Garante per la protezione 
        dei dati personali 
        Comunicato
        stampa 
        28.10.97 
        Com'è
        noto, il 30 novembre 1997 scade il termine entro il quale
        i privati e gli enti pubbIici economici che raccolgono ed
        elaborano dati di natura sensibile devono dotarsi di
        un'autorizzazione rilasciata dal Garante per la
        protezione dei dati personali. 
        Il decreto legislativo n. 123 del 9 maggio 1997 ha
        chiarito che tali autorizzazioni possono essere
        rilasciate sia a singoli soggetti, mediante distinte
        autorizzazioni, sia ad intere categorie di titolari o di
        trattamenti, con uno o più provvedimenti di carattere
        generale. 
        Il Garante
        intende valorizzare questo tipo di autorizzazioni
        generali, affinché le diverse categorie di soggetti che
        per ragioni di lavoro o di ufficio devono utilizzare
        necessariamente taluni dati di carattere sensibile (che
        attengono, ad esempio, alla salute, alla vita sessuale,
        alle opinioni politiche, alle convinzioni religiose,
        all'adesione a partiti o sindacati: art. 22 legge n.
        675/1996) non debbano richiedere la prevista
        autorizzazione caso per caso. 
        Nella predisposizione di tali autorizzazioni, particolare
        attenzione verrà riservata, ad esempio, ai trattamenti
        di dati utilizzati dai datori di lavoro per le ordinarie
        attività, nonché ai dati sanitari e ai dati necessari
        per lo svolgimento delle attività associative. In questa
        prospettiva, il Garante provvederà ad emanare tra il 15
        e il 20 novembre 1997 alcune autorizzazioni generali a
        cui darà la massima diffusione anche mediante la loro
        pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
        Poiché
        diverse categorie di soggetti saranno sollevate
        dalI'onere di richiedere apposite autorizzazioni, il
        Garante segnala l'opportunità che i vari titolari delle
        banche dati attendano l'emanazione di tali autorizzazioni
        generali prima di presentare eventuali richieste. Le
        autorizzazioni generali avranno valore anche nei
        confronti di coloro i quali abbiano inoltrato già una
        domanda di autorizzazione. Il Garante richiama
        l'attenzione sul fatto che le amministrazioni statali,
        gli enti locali e gli altri enti pubblici locali e
        nazionali non hanno bisogno dell'autorizzazione per
        trattare i dati sensibili. Per tali amministrazioni ed
        enti, entro il mese di maggio del 1998, dovranno infatti
        intervenire espresse e puntuali disposizioni di legge che
        dovranno specificare i dati che potranno essere trattati,
        le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di
        interesse pubblico perseguite, a meno che tali puntuali
        disposizioni non siano già in vigore. Nel frattempo, i
        trattamenti di dati sensibili da parte degli enti e delle
        amministrazioni possono essere proseguiti anche in
        assenza delle predette disposizioni, fino alla data del 7
        maggio 1998, previa comunicazione al Garante. 
        Il Garante
        precisa infine che, sino al 7 maggio 1998, il trattamento
        di alcuni dati di carattere giudiziario da parte di
        soggetti pubblici e privati (art. 24 legge n. 675 del
        1996) non richiede un'autorizzazione da parte del
        Garante. Qualora non esista una puntuale disposizione di
        legge che autorizzi tale trattamento, è infatti
        sufficiente inviare una semplice comunicazione
        all'Ufficio del Garante. 
        28 ottobre
        1997  
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