Garante per la protezione 
        dei dati personali 
        Comunicato
        stampa 
        28.11.97 
        IL GARANTE
        FACILITA L'ATTIVITÀ DI ASSOCIAZIONI, SINDACATI E PARTITI 
        I partiti e i movimenti
        politici, i sindacati, le associazioni, le confessioni
        religiose e gli altri organismi di tipo associativo
        possono continuare liberamente ad utilizzare i dati
        relativi ai loro iscritti o sostenitori, fatte salve
        alcune necessarie garanzie a tutela degli interessati. Lo
        ha stabilito il Garante per la protezione dei dati
        personali che ha emanato una terza autorizzazione
        generale relativa al trattamento dei dati sensibili da
        parte di queste organizzazioni, le quali dunque vengono
        sollevate dall'obbligo di richiedere singolarmente la
        prevista autorizzazione 
        L'autorizzazione generale, la n. 3/1997 che sarà
        pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ed è
        articolata in nove punti, fissa l'ambito di
        applicazione, le finalità del trattamento, le categorie
        di dati e i criteri per la loro conservazione e
        diffusione ed è rilasciato per l'utilizzo dei dati
        sensibili necessari per perseguire gli scopi individuati
        dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto
        collettivo. 
        Con questo ulteriore passo avanti compiuto dal Garante
        per semplificare le procedure previste dalla legge 675
        del 1996, molti organismi associativi vengono autorizzati
        ad utilizzare informazioni di tipo sensibile (ad esempio,
        quelle che riguardano l'appartenenza politica, sindacale,
        religiosa, culturale): le fondazioni, i comitati e gli
        enti senza scopo di lucro, comprese le organizzazioni non
        lucrative di utilità sociale, le associazioni anche non
        riconosciute, comprese le confessioni religiose e le
        comunità religiose, i patronati, le organizzazioni
        assistenziali o di volontariato, le associazioni di
        categoria, le cooperative sociali e le società di mutuo
        soccorso. 
        L'autorizzazione non riguarda i dati relativi allo stato
        di salute e alla vita sessuale, oggetto della precedente
        autorizzazione emanata ieri. 
        Come per i precedenti provvedimenti autorizzativi, anche
        l'odierna autorizzazione avrà efficacia generale, a
        decorrere dal prossimo 30 novembre e fino al 30 settembre
        1997, ed opererà automaticamente anche in riferimento
        alle richieste eventualmente già presentate. Nessuna
        ulteriore richiesta, pertanto, deve essere inviata
        all'Ufficio del Garante. 
        Il Garante ha previsto anche la possibilità per i
        titolari dei trattamenti di adeguarsi entro il 31
        dicembre 1997 alle prescrizioni della autorizzazione
        generale, qualora l'adempimento non sia possibile entro
        un termine più breve. 
  28.11.1997 
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