Garante per la protezione
dei dati personali
Comunicato
stampa
31.12.97
AVVIO
GRADUALE DELLE PROCEDURE DI NOTIFICAZIONE AL GARANTE PER
LA PRIVACY
A decorrere
dal 1 gennaio 1998, si possono notificare al Garante per
la protezione dei dati personali i "trattamenti di
dati personali" disciplinati dalla legge n.
675/1996.
Per facilitare l'adempimento, il Garante intende
innanzitutto ricordare che è stato previsto un avvio
graduale delle procedure di notificazione. Pertanto, non
è necessario procedere alla notificazione sin dal 1
gennaio 1998, a meno che si ponga in essere un'attività
del tutto nuova. Anche nel caso in cui si aggiungano
nuovi dati ad un archivio già utilizzato, è quindi
consigliabile utilizzare il tempo a disposizione (dal 1
gennaio 1998 fino al 31 marzo 1998, ovvero dal 1 aprile
1998 al 30 giugno 1998, a seconda della natura dei dati o
della forma, automatizzata o meno, del trattamento) per
un esame attento delle attività di elaborazione dei dati
da indicare nella notificazione, specie al fine di
evitare imprecisioni e allo scopo di effettuare, ove
possibile, una sola notificazione. Il modello è completo
di alcuni allegati esplicativi e di una tabella che
riassume i termini previsti dalla legge.
Inoltre, va ribadito che:
a) numerosi trattamenti non sono soggetti a
notificazione, specie per quanto riguarda le ordinarie
attività delle aziende finalizzate all'adempimento di
obblighi contabili, retributivi, previdenziali,
assistenziali e fiscali, o per ciò che attiene alla
comune attività di liberi professionisti, associazioni,
fondazioni e comitati. La lista degli esoneri, nonché
delle ulteriori ipotesi che permettono una forma
semplificata, è inclusa nella legge n. 675/1996 e
nell'apposito modello di notificazione approvato dal
Garante;
b) a differenza di quanto avveniva in passato, la
notificazione non riguarda più singoli archivi o banche
dati, ma il complesso delle attività di raccolta e di
elaborazione delle informazioni. Di regola, ciascun ente,
impresa, pubblica amministrazione, ecc. può quindi
effettuare una sola dichiarazione, che non è soggetta a
limiti temporali e non va rinnovata qualora restino
immutati i suoi elementi essenziali indicati
nell'apposito modello predisposto dal Garante;
c) nei casi in cui è obbligatoria, la notificazione deve
essere effettuata in ogni caso utilizzando l'apposito
modello che è disponibile su supporto informatico e
cartaceo;
d) il Garante ha già stipulato varie convenzioni per
favorire la diffusione del modello attraverso quotidiani,
pubblici esercizi, associazioni anche di categoria e via
INTERNET. Entro il 12 gennaio il modello sarà altresì
disponibile in tutti gli uffici postali sull'intero
territorio italiano, presso i quali sarà possibile anche
versare il diritto di segreteria che è stato determinato
dal Garante in misura inferiore a quella praticata in
molti altri Paesi (£ 15.000 se si utilizza il modello
informatico; £ 25.000 se si impiega quello cartaceo). La
ricevuta del versamento dovrà essere allegata alla
notificazione;
e) la notificazione degli archivi magnetici che, prima
dell'entrata in vigore della legge n.675 del 1996, doveva
essere effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno al
Ministero dell'interno, tramite le prefetture, ai sensi
della legge n.121/1981, è stata sostituita dalla nuova
notificazione al Garante da effettuarsi nei termini e con
le modalità sopra indicate;
f) l'Ufficio del Garante resta a disposizione per ogni
eventuale chiarimento in merito, via telefono (ai numeri
06/6889.2134-5-6-7-8) o via telefax (06/6889.2139-40).
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