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 Tutela dei dati personali - Legge 675/96

Garante per la protezione
dei dati personali

Comunicato stampa
19.11.97

IL GARANTE SEMPLIFICA LA PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE PER I DATORI DI LAVORO

Il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato un atteso provvedimento che permette ai datori di lavoro del settore privato di utilizzare i dati di carattere sensibile nel rispetto di alcune prescrizioni. I datori di lavoro vengono sollevati dall'obbligo di presentare singolarmente un'apposita richiesta di autorizzazione, semplificandosi così una procedura altrimenti assai complessa.
L'autorizzazione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale venerdì 21 novembre, ed avrà efficacia fino al 30 settembre 1998.
Il provvedimento mira a facilitare la gestione dei rapporti di lavoro nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei lavoratori dipendenti ed autonomi, e reca la prima delle autorizzazioni di ordine generale riguardanti la delicata tematica del trattamento dei dati che attengono, in particolare, allo stato di salute, all'attività sindacale e alle convinzioni della persona.
L'autorizzazione è stata adottata sulla base della consultazione di alcune parti sociali.
Le imprese, le aziende e le associazioni che utilizzano lavoratori dipendenti ed autonomi (ivi compresi i lavoratori in rapporto di tirocinio, di formazione e lavoro o utilizzati ai sensi della recente legge sul c.d. "lavoro in affitto") potranno raccogliere ed utilizzare le informazioni necessarie per adempiere ad obblighi o a compiti previsti dalla legge o dai contratti collettivi anche aziendali, specie se a fini retributivi, fiscali, previdenziali ed assistenziali (ad esempio, con riferimento alle assenze per malattia, ai congedi per maternità, o ai dati che devono essere custoditi dal medico competente in materia di igiene e sicurezza del lavoro).
L'autorizzazione, articolata in dieci punti, individua il proprio ambito di applicazione, le finalità del trattamento, le categorie di dati e i criteri per la loro conservazione e diffusione, introducendo alcune garanzie a tutela dei lavoratori. Sono inoltre salvaguardati i princìpi stabiliti dallo "Statuto dei lavoratori" e da normative specifiche, ad esempio in materia di sieropositività.
Numerosi datori di lavoro avevano già raccolto l'invito rivolto dal Garante a non presentare apposite richieste di autorizzazione.
L'Autorità ha confermato che l'odierna autorizzazione avrà efficacia generale, a decorrere dal prossimo 30 novembre, ed opererà automaticamente anche in riferimento alle richieste eventualmente già presentate.
Nessuna ulteriore richiesta, pertanto, deve essere inviata all'Ufficio del Garante.
Il Garante precisa inoltre che non prenderà in considerazione le richieste di autorizzazione volte ad ottenere prescrizioni difformi da quelle contenute nell'autorizzazione generale.
Il garante si riserva però, di valutare eventuali richieste il cui esame sia giustificato da circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali.
Nell'individuare le prescrizioni volte a garantire la riservatezza, l'identità personale e la dignità dei lavoratori, il garante per la protezione dei dati personale si è attenuto ad un criterio di massima che varrà anche per le altre autorizzazioni generali che saranno adottate prima del 30 novembre, criterio volto ad evitare che l'innesto di ulteriori garanzie rispetto a quelle già previste dalla legge n. 675 comporti ulteriori contraccolpi nell'ordinaria gestione delle aziende.
La disciplina legislativa della tutela dei diritti della persona nel mondo del lavoro dovrà essere infatti completata dal Governo entro il termine del 23 luglio 1998 in attuazione della legge delega n. 676/1996.
Il Garante ha previsto anche la possibilità per i datori di lavoro di adeguarsi entro il 31 dicembre 1997 alle prescrizioni della nuova autorizzazione generale, qualora l'adempimento non sia possibile entro un termine più breve.
Nei prossimi giorni verranno emanate altre autorizzazioni generali recanti alcune garanzie in tema di utilizzazione dei dati relativi alla salute, alla vita sessuale e agli altri dati sensibili. Tali autorizzazioni permetteranno ai liberi professionisti (avvocati, notai, consulenti del lavoro, commercialisti, ecc.), alle associazioni di vario tipo (religiose, sindacali, politiche, al volontariato) e ad altri soggetti (studiosi, ricercatori, ecc.) di utilizzare determinati dati sensibili, sempre nel rispetto di precise garanzie.
L'imminente adozione di queste autorizzazioni rende parimenti superflua la presentazione di apposite richieste.

19.11.1997