Garante per la protezione
dei dati personali
Comunicato
stampa
01.06.98
TUTELA DELLA
RISERVATEZZA E "UNICO '98"
Il Garante per la
protezione dei dati personali ha preso atto che il
Ministero delle finanze si è attenuto alle indicazioni
formulate in merito agli obblighi di riservatezza e
sicurezza che debbono essere rispettati in base alle
convenzioni stipulate dallo stesso Ministero con l'ABI e
le Poste Italiane S.p.a., relative alle procedure per la
dichiarazione dei redditi.
Lo schema delle
convenzioni era stato infatti sottoposto preventivamente
all'esame dell'Autorità.
Il Garante ha, dunque,
ottenuto che attraverso le modalità operative previste
dalle convenzioni si impostasse, in maniera completamente
nuova e più rigorosa, l'intero sistema delle garanzie
poste a tutela della riservatezza dei cittadini,
indipendentemente dall'utilizzo transitorio della busta
per il Modello "Unico '98" che, come annunciato
dal Ministero delle finanze, verrà ritirata già
dal prossimo anno.
La recente decisione del Garante assicura un livello di
riservatezza dei contribuenti ben più elevato di quello
del passato e comunque superiore a quello che sarebbe
stato garantito dalla semplice sostituzione della busta.
Le indicazioni del Garante
prevedono tra l'altro:
- che le dichiarazioni
possano essere ricevute ed elaborate
esclusivamente dagli addetti designati
formalmente quali "incaricati" del
trattamento. Tutti questi impiegati dovranno
garantire la riservatezza e la sicurezza delle
informazioni trattate, in base a precise
istruzioni;
- che le banche e gli
uffici postali adottino misure per assicurare la
riservatezza e la sicurezza dei dati, anche
attraverso la predisposizione di appositi spazi;
misure la cui idoneità dovrà essere
periodicamente verificata dall'Amministrazione
delle finanze, anche mediante controlli a
campione;
- che i dati vengano
trattati dalle banche e dagli uffici postali solo
per le finalità di prestazione del servizio e
per il tempo indispensabile a questo scopo,
provvedendo successivamente alla loro
cancellazione;
- che i dati vengano
conservati, per il limitato periodo previsto,
soltanto dalle banche e uffici postali e non da
eventuali soggetti esterni, evitando in tal modo
la loro disseminazione.
1.6.1998
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