli fini dello
        svolgimento delle funzioni istituzionali.  
        Agenti di cambio  
        Gli studi professionali
        degli agenti di cambio non hanno l'obbligo di richiedere
        il consenso dei clienti per l'uso professionale dei loro
        dati personali, quando il trattamento è necessario per
        l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del
        quale è parte l'interessato. E' comunque necessaria
        l'informativa al cliente, anche nei casi in cui la legge
        non prevede il consenso. Riguardo, poi, all'attività
        ispettiva e di vigilanza svolta su tali studi, resta
        ferma la facoltà degli organi di vigilanza, in
        particolare Banca d'Italia e Consob, di chiedere la
        comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti
        e documenti. La riservatezza dei dati così raccolti
        sulla clientela è assicurata, tra l'altro, dalle norme
        sul segreto d'ufficio e dalle norme di sicurezza
        contenute nella legge 675 del 1996.  
        Trasferimento di
        dati all'estero  
        Il trasferimento dei dati
        personali all'estero, che in alcuni casi deve essere
        notificato al Garante, in base all'art. 28 della legge
        675 del 1996, è comunque consentito ad un'impresa,
        ogniqualvolta ricorra uno qualunque dei presupposti
        previsti dalla legge, come nel caso in cui, ad esempio,
        l'interessato abbia espresso il consenso al
        trasferimento, oppure, quando il trasferimento dei dati
        risulti necessario per eseguire obblighi derivanti da un
        contratto, oppure, quando sia stata rilasciata
        autorizzazione dal Garante. Quando ricorrono tali
        presupposti, non occorre attendere che sia trascorso il
        termine, altrimenti previsto dalla legge, per effettuare
        il trasferimento. Ne consegue che l'autorizzazione del
        Garante è necessaria in casi del tutto particolari. In
        questi stessi casi, tuttavia, l'autorizzazione al
        trasferimento di dati all'estero può essere rilasciata
        dal Garante soltanto se, da parte dell'impresa, vengano
        date adeguate garanzie per la tutela delle persone
        interessate, con particolare riguardo alle modalità del
        trasferimento, alla natura dei trattamenti previsti nei
        Paesi destinatari, alle relative finalità e alle misure
        di sicurezza, anche attraverso apposito contratto.
        Occorre precisare, infine, che il trasferimento
        all'estero dei dati relativi a persone giuridiche, enti
        ed associazioni, non è soggetto a specifici obblighi di
        legge.  
        22.7.1997  
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