Garante per la protezione
dei dati personali
Comunicato
stampa
02.06.98
PRIVACY E
SANITA': SI POSSONO DARE NOTIZIE SULLA PRESENZA DEI
DEGENTI NEGLI OSPEDALI
Il Prof. Ugo de Siervo,
componente del Garante per la protezione dei dati
personali, ha dichiarato quanto segue:
"In alcune strutture
sanitarie si sta dando un'attuazione del tutto errata
alla legge sulla tutela della riservatezza: qualche
dirigente ospedaliero, infatti, dà direttive alle
strutture a contatto con i visitatori di negare ogni
informazione sulla presenza dei degenti nei reparti
ospedalieri".
Ciò contrasta con la natura del servizio pubblico
sanitario, che di norma prevede, entro determinati orari
e con precise modalità, la possibilità di parenti,
conoscenti e organismi del volontariato di accedere ai
reparti per far visita ed anche aiutare i degenti. Tutto
ciò è anche disciplinato puntualmente nella "Carta
dei servizi pubblici sanitari", che prevede solo
come eccezione che un degente possa chiedere che la sua
presenza non venga resa nota.
Tutto ciò non è cambiato, almeno per ora, con la legge
n. 675 del 1996, in particolare per l'intero
settore delle strutture pubbliche sanitarie: la nuova
analitica disciplina prevista dal terzo comma delI'art.
22 non è ancora adottata (ed è auspicabile che
ribadisca la libera visita ai degenti, salve le esigenze
di cura) e fino al prossimo 7 novembre si applica la
preesistente legislazione, ivi compresa la "Carta
dei servizi pubblici sanitari" (si veda l'art. 41,
quinto comma, così come modificato dal D.P.R. n.135 del
1998).
Analogo discorso può farsi per le strutture private
convenzionate.
In attesa. delle nuove norme, forse i dirigenti
ospedalieri potrebbero, piuttosto che comprimere aspetti
importanti del rapporto fra i degenti e le comunità di
appartenenza, cercare di migliorare il livello concreto
della riservatezza dei degenti e degli utenti il servizio
sanitario: penso a non difficili innovazioni per rendere
meno facilmente accessibili a terzi estranei le
documentazioni e le prescrizioni per i malati, alla
introduzione di "spazi di cortesia" presso gli
sportelli, all'individuazione delle figure dei
"responsabili" e degli "incaricati"
che possono avere accesso ed utilizzare i dati sanitari
dei pazienti.
Tutto diverso è il problema delle informazioni sanitarie
a parenti o conoscenti: qui, ancor prima della legge
sulla riservatezza, era prevalente la volontà del
malato, ovviamente se capace e al di fuori dei casi
eccezionali (si veda anche l'art. 30 del codice di
deontologia medica)."
2.6.1998
|