Garante per la protezione
dei dati personali
Comunicato
stampa
24.03.98
Come già annunciato, e
rispondendo ad un interrogativo posto dal Comitato di
redazione del quotidiano "La Repubblica",
l'Autorità Garante per la privacy, composta da Stefano
Rodotà, Giuseppe Santaniello, Ugo De Siervo e Claudio
Manganelli, ha chiarito che non sono i singoli
giornalisti a dover effettuare la notificazione di
archivi, essendo sufficiente che l'editore, nell'ambito
della sua notificazione, individui anche le modalità
generali di svolgimento dell'attività redazionale.
Il Garante ha ribadito, comunque, che la legge 675, nel
suo complesso, non si applica alle agende automatizzate e
cartacee, alle rubriche, agli indirizzari, agli appunti e
al materiale informativo (articoli, ritagli di giornale,
CD-ROM, libri, documenti ottenuti anche per via
telematica) che chiunque, giornalisti e pubblicisti
compresi, è solito conservare nella propria sfera
privata. Tali documenti, benché contengano informazioni
personali, non sono pertanto soggetti all'obbligo della
notificazione, anche quando siano eventualmente
organizzati in maniera sistematica o siano finalizzati
alla comunicazione.
Il Garante ha, inoltre, colto l'occasione per ribadire
che la legge 675 reca una esplicita clausola di
salvaguardia delle norme sul segreto professionale del
giornalista, il quale può far valere la tutela della
confidenzialità della fonte delle notizie in ogni
circostanza e sede, non solo rispetto al cittadino che
intenda tutelare i propri diritti, ma anche nei confronti
della stessa Autorità.
Per quanto riguarda la posizione dell'editore, il Garante
e giunto alla conclusione che sia sufficiente la sua
notificazione esaminando, da una parte, la figura del
"titolare", cioè del soggetto cui spettano le
scelte di fondo sulle finalità e sulle modalità del
trattamento; e, dall'altra, le modalità di svolgimento
dell'attività giornalistica. Il Garante ha tenuto conto,
in particolare, di specifiche disposizioni del contratto
nazionale di lavoro concluso tra la FIEG e la FNSI.
Peraltro, l'editore può notificare con un unico atto e una
tantum l'insieme delle banche dati automatizzate e
cartacee di cui è titolare e che sono utilizzate a scopi
giornalistici, anche quando, come accade di regola, le
informazioni sono frammentate in più archivi, computer o
fascicoli posti in uno o più luoghi a disposizione dei
singoli giornalisti.
La stessa soluzione semplifica anche l'attività di
giornalisti, pubblicisti e praticanti che operano senza
un vincolo di subordinazione o che collaborano
contemporaneamente a più quotidiani, periodici, ecc., in
quanto la notificazione potrà essere effettuata pur
sempre dalle imprese editoriali che si avvalgono della
loro collaborazione.
Non può escludersi, tuttavia, il caso del tutto
residuale del giornalista che non si limiti a detenere le
agende, le rubriche, gli indirizzari, gli appunti e
l'altro materiale informativo al quale si e accennato, e
che operi in una condizione di completa autonomia
dall'editore, al di fuori di quelle particolari modalità
di lavoro previste dal contratto di lavoro collettivo con
riferimento alla struttura editoriale. In tal caso, il
giornalista che crea una distinta base di dati destinati
alla diffusione assume la veste di "titolare del
trattamento" e deve effettuare, per questa parte di
attività, una notificazione una tantum al
Garante.
Per quanti collaborano occasionalmente con quotidiani,
collane e periodici, pubblicati anche per via telematica,
o che sono autori di libri ed opere audiovisive, è stato
ribadito l'esonero dalla notificazione già stabilito con
il decreto legislativo n.255 del luglio 1997.
24.3.1998
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