Garante per la protezione
dei dati personali
Comunicato
stampa
23.02.1998
Per la
varietà e la complessità delle questioni trattate, la
legge sulla privacy si presta certamente a
interpretazioni che esaltano gli aspetti "di
colore". Il Garante è però allarmato dal
persistere di leggende metropolitane e da una certa
diffusa disinformazione che rischia di disorientare i
cittadini. L'Ufficio del Garante, dovendo anche curare
per legge la corretta "conoscenza tra il
pubblico" delle norme in materia, ritiene necessario
ricordare che:
1) è del tutto falso che la legge preveda sanzioni
penali per chi smarrisca un'agendina, come era stato già
mille volte chiarito e come conferma un regolamento in
via di approvazione;
2) è del tutto falso che i familiari di un ricoverato in
ospedale non possano essere informati del ricovero;
3) è del tutto falso che gli investigatori privati
debbano richiedere il consenso della persona da
sottoporre ad indagine, ad esempio il coniuge infedele, o
comunque avvertirlo per svolgere le indagini necessarie,
ad esempio, per una separazione o un divorzio, come ha
confermato una autorizzazione generale rilasciata dal
Garante ed hanno pubblicamente riconosciuto molti
autorevoli esperti del settore;
4) sono del tutto fantasiosi i costi stimati per il
funzionamento della legge, che sono i più bassi d'Europa
e che sono stati calcolati anche con riferimento agli
addebiti di alcune banche ai loro clienti delle spese per
le informazioni rese necessarie dalla legge 675, addebiti
che il Garante ritiene illegittimi;
5) è vero, invece, che la legge ha attribuito una serie
di poteri di intervento diretto che i cittadini stanno
già utilizzando per conoscere, tra l'altro, dati
raccolti sul loro conto da amministrazioni pubbliche e
organizzazioni private, per essere cancellati da liste di
indirizzi, per ottenere la tutela di dati sensibili, come
dimostra il flusso quotidiano e costante di richieste e
ricorsi che perviene all'Ufficio del Garante, che è
intervenuto in molte occasioni per assicurare l'effettivo
rispetto della riservatezza e la libertà di
determinazione dei cittadini.
23.2.1998
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