Garante per la protezione 
        dei dati personali 
        Comunicato
        stampa 
        29.07.97 
        Il Garante per la
        protezione dei dati personali, informato della diffusione
        di moduli per la raccolta di firme relative a numerose
        iniziative referendarie promosse dal Comitato nazionale,
        nei quali si fa esplicito riferimento alla legge 31
        dicembre 1996, n. 675, sentiti i rappresentanti dei
        Comitati promotori dei referendum ha rilevato quanto
        segue: 
        1) la sottoscrizione delle
        richieste referendarie costituisce esercizio di un
        diritto politico fondamentale e, in quanto tale, non è
        soggetta a particolari limiti ai sensi della legge n.
        675. Di conseguenza, per le iniziative referendarie e per
        i trattamenti a ciò finalizzati, non è necessaria
        alcuna manifestazione di consenso ulteriore rispetto alla
        sottoscrizione delle richieste referendarie, per la cui
        validità i promotori sono tenuti a raccogliere, per
        legge, alcuni dati personali dei sottoscrittori e a darne
        comunicazione agli organi preposti alla verifica della
        regolarità delle richieste; 
        2) lesercizio di un
        diritto politico, qual é, appunto, quello di cui si
        discute, non può essere subordinato in alcun modo ad un
        consenso che lo leghi indissolubilmente a forme ulteriori
        di utilizzazione dei dati del cittadino elettore.
        Pertanto, la sottoscrizione della richiesta referendaria
        devessere distinta dal consenso eventualmente
        richiesto per altre utilizzazioni dei dati raccolti
        (cognome e nome, indirizzo e numero di iscrizione nelle
        liste elettorali); 
        3) nel modulo per le
        richieste referendarie si prospettano ulteriori
        utilizzazioni dei dati raccolti, quali il trattamento dei
        dati "ai sensi dellart. 22" della legge
        n. 675 e la loro comunicazione e diffusione "ai
        soggetti promotori ed aderenti alle iniziative
        referendarie al fine di sottoporre alla mia attenzione
        proposte ed informazioni commerciali, scientifiche,
        campioni gratuiti di prodotti ed omaggi, sondaggi di
        opinioni". Il sottoscrittore, inoltre, si dichiara a
        conoscenza del fatto che i dati verranno ulteriormente
        trattati "per le finalità proprie delle iniziative
        referendarie, per le iniziative di sostegno, anche
        finanziario, delle iniziative stesse e dei suoi promotori
        e potranno essere comunicati agli stessi e ad altri
        soggetti per iniziative analoghe". La sottoscrizione
        della richiesta referendaria viene così intesa come
        consenso a questo insieme di utilizzazioni e, al tempo
        stesso, non appare possibile la sottoscrizione qualora
        non si intenda consentire a questa serie di trattamenti
        dei dati forniti; 
        4) gli elementi
        dellinformativa agli interessati sono indicati
        analiticamente e tassativamente nellart. 10, e non
        trovano pieno riscontro nel modulo referendario, che si
        caratterizza peraltro come dichiarazione di consenso
        anziché come informativa da parte dei Comitati
        promotori. 
        Per questi
        motivi, il Garante ritiene necessario che i Comitati
        promotori: 
        a) rendano possibile la
        manifestazione di un consenso libero ed autonomo,
        distinto dalla sottoscrizione necessaria per la richiesta
        referendaria, oppure si astengano dal richiedere il
        consenso del sottoscrittore per lutilizzazione dei
        dati per finalità diverse da quelle collegate alla
        richiesta referendaria; 
        b) si astengano,
        parimenti, dallutilizzare e dal comunicare a terzi
        i dati sinora raccolti, salvo che per finalità collegate
        alla richiesta referendaria; 
        c) adottino le opportune
        iniziative per fare in modo che i cittadini elettori
        siano destinatari di uninformativa pienamente
        conforme al disposto dellart. 10, comma 1, della
        legge n. 675 (ad esempio, attraverso la lettura di un
        foglio disponibile presso gli uffici di raccolta), e
        siano altresì edotti della circostanza che la
        manifestazione di consenso attualmente riprodotta nel
        frontespizio dei moduli è da intendersi priva di ogni
        effetto. 
        29.7.1997  
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