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 Tutela dei dati personali - Comunicazioni del Garante

Garante per la protezione
dei dati personali

Comunicato stampa
17.09.97

"E' corretta l'esposizione di importi relativi a classi stipendiali, retribuzioni, indennità e altri emolumenti che, pur riferiti a determinate persone fisiche, soddisfano l'interesse pubblico alla conoscenza della prassi in atto presso soggetti che operano, di regola, secondo logiche privatistiche ed in base a logiche di mercato, ma svolgono attività aventi una particolare connotazione pubblicistica.
Resta ferma, tuttavia, la necessità che tali dati siano esatti, completi e acquisiti correttamente. Dovranno essere, invece, mantenuti riservati quei dati più specifici che derivano dalla considerazione di vicende diversificate dalla retribuzione-tipo e relative a circostanze personali o familiari e tali da poter avere natura di dati sensibili (ad esempio: esistenza di determinate ritenute previdenziali ed assistenziali; cessioni di stipendio; deleghe per iscrizioni ad associazioni sindacali)".

Questa la decisione del Garante, scaturita da alcuni interrogativi, posti anche attraverso dichiarazioni alla stampa, volti a chiarire se ed in quale misura le informazioni riguardanti le retribuzioni e le altre indennità corrisposte dai concessionari di pubblici servizi siano conoscibili e possano essere oggetto di di diffusione attraverso i mezzi di comunicazione.
La decisione si fonda su due motivazioni essenziali.
La legge n. 675 del 1996 considera le informazioni alle retribuzioni e alle altre indennità come "dati personali" qualora esse siano collegate a persone fisiche identificate o identificabili. Tuttavia l'applicabilità di tale legge non comporta necessariamente un regime di assoluta riservatezza dei dati, dovendosi verificare caso per caso se esistono altri diritti o interessi meritevoli di pari o superiore tutela.
In secondo luogo la legge 675 del 1996 ha abrogato le disposizioni incompatibili con la nuova normativa o con i relativi principi fondamentali, ma tra quelle non abrogate rientrano quelle concernenti la pubblicità degli atti parlamentari, dei contratti collettivi di lavoro e dei documenti amministrativi, o che riguardano il controllo della Corte dei conti e il legittimo esercizio del diritto di cronaca.
In un quadro così definito, i dati personali concernenti le classi stipendiali, le retribuzioni, le indennità e gli altri emolumenti corrisposti ad amministratori, dirigenti e lavoratori dipendenti ed autonomi da concessionari di pubblici servizi (quali, ad esempio, le Ferrovie dello Stato S.p.a. e la Rai S.p.a.) sono da ritenersi conoscibili da parte delle competenti autorità pubbliche e da chiunque vi abbia interesse, attraverso la lettura degli atti parlamentari, l'esame dei contratti collettivi, l'accesso ai documenti amministrativi che la legge rende accessibili e in sede del corretto diritto di cronaca.
Si deve aggiungere, infine, che la legge 241 del 1990 garantisce l'accesso ai documenti amministrativi e la correlativa trasparenza anche nei confronti dei concessionari di pubblici servizi, i quali possono essere anche soggetti privati.
In relazione a ciascuna delle forme di pubblicità sopra evidenziate, non può pertanto ritenersi prevalente l'eventuale interesse alla riservatezza sulle somme percepite a titolo di retribuzione o di corrispettivo.