Garante per la protezione
dei dati personali
Comunicato
stampa
20.04.98
Il Collegio
del Garante per la protezione dei dati personali ha
espresso il proprio parere, prescritto dalla legge n. 449
del 1997 di accompagnamento alla finanziaria, in merito
al cosiddetto "sanitometro" e alla carta
sanitaria personale.
Il Collegio ha rilevato i medesimi profili già messi in
luce per il redditometro e solo in parte accolti dal
Governo. In particolare, ha sottolineato la necessità:
1. di
disciplinare le modalità di acquisizione e i criteri di
utilizzazione delle informazioni, evitando frammentazione
ed eccessivi rinvii ad ulteriori provvedimenti;
2. di prevedere forme di coordinamento tra i diversi
organi e soggetti chiamati ad applicare il
"sanitometro", in merito al rispetto delle
norme della legge 675 del 1996 nell'utilizzo dei dati
personali;
3. di definire quanto meno l'ambito, le modalità e i
limiti dei trattamenti oggetto dei controlli da
effettuare presso istituti bancari e finanziari, nonché
agli organismi a cui tali competenze possono essere
attribuite, tenendo conto della disciplina generale
applicabile ai controlli bancari.
Relativamente
alla carta sanitaria personale, il Collegio ha rilevato
la necessità di prevedere un alto grado di tutela
riguarda all'ambito delle informazioni da inserire e ai
criteri di accesso delle stesse.
Non segnalare, dunque, al Governo la necessità di
modificare lo schema di decreto legislativo in modo da
renderlo conforme ai principi sanciti dalla legge 675, il
Garante ha dichiarato la sua disponibilità per ogni
ulteriore forma di collaborazione ritenuta opportuna per
rendere concrete le proposte suggerite.
20.4.1998
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