Garante per la protezione
dei dati personali
Comunicato
stampa
11.12.97
CHI SONO I
TITOLARI E I RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI NELLE
IMPRESE E NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Il Garante per la
protezione dei dati personali, rispondendo ad alcuni
quesiti posti anche da ministeri e grandi imprese, ha
confermato l'interpretazione data su un importante
aspetto relativo all'applicazione della legge 675 del
1996: quello riguardante l'individuazione della figura
del "titolare" del trattamento dei dati
personali negli enti pubblici e privati.
Quando la raccolta, l'elaborazione, l'utilizzazione, la
conservazione e in genere tutte le operazioni relative al
trattamento dei dati vengono effettuate nell'ambito di
un'amministazione pubblica, di una società o di un ente,
il titolare del trattamento è la struttura nel suo
complesso e cioè il soggetto al quale competono le
scelte di fondo sulla raccolta e sull'utilizzazione dei
dati. Non devono, quindi, essere considerati come
"titolari" le singole persone fisiche che
l'amministrano o che la rappresentano quali ad esempio il
ministro, l'amministratore delegato, il direttore
generale, il presidente, il legale rappresentante.
Questa soluzione è
diversa da quella prevista da altre leggi, come quella in
materia di igiene e sicurezza sul posto di lavoro, che
permette ad un'azienda di scegliere una persona fisica.
Il Garante ha chiarito, peraltro, che se i
"titolari" sono le imprese e le amministrazioni
pubbliche, per esse opereranno, nelle diverse scelte che
sia necessario assumere, i rispettivi amministratori,
secondo le regole che disciplinano ciascuna struttura: di
volta in volta, il ministro, l'amministratore delegato,
il consiglio di amministrazione, i direttori generali e
gli altri dirigenti. Ad esempio, la notificazione al
Garante, se dovuta, dovrà essere sottoscritta dalla
persona fisica che ha il potere di rappresentarla.
L'Autorità ha, peraltro,
ribadito che, nel caso di grandi enti o animmistrazioni,
articolati in direzioni generali o in sedi centrali e
periferiche dotate di poteri decisionali del tutto
autonomi sui trattamenti effettuati nel loro ambito, le
stesse articolazioni possono a loro volta essere
considerate come "titolari" o
"contitolari" del trattamento.
Si dovrà tenere conto, in ogni caso, del preciso
rapporto che la legge 675 disciplina tra il titolare (la
società, il ministero, l'ente) e il responsabile del
trattamento, il soggetto cioè a cui può essere
affidata, per la sua esperienza e capacità, la concreta
gestione e la vigilanza sulla sicurezza delle banche
dati.
Il Garante ha, infine,
precisato che il titolare può nominare anche più
responsabili del trattamento, scegliendoli in base alle
funzioni amministrative esercitate o alle aree
territoriali in cui operano, oppure in base al ruolo
svolto nel campo informatico.
11.12.1997
|