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 Tutela dei dati personali - Legge 675/96

Garante per la protezione
dei dati personali

Comunicato stampa
28.11.97

IL GARANTE FACILITA L'ATTIVITÀ DI ASSOCIAZIONI, SINDACATI E PARTITI

I partiti e i movimenti politici, i sindacati, le associazioni, le confessioni religiose e gli altri organismi di tipo associativo possono continuare liberamente ad utilizzare i dati relativi ai loro iscritti o sostenitori, fatte salve alcune necessarie garanzie a tutela degli interessati. Lo ha stabilito il Garante per la protezione dei dati personali che ha emanato una terza autorizzazione generale relativa al trattamento dei dati sensibili da parte di queste organizzazioni, le quali dunque vengono sollevate dall'obbligo di richiedere singolarmente la prevista autorizzazione
L'autorizzazione generale, la n. 3/1997 che sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ed è articolata in nove punti, fissa l'ambito di applicazione, le finalità del trattamento, le categorie di dati e i criteri per la loro conservazione e diffusione ed è rilasciato per l'utilizzo dei dati sensibili necessari per perseguire gli scopi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo.
Con questo ulteriore passo avanti compiuto dal Garante per semplificare le procedure previste dalla legge 675 del 1996, molti organismi associativi vengono autorizzati ad utilizzare informazioni di tipo sensibile (ad esempio, quelle che riguardano l'appartenenza politica, sindacale, religiosa, culturale): le fondazioni, i comitati e gli enti senza scopo di lucro, comprese le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le associazioni anche non riconosciute, comprese le confessioni religiose e le comunità religiose, i patronati, le organizzazioni assistenziali o di volontariato, le associazioni di categoria, le cooperative sociali e le società di mutuo soccorso.
L'autorizzazione non riguarda i dati relativi allo stato di salute e alla vita sessuale, oggetto della precedente autorizzazione emanata ieri.
Come per i precedenti provvedimenti autorizzativi, anche l'odierna autorizzazione avrà efficacia generale, a decorrere dal prossimo 30 novembre e fino al 30 settembre 1997, ed opererà automaticamente anche in riferimento alle richieste eventualmente già presentate. Nessuna ulteriore richiesta, pertanto, deve essere inviata all'Ufficio del Garante.
Il Garante ha previsto anche la possibilità per i titolari dei trattamenti di adeguarsi entro il 31 dicembre 1997 alle prescrizioni della autorizzazione generale, qualora l'adempimento non sia possibile entro un termine più breve.

28.11.1997