Garante per la protezione
dei dati personali
Comunicato
stampa
15.01.98
"Non vi è alcuna
incompatibilità tra le nuove disposizioni in materia di
dati personali e le norme in materia di trasparenza nella
pubblica amministrazione, in particolare con la legge 441
del 1982 che obbliga i parlamentari, i componenti del
Governo, i consiglieri regionali, provinciali e dei
maggiori comuni, i manager pubblici e i magistrati a
rendere pubbliche periodicamente, attraverso gli appositi
bollettini, le loro situazioni patrimoniali".
Lo ha stabilito il
Garante in risposta ad un quesito posto dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri, affermando che la legge sulla
riservatezza dei dati non contrasta affatto con i
principi della trasparenza dell'amministrazione e della
politica. Non a caso, infatti, la legge 675/96 permette
ai soggetti pubblici di raccogliere e diffondere le
informazioni di carattere personale quando ciò sia
necessario ai fini dello svolgimento di funzioni
istituzionali.
Questo giudizio è tanto più rilevante se si considera
che la legge Bassanini bis del 1997 ha esteso
l'applicazione della legge 441/82 alla situazione
patrimoniale relativa al personale dirigenziale o
equiparato delle amministrazioni pubbliche, nonché del
personale della magistratura ordinaria, amministrativa,
contabile e militare.
Il Garante ha,
peraltro, segnalato al Governo l'esigenza che la legge
441 sia perfezionata, anche attraverso uno dei decreti
delegati previsti dalla legge 676, in modo tale che
eventuali informazioni di carattere sensibile, quali ad
esempio quelle relative allo stato di salute, raccolte in
riferimento alla dichiarazione dei redditi possano essere
trattate nel rispetto delle garanzie stabilite dalla
legge sulla privacy.
15.1.1998
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