Garante per la protezione
dei dati personali
Comunicato
stampa
12.03.98
In vista
dell'imminente scadenza del 31 marzo per l'invio delle
notificazioni da parte di quanti raccolgono e trattano
dati personali, il Garante per la protezione dei dati
personali, rispondendo ad alcuni quesiti formulati da
imprese del settore industriale ed artigiano, ha fornito
alcune importanti. indicazioni sui casi di esonero dalla
notificazione previsti dalla normativa sulla privacy.
Il Garante ha chiarito che tutte le imprese artigiane,
per i trattamenti relativi allo svolgimento delle proprie
attivitą imprenditoriali, sono esonerate dal presentare
la notificazione. Le aziende artigiane, infatti, anche
nella loro attuale disciplina, rientrano pienamente nella
categoria dei piccoli imprenditori, ai sensi dell'art.
2083 del codice civile, cui fa riferimento l'art.7, comma
5-ter della legge 675/1996.
L'obbligo di
notificazione dell'esistenza di banche dati rimane,
invece, per le piccole aziende industriali, le quali non
rientrano nella definizione contenuta nell'art.2083 del
codice civile; nč queste aziende possono essere
ridefinite come piccole imprese utilizzando speciali
discipline di settore finalizzate soltanto all'
erogazione di agevolazioni.
12.3.1998
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