| Garante per la protezionedei dati personali
 Comunicato
        stampa31.12.97
 AVVIO
        GRADUALE DELLE PROCEDURE DI NOTIFICAZIONE AL GARANTE PER
        LA PRIVACY A decorrere
        dal 1 gennaio 1998, si possono notificare al Garante per
        la protezione dei dati personali i "trattamenti di
        dati personali" disciplinati dalla legge n.
        675/1996.Per facilitare l'adempimento, il Garante intende
        innanzitutto ricordare che è stato previsto un avvio
        graduale delle procedure di notificazione. Pertanto, non
        è necessario procedere alla notificazione sin dal 1
        gennaio 1998, a meno che si ponga in essere un'attività
        del tutto nuova. Anche nel caso in cui si aggiungano
        nuovi dati ad un archivio già utilizzato, è quindi
        consigliabile utilizzare il tempo a disposizione (dal 1
        gennaio 1998 fino al 31 marzo 1998, ovvero dal 1 aprile
        1998 al 30 giugno 1998, a seconda della natura dei dati o
        della forma, automatizzata o meno, del trattamento) per
        un esame attento delle attività di elaborazione dei dati
        da indicare nella notificazione, specie al fine di
        evitare imprecisioni e allo scopo di effettuare, ove
        possibile, una sola notificazione. Il modello è completo
        di alcuni allegati esplicativi e di una tabella che
        riassume i termini previsti dalla legge.
 Inoltre, va ribadito che:
 a) numerosi trattamenti non sono soggetti a
        notificazione, specie per quanto riguarda le ordinarie
        attività delle aziende finalizzate all'adempimento di
        obblighi contabili, retributivi, previdenziali,
        assistenziali e fiscali, o per ciò che attiene alla
        comune attività di liberi professionisti, associazioni,
        fondazioni e comitati. La lista degli esoneri, nonché
        delle ulteriori ipotesi che permettono una forma
        semplificata, è inclusa nella legge n. 675/1996 e
        nell'apposito modello di notificazione approvato dal
        Garante;
 b) a differenza di quanto avveniva in passato, la
        notificazione non riguarda più singoli archivi o banche
        dati, ma il complesso delle attività di raccolta e di
        elaborazione delle informazioni. Di regola, ciascun ente,
        impresa, pubblica amministrazione, ecc. può quindi
        effettuare una sola dichiarazione, che non è soggetta a
        limiti temporali e non va rinnovata qualora restino
        immutati i suoi elementi essenziali indicati
        nell'apposito modello predisposto dal Garante;
 c) nei casi in cui è obbligatoria, la notificazione deve
        essere effettuata in ogni caso utilizzando l'apposito
        modello che è disponibile su supporto informatico e
        cartaceo;
 d) il Garante ha già stipulato varie convenzioni per
        favorire la diffusione del modello attraverso quotidiani,
        pubblici esercizi, associazioni anche di categoria e via
        INTERNET. Entro il 12 gennaio il modello sarà altresì
        disponibile in tutti gli uffici postali sull'intero
        territorio italiano, presso i quali sarà possibile anche
        versare il diritto di segreteria che è stato determinato
        dal Garante in misura inferiore a quella praticata in
        molti altri Paesi (£ 15.000 se si utilizza il modello
        informatico; £ 25.000 se si impiega quello cartaceo). La
        ricevuta del versamento dovrà essere allegata alla
        notificazione;
 e) la notificazione degli archivi magnetici che, prima
        dell'entrata in vigore della legge n.675 del 1996, doveva
        essere effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno al
        Ministero dell'interno, tramite le prefetture, ai sensi
        della legge n.121/1981, è stata sostituita dalla nuova
        notificazione al Garante da effettuarsi nei termini e con
        le modalità sopra indicate;
 f) l'Ufficio del Garante resta a disposizione per ogni
        eventuale chiarimento in merito, via telefono (ai numeri
        06/6889.2134-5-6-7-8) o via telefax (06/6889.2139-40).
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