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  Tutela dei dati personali - Comunicazioni del Garante

Garante per la protezione
dei dati personali

Comunicato stampa
02.06.98

PRIVACY E SANITA': SI POSSONO DARE NOTIZIE SULLA PRESENZA DEI DEGENTI NEGLI OSPEDALI

Il Prof. Ugo de Siervo, componente del Garante per la protezione dei dati personali, ha dichiarato quanto segue:

"In alcune strutture sanitarie si sta dando un'attuazione del tutto errata alla legge sulla tutela della riservatezza: qualche dirigente ospedaliero, infatti, dà direttive alle strutture a contatto con i visitatori di negare ogni informazione sulla presenza dei degenti nei reparti ospedalieri".
Ciò contrasta con la natura del servizio pubblico sanitario, che di norma prevede, entro determinati orari e con precise modalità, la possibilità di parenti, conoscenti e organismi del volontariato di accedere ai reparti per far visita ed anche aiutare i degenti. Tutto ciò è anche disciplinato puntualmente nella "Carta dei servizi pubblici sanitari", che prevede solo come eccezione che un degente possa chiedere che la sua presenza non venga resa nota.
Tutto ciò non è cambiato, almeno per ora, con la legge n. 675 del 1996, in particolare per l'intero settore delle strutture pubbliche sanitarie: la nuova analitica disciplina prevista dal terzo comma delI'art. 22 non è ancora adottata (ed è auspicabile che ribadisca la libera visita ai degenti, salve le esigenze di cura) e fino al prossimo 7 novembre si applica la preesistente legislazione, ivi compresa la "Carta dei servizi pubblici sanitari" (si veda l'art. 41, quinto comma, così come modificato dal D.P.R. n.135 del 1998).
Analogo discorso può farsi per le strutture private convenzionate.
In attesa. delle nuove norme, forse i dirigenti ospedalieri potrebbero, piuttosto che comprimere aspetti importanti del rapporto fra i degenti e le comunità di appartenenza, cercare di migliorare il livello concreto della riservatezza dei degenti e degli utenti il servizio sanitario: penso a non difficili innovazioni per rendere meno facilmente accessibili a terzi estranei le documentazioni e le prescrizioni per i malati, alla introduzione di "spazi di cortesia" presso gli sportelli, all'individuazione delle figure dei "responsabili" e degli "incaricati" che possono avere accesso ed utilizzare i dati sanitari dei pazienti.
Tutto diverso è il problema delle informazioni sanitarie a parenti o conoscenti: qui, ancor prima della legge sulla riservatezza, era prevalente la volontà del malato, ovviamente se capace e al di fuori dei casi eccezionali (si veda anche l'art. 30 del codice di deontologia medica)."

2.6.1998