Garante per la protezione 
        dei dati personali 
        Comunicato
        stampa 
        20.10.97 
        La
        pubblicazione sulla stampa della notizia relativa a una
        richiesta di rinvio a giudizio non viola la legge sulla
        riservatezza dei dati personali, anche quando avvenga
        prima che l'interessato abbia ricevuto in proposito una
        formale comunicazione. 
        E' quanto ha stabilito il Garante per la protezione dei
        dati personali, decidendo su un ricorso presentato da un
        cittadino. Il ricorrente aveva lamentato la circostanza
        che alcuni quotidiani avevano pubblicato la notizia prima
        della notificazione allo stesso dell'avviso dell'udienza
        preliminare. L'interessato aveva chiesto al Garante di
        ordinare il blocco della diffusione dei dati relativi
        alla sua posizione giudiziaria e di applicare il
        principio, gią affermato dal Garante, secondo cui la
        pubblicazione della notizia relativa ad un atto di
        indagine, prima che l'interessato ne abbia o possa averne
        conoscenza, č illegittima in quanto la legge n. 675 del
        1996 impone di raccogliere e divulgare i dati personali
        in modo lecito e corretto e non infrangendo altre leggi,
        ivi incluso il codice di procedura penale. 
        Nell'ultima
        decisione, il Garante ha osservato che la richiesta di
        rinvio a giudizio non č qualificabile come "atto di
        indagine" e la diffusione della relativa notizia,
        allo stato della legislazione vigente, non č vietata da
        norme specifiche, fatti salvi i particolari divieti
        previsti dal codice di procedura penale. 
        L'Autoritą ha, inoltre, constatato che gli articoli di
        stampa allegati dal ricorrente hanno riferito la notizia
        senza oltrepassare i limiti posti al diritto di cronaca a
        tutela della riservatezza.  
        Il Garante
        ha, pertanto, dichiarato la manifesta infondatezza del
        ricorso, precisando che qualora le notizie relative alla
        posizione giudiziaria deI ricorrente siano riferite sulla
        stampa in termini non veritieri, restano fermi in favore
        dell'interessato gli strumenti di tutela che la legge n.
        675 del 1996 e le altre leggi dello Stato prevedono a
        garanzia della persona 
        20.10.1997
         
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