Garante per la protezione 
        dei dati personali 
        Comunicato stampa 
        27.11.97 
        IL GARANTE
        SEMPLIFICA LE PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE
        AUTORIZZAZIONI PER MEDICI E PERSONALE SANITARIO 
        Proseguendo nello sforzo
        di semplificare le procedure previste dalla legge 675 del 1996, il Garante per la protezione dei
        dati personali, dopo una prima autorizzazione relativa ai
        datori di lavoro, ha emanato oggi una nuova
        autorizzazione generale relativa agli operatori che
        trattano, specie in ambito sanitario, dati idonei a
        rivelare lo stato di salute. 
        L'autorizzazione riguarda i medici di base, le cliniche
        private, le aziende sanitarie pubbliche che vengono
        sollevati in questo modo dall'obbligo di presentare
        singolarmente un'apposita richiesta di autorizzazione. 
        Il provvedimento, adottato dal Garante sulla base di
        un'ampia consultazione di esperti, individua gli aspetti
        fondamentali per l'utilizzo dei dati sulla salute e sulla
        vita sessuale, anche riguardo al consenso da richiedere
        agli interessati, le finalità del trattamento, le
        categorie di dati e i criteri per la loro conservazione e
        diffusione. Vengono comunque salvaguardati i principi
        stabiliti dal codice penale e da normative specifiche, ad
        esempio in materia di sieropositività o di interruzione
        della gravidanza.  
        Particolare rilievo è dato nell'autorizzazione anche
        alle informazioni relative ai nascituri e ai dati
        genetici, limitatamente alle informazioni e alle
        operazioni indispensabili per tutelare l'incolumità
        fisica e la salute dell'interessato, di un terzo o della
        collettività. I dati genetici possono essere trattati
        soltanto per fini di prevenzione, di diagnosi o di
        terapia o per finalità di ricerca scientifica. 
        L'Autorità ha confermato che l'odierna autorizzazione
        avrà efficacia generale, a decorrere dal prossimo 30
        novembre ed opererà automaticamente anche in riferimento
        alle richieste eventualmente già presentate. Nessuna
        ulteriore richiesta, pertanto, deve essere inviata
        all'ufficio del Garante. 
        Il Garante precisa inoltre che non prenderà in
        considerazione le richieste di autorizzazione volte ad
        ottenere prescrizioni difformi da quelle contenute
        nell'autorizzazione generale, riservandosi, però, di
        valutare eventuali richieste il cui esame sia
        giustificato da circostanze del tutto particolari o da
        situazioni eccezionali. 
        Il Garante ha previsto anche la possibilità per i
        titolari dei trattamenti di adeguarsi entro il 31
        dicembre 1997 alle prescrizioni della autorizzazione
        generale, qualora l'adempimento non sia possibile entro
        un termine più breve. 
        Le altre autorizzazioni generali, già annunciate dal
        Garante e relative, in particolare, ad associazioni e
        fondazioni, banche, liberi professionisti, fondi di
        previdenza e assistenza, verranno pubblicate con
        immediatezza sulla Gazzetta Ufficiale. 
        27.11.1997  
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