Garante per la protezione 
        dei dati personali 
        Comunicato
        stampa 
        30.09.97 
        L'Ufficio
        del Garante per la protezione dei dati personali č
        venuto a conoscenza di una disposizione relativa
        all'obbligo di comunicare al Centro elaborazione dati del
        Ministero dell'Interno informazioni sugli utenti dei
        servizi telefonici. Tale disciplina č
        contenuta nell'art. 17.3 del D.P.R. 19 settembre 1997, n.
        318. 
        Contrariamente a quanto esplicitamente previsto dall'art.
        31.2 della legge n. 675 del 1996, il Garante non č stato
        sentito, nonostante questa norma prescriva la
        consultazione del Garante da parte del Presidente del
        Consiglio e dei Ministri "all'atto della
        predisposizione delle norme regolamentari e degli atti
        amministrativi suscettibili di incidere sulle materie
        disciplinate" dalla legge 675. 
        E' evidente, inoltre, che la delicatezza della materia
        richiede l'eventuale utilizzazione della legge o degli
        atti aventi forza di legge, e quindi non dello strumento
        regolamentare, nonchč la previsione di adeguate garanzie
        e l'indicazione di specifiche finalitą per il
        trattamento delle informazioni.  
        Il Garante
        č stato investito del problema della legittimitą della
        disciplina regolamentare da parte della TIM e si riserva
        quindi un puntuale intervento in materia.  
        30.9.1997 
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