Garante per la protezione 
        dei dati personali 
        Comunicato
        stampa 
        16.12.97 
        Banche, assicurazioni,
        società di intermediazione mobiliare o che emettono
        carte di credito, società di trasporto, fondi pensione e
        di assistenza, agenzie matrimoniali o di selezione del
        personale, società che effettuano sondaggi di opinione e
        di ricerche di mercato, agenzie di viaggio e centri di
        elaborazione dati possono continuare ad utilizzare alcuni
        dati sensibili relativi ai loro clienti, nel rispetto di
        alcune prescrizioni poste dal Garante a tutela della
        riservatezza delle persone. 
        Il Garante per la protezione dei dati personali ha
        infatti varato una quinta autorizzazione generale,
        articolata in sei capi, che verrà pubblicata, come le
        precedenti, sulla Gazzetta Ufficiale. 
        Il provvedimento permette ai soggetti sopra indicati di
        utilizzare alcuni dati sensibili. (salute, convinzioni
        religiose, appartenenze politiche ecc.) per adempiere a
        precise finalità che sono diversificate a seconda dei
        settori nei quali opera il titolare del trattamento. 
        L'autorizzazione si caratterizza per l'intento di
        accomunare in unico provvedimento alcune realtà
        imprenditoriali dettando, però, garanzie di vario tipo a
        seconda dell'incidenza sui diritti fondamentali. delle
        persone. 
        Tra gli altri aspetti, l'autorizzazione si sofferma sulle
        cautele necessarie nel caso di raccolta di dati a fini di
        sondaggi o di gestione di centri di elaborazione dati per
        conto di. terzi, ed individua anche le prescrizioni a
        carico dei soggetti che selezionano personale
        nell'interesse di terzi o che gestiscono agenzie
        matrimoniali. 
        A garanzia dei diritti fondamentali dei cittadini,
        l'autorizzazione individua alcune prescrizioni e richiama
        l'attenzione su taluni principi cardine stabiliti dalla
        legge n. 675 del 1996: in particolare, presuppone che le
        informazioni raccolte e le successive comunicazioni siano
        circoscritte a quelle indispensabili rispetto alle
        legittime finalità perseguite, e siano raccolte sulla
        base del consenso scritto e informato degli interessati. 
        In linea con quanto finora stabilito dal Garante, anche
        .l'autorizzazione odierna ha efficacia generale dal 30
        novembre 1997 e fino al 30 settembre 1998, ed opererà
        automaticamente anche nei riguardi delle richieste
        eventualmente già presentate.  
        Nessuna ulteriore richiesta, pertanto, deve essere
        inviata all'Ufficio del Garante. Nel caso in cui il
        trattamento dei dati non sia conforme alle prescrizioni
        contenute nell'autorizzazione, i soggetti ai quali essa
        si applica hanno tempo per adeguarsi fino al 15 gennaio
        1998. 
        16.12.1997  
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