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 Tutela dei dati personali - Comunicazioni del Garante

Garante per la protezione
dei dati personali

Comunicato stampa
15.01.98

"Non vi è alcuna incompatibilità tra le nuove disposizioni in materia di dati personali e le norme in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione, in particolare con la legge 441 del 1982 che obbliga i parlamentari, i componenti del Governo, i consiglieri regionali, provinciali e dei maggiori comuni, i manager pubblici e i magistrati a rendere pubbliche periodicamente, attraverso gli appositi bollettini, le loro situazioni patrimoniali".
Lo ha stabilito il Garante in risposta ad un quesito posto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, affermando che la legge sulla riservatezza dei dati non contrasta affatto con i principi della trasparenza dell'amministrazione e della politica. Non a caso, infatti, la legge 675/96 permette ai soggetti pubblici di raccogliere e diffondere le informazioni di carattere personale quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento di funzioni istituzionali.
Questo giudizio è tanto più rilevante se si considera che la legge Bassanini bis del 1997 ha esteso l'applicazione della legge 441/82 alla situazione patrimoniale relativa al personale dirigenziale o equiparato delle amministrazioni pubbliche, nonché del personale della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile e militare.

Il Garante ha, peraltro, segnalato al Governo l'esigenza che la legge 441 sia perfezionata, anche attraverso uno dei decreti delegati previsti dalla legge 676, in modo tale che eventuali informazioni di carattere sensibile, quali ad esempio quelle relative allo stato di salute, raccolte in riferimento alla dichiarazione dei redditi possano essere trattate nel rispetto delle garanzie stabilite dalla legge sulla privacy.

15.1.1998