Garante per la protezione
dei dati personali
Comunicato
stampa
28.07.97
NESSUNA NOTIFICA AL
GARANTE NEL 1997
Il Consiglio
dei Ministri del 25 luglio scorso ha approvato un decreto
legislativo che proroga il termine del 7 agosto 1997,
già previsto per la notificazione dei nuovi trattamenti
di dati personali iniziati a decorrere da tale data.
Poiché permangono dubbi circa la data entro cui è fatto
obbligo di effettuare la notificazione, il Garante per la
protezione dei dati personali ribadisce che, specie a
seguito del provvedimento approvato, nessuna
notificazione sarà dovuta nel corso dellanno 1997.
Ladempimento potrà essere effettuato nel 1998 in
termini di gradualità.
Più precisamente:
a) per i trattamenti comunque iniziati prima del 1
gennaio 1998, il decreto legislativo ha introdotto un
termine transitorio, articolato dal 1 gennaio al 31 marzo
1998 e dal 1 aprile al 30 giugno 1998, a seconda che il
trattamento abbia o meno natura automatizzata;
b) per quanto riguarda, invece, i nuovi trattamenti
iniziati nel corso del 1998, la notificazione dovrà
essere effettuata al momento in cui inizierà il
trattamento.
A tale proposito, si precisa come non sia
"nuovo" trattamento e quindi
notificabile secondo tale termine transitorio
quando ci si limiti ad inserire nuovi dati in un archivio
già attivato o a divulgare informazioni già raccolte:
occorre guardare, piuttosto, al momento in cui si è
intrapresa nel suo complesso lattività di raccolta
e di elaborazione dei dati.
28.7.1997
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