Garante per la protezione
dei dati personali
Comunicato
stampa
17.09.97
"E'
corretta l'esposizione di importi relativi a classi
stipendiali, retribuzioni, indennità e altri emolumenti
che, pur riferiti a determinate persone fisiche,
soddisfano l'interesse pubblico alla conoscenza della
prassi in atto presso soggetti che operano, di regola,
secondo logiche privatistiche ed in base a logiche di
mercato, ma svolgono attività aventi una particolare
connotazione pubblicistica.
Resta ferma, tuttavia, la necessità che tali dati siano
esatti, completi e acquisiti correttamente. Dovranno
essere, invece, mantenuti riservati quei dati più
specifici che derivano dalla considerazione di vicende
diversificate dalla retribuzione-tipo e relative a
circostanze personali o familiari e tali da poter avere
natura di dati sensibili (ad esempio: esistenza di
determinate ritenute previdenziali ed assistenziali;
cessioni di stipendio; deleghe per iscrizioni ad
associazioni sindacali)".
Questa la
decisione del Garante, scaturita da alcuni interrogativi,
posti anche attraverso dichiarazioni alla stampa, volti a
chiarire se ed in quale misura le informazioni
riguardanti le retribuzioni e le altre indennità
corrisposte dai concessionari di pubblici servizi siano
conoscibili e possano essere oggetto di di diffusione
attraverso i mezzi di comunicazione.
La decisione si fonda su due motivazioni essenziali.
La legge n. 675 del 1996 considera le informazioni alle
retribuzioni e alle altre indennità come "dati
personali" qualora esse siano collegate a persone
fisiche identificate o identificabili. Tuttavia
l'applicabilità di tale legge non comporta
necessariamente un regime di assoluta riservatezza dei
dati, dovendosi verificare caso per caso se esistono
altri diritti o interessi meritevoli di pari o superiore
tutela.
In secondo luogo la legge 675 del 1996 ha abrogato le
disposizioni incompatibili con la nuova normativa o con i
relativi principi fondamentali, ma tra quelle non
abrogate rientrano quelle concernenti la pubblicità
degli atti parlamentari, dei contratti collettivi di
lavoro e dei documenti amministrativi, o che riguardano
il controllo della Corte dei conti e il legittimo
esercizio del diritto di cronaca.
In un quadro così definito, i dati personali concernenti
le classi stipendiali, le retribuzioni, le indennità e
gli altri emolumenti corrisposti ad amministratori,
dirigenti e lavoratori dipendenti ed autonomi da
concessionari di pubblici servizi (quali, ad esempio, le
Ferrovie dello Stato S.p.a. e la Rai S.p.a.) sono da
ritenersi conoscibili da parte delle competenti autorità
pubbliche e da chiunque vi abbia interesse, attraverso la
lettura degli atti parlamentari, l'esame dei contratti
collettivi, l'accesso ai documenti amministrativi che la
legge rende accessibili e in sede del corretto diritto di
cronaca.
Si deve aggiungere, infine, che la legge 241 del 1990
garantisce l'accesso ai documenti amministrativi e la
correlativa trasparenza anche nei confronti dei
concessionari di pubblici servizi, i quali possono essere
anche soggetti privati.
In relazione a ciascuna delle forme di pubblicità sopra
evidenziate, non può pertanto ritenersi prevalente
l'eventuale interesse alla riservatezza sulle somme
percepite a titolo di retribuzione o di corrispettivo.
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