Garante per la protezione 
        dei dati personali 
        Comunicato
        stampa 
        28.07.97 
        NESSUNA NOTIFICA AL
        GARANTE NEL 1997 
        Il Consiglio
        dei Ministri del 25 luglio scorso ha approvato un decreto
        legislativo che proroga il termine del 7 agosto 1997,
        già previsto per la notificazione dei nuovi trattamenti
        di dati personali iniziati a decorrere da tale data. 
        Poiché permangono dubbi circa la data entro cui è fatto
        obbligo di effettuare la notificazione, il Garante per la
        protezione dei dati personali ribadisce che, specie a
        seguito del provvedimento approvato, nessuna
        notificazione sarà dovuta nel corso dellanno 1997.
        Ladempimento potrà essere effettuato nel 1998 in
        termini di gradualità. 
        Più precisamente: 
        a) per i trattamenti comunque iniziati prima del 1
        gennaio 1998, il decreto legislativo ha introdotto un
        termine transitorio, articolato dal 1 gennaio al 31 marzo
        1998 e dal 1 aprile al 30 giugno 1998, a seconda che il
        trattamento abbia o meno natura automatizzata; 
        b) per quanto riguarda, invece, i nuovi trattamenti
        iniziati nel corso del 1998, la notificazione dovrà
        essere effettuata al momento in cui inizierà il
        trattamento. 
        A tale proposito, si precisa come non sia
        "nuovo" trattamento  e quindi
        notificabile secondo tale termine transitorio 
        quando ci si limiti ad inserire nuovi dati in un archivio
        già attivato o a divulgare informazioni già raccolte:
        occorre guardare, piuttosto, al momento in cui si è
        intrapresa nel suo complesso lattività di raccolta
        e di elaborazione dei dati. 
        28.7.1997 
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