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  Tutela dei dati personali - Comunicazioni del Garante

Garante per la protezione
dei dati personali

Comunicato stampa
24.03.98

Come già annunciato, e rispondendo ad un interrogativo posto dal Comitato di redazione del quotidiano "La Repubblica", l'Autorità Garante per la privacy, composta da Stefano Rodotà, Giuseppe Santaniello, Ugo De Siervo e Claudio Manganelli, ha chiarito che non sono i singoli giornalisti a dover effettuare la notificazione di archivi, essendo sufficiente che l'editore, nell'ambito della sua notificazione, individui anche le modalità generali di svolgimento dell'attività redazionale.
Il Garante ha ribadito, comunque, che la legge 675, nel suo complesso, non si applica alle agende automatizzate e cartacee, alle rubriche, agli indirizzari, agli appunti e al materiale informativo (articoli, ritagli di giornale, CD-ROM, libri, documenti ottenuti anche per via telematica) che chiunque, giornalisti e pubblicisti compresi, è solito conservare nella propria sfera privata. Tali documenti, benché contengano informazioni personali, non sono pertanto soggetti all'obbligo della notificazione, anche quando siano eventualmente organizzati in maniera sistematica o siano finalizzati alla comunicazione.
Il Garante ha, inoltre, colto l'occasione per ribadire che la legge 675 reca una esplicita clausola di salvaguardia delle norme sul segreto professionale del giornalista, il quale può far valere la tutela della confidenzialità della fonte delle notizie in ogni circostanza e sede, non solo rispetto al cittadino che intenda tutelare i propri diritti, ma anche nei confronti della stessa Autorità.
Per quanto riguarda la posizione dell'editore, il Garante e giunto alla conclusione che sia sufficiente la sua notificazione esaminando, da una parte, la figura del "titolare", cioè del soggetto cui spettano le scelte di fondo sulle finalità e sulle modalità del trattamento; e, dall'altra, le modalità di svolgimento dell'attività giornalistica. Il Garante ha tenuto conto, in particolare, di specifiche disposizioni del contratto nazionale di lavoro concluso tra la FIEG e la FNSI.
Peraltro, l'editore può notificare con un unico atto e una tantum l'insieme delle banche dati automatizzate e cartacee di cui è titolare e che sono utilizzate a scopi giornalistici, anche quando, come accade di regola, le informazioni sono frammentate in più archivi, computer o fascicoli posti in uno o più luoghi a disposizione dei singoli giornalisti.
La stessa soluzione semplifica anche l'attività di giornalisti, pubblicisti e praticanti che operano senza un vincolo di subordinazione o che collaborano contemporaneamente a più quotidiani, periodici, ecc., in quanto la notificazione potrà essere effettuata pur sempre dalle imprese editoriali che si avvalgono della loro collaborazione.
Non può escludersi, tuttavia, il caso del tutto residuale del giornalista che non si limiti a detenere le agende, le rubriche, gli indirizzari, gli appunti e l'altro materiale informativo al quale si e accennato, e che operi in una condizione di completa autonomia dall'editore, al di fuori di quelle particolari modalità di lavoro previste dal contratto di lavoro collettivo con riferimento alla struttura editoriale. In tal caso, il giornalista che crea una distinta base di dati destinati alla diffusione assume la veste di "titolare del trattamento" e deve effettuare, per questa parte di attività, una notificazione una tantum al Garante.
Per quanti collaborano occasionalmente con quotidiani, collane e periodici, pubblicati anche per via telematica, o che sono autori di libri ed opere audiovisive, è stato ribadito l'esonero dalla notificazione già stabilito con il decreto legislativo n.255 del luglio 1997.

24.3.1998