Garante per la protezione
dei dati personali
Comunicato
stampa
26.02.1998
Il Garante
per la protezione dei dati personali, rispondendo a
numerosi quesiti da parte di medici, farmacisti e di
organizzazioni rappresentative, ha fornito indicazioni e
suggerimenti allo scopo di semplificare l'applicazione
della legge 675/1996 in ambito sanitario.
Il Garante ha innanzitutto ribadito che gli esercenti le
professioni sanitarie (ad esempio: medici, oculisti,
dentisti, ecc.) che hanno necessità di raccogliere ed
utilizzare i dati sullo stato di salute dei loro clienti
devono informare preventivamente gli interessati circa
l'utilizzazione che ne devono fare e richiederne il
consenso scritto. A tal fine i sanitari possono operare
autonomamente o sulla base di informative e modelli di
consenso elaborati dagli Ordini professionali.
Per semplificare questi adempimenti, l'Autorità ha anche
ipotizzato che, poiché la legge 675/96 non
impedisce alle pubbliche amministrazioni, in particolare
alle aziende sanitarie locali, di collaborare con i
medici di base, queste potrebbero, in occasione della
scelta da parte del cittadino del medico dì fiducia e
dei relativi sostituti, dare l'informativa e raccogliere
il consenso.
Va ricordato, comunque, che il consenso scritto non può
considerarsi implicito nella scelta del medico di fiducia
e che, quindi, nel caso in cui le aziende sanitarie
pubbliche non operino secondo l'ipotesi suggerita dal
Garante, e cioè non provvedano ad informare ed a
chiedere il consenso degli assistiti, gli esercenti le
professioni sanitarie che effettuano trattamenti devono
provvedere a tali adempimenti direttamente.
Per quanto riguarda le diagnosi da indicare sulle
certificazioni mediche, con particolare riferimento agli
adempimenti di carattere amministrativo, il Garante ha
proposto che, fintanto che resti la legislazione attuale,
le aziende sanitarie pubbliche, una volta individuati i
trattamenti per i quali sia indispensabile l'indicazione
delle patologie riscontrate negli assistiti,
predispongano formulari e modelli per i casi in cui
questa indicazione non risulti indispensabile
all'espletamento della pratica burocratica.
In attesa che tali modelli vengano predisposti, i medici,
ad avviso del Garante,potrebbero fin d'ora omettere
l'indicazione della patologia specifica nella copia delle
certificazioni mediche che dovranno essere utilizzate dal
personale non medico.
26.2.1998
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