Garante per la protezione 
        dei dati personali 
        Comunicato
        stampa 
        30.12.97 
        PRIVACY: GLI
        INVESTIGATORI PRIVATI DOVRANNO RISPETTARE PRECISE
        GARANZIE A TUTELA DELLE PERSONE.  
        Gli investigatori privati
        autorizzati potranno raccogliere alcune informazioni
        relative alla salute e alla vita sessuale, ma solo nel
        rispetto di precise garanzie a tutela della riservatezza
        delle persone, qualora ciò sia necessario per permettere
        a chi affida loro un specifico incarico di far valere o
        difendere un diritto in sede giudiziaria ovvero nel caso
        in cui ricevano, in conformità a quanto previsto dalla
        normativa in materia di procedimento penale, l'incarico
        da un difensore di ricercare determinati elementi di
        prova a favore del relativo assistito. 
        Lo ha stabilito il Garante per la protezione dei dati
        personali che ha emanato l'ultimo dei provvedimenti a
        carattere generale di semplificazione delle procedure di
        autorizzazione previste della legge 675 per tutelare
        pienamente i diritti fondamentali delle persone. 
        Nel provvedimento, che riguarda tutte le persone fisiche
        e giuridiche che esercitano un'attività di
        investigazione privata regolarmente autorizzata con
        licenza prefettizia, vengono definiti i limiti e le
        modalità per la raccolta e l'utilizzazione dei predetti
        dati sensibili. Gli investigatori privati potranno
        intraprendere investigazioni solo sulla base di un
        apposito incarico conferito per iscritto. L'atto dovrà
        specificare il diritto che si intende esercitare in sede
        giudiziaria o il procedimento penale al quale
        l'investigazione è collegata, i motivi della richiesta
        di investigazione, il termine entro il quale essa deve
        concludersi.  
        La persona presso la quale sono raccolte le informazioni
        dovrà essere informata, così come dovranno essere
        informati periodicamente il difensore e il soggetto che
        ha conferito l'incarico. La persona sul cui conto sono
        raccolte le informazioni non dovrà essere informata se i
        dati sono utilizzati per il periodo strettamente
        necessario per esercitare il diritto in sede giudiziaria,
        ovvero per portare a termine l'indagine difensiva.  
        I dati raccolti non dovranno eccedere le finalità
        perseguite nell'incarico affidato all'investigatore, non
        potranno essere conservati per un periodo superiore a
        quello strettamente necessario per eseguire l'incarico e
        dovranno essere comunicati soltanto al soggetto che lo ha
        conferito. 
        L'autorizzazione, che verrà pubblicata come le
        precedenti sulla Gazzetta Ufficiale, ribadisce, inoltre,
        i divieti e i limiti per il trattamento dei dati previsti
        da leggi, regolamenti e norme comunitarie, in particolare
        per quanto riguarda l'uso di apparecchiature di controllo
        a distanza dei lavoratori, in materia di
        sieropositività, di divulgazione delle generalità e
        dell'immagine di persone vittime di atti di violenza
        sessuale. 
        E' prevista, infine, l'emanazione di un codice di
        deontologia e di buona condotta che il Garante è in
        procinto di promuovere.  
        30.12.1997  
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