Garante per la protezione
dei dati personali
Comunicato
stampa
09.06.98
PRIVACY E TRASPARENZA NEGLI ENTI LOCALI
I
consiglieri comunali e provinciali possono accedere a
tutte le informazioni utili
I
consiglieri comunali e provinciali possono continuare ad
avere accesso non solo ai documenti formati
dall'amministrazione di appartenenza, ma anche a notizie
o informazioni utili all'esercizio delle loro funzioni.
Molti consiglieri
comunali e provinciali si sono dovuti rivolgere al
Garante perché nei loro enti locali si erano visti
negare documenti ed informazioni in nome della privacy.
Il Garante per la protezione dei dati personali, in una
recente decisione, ha osservato che la legge 675 del
1996 non ha apportato modifiche alla normativa sulla
trasparenza preesistente (in particolare le leggi 142 e
241 del 1990) e che il diritto di accesso in essa
contenuto è compatibile con le nuove norme sulla
privacy.
In linea con l'orientamento espresso dalla giurisprudenza
in materia, il Garante ha affermato che la concreta
individuazione da parte degli enti locali delle notizie e
delle informazioni utili che possono essere apprese dai
consiglieri deve avvenire tenendo conto della necessità
che questi soggetti hanno di accedere a tutto ciò che
può essere funzionale allo svolgimento del proprio
mandato. E questo allo scopo di consentire loro di
valutare con piena cognizione di causa la correttezza e
l'efficacia dell'operato dell'amministrazione, di
esprimere un voto consapevole sulle questioni di
competenza del Consiglio .e di promuovere idonee
iniziative.
Resta fermo 1'obbligo
del segreto nei soli casi espressamente previsti dalla
legge, come, ad esempio, nel settore delle indagini
penali per ciò che riguarda la segretezza della
corrispondenza e delle conversazioni, così come per i
limiti contenuti nelle leggi sugli atti anagrafici, lo
stato civile e le liste elettorali. La legge sulla
privacy stabilisce, inoltre, la necessità che i dati
acquisiti dagli amministratori locali siano utilizzati
per le sole finalità realmente pertinenti al mandato.
Il Garante ha colto l'occasione per segnalare al Governo
la necessità che, nelle norme delegate che si dovranno
varare in materia di dati sensibili nella pubblica
amministrazione, si tenga conto in particolare del fatto
che il consigliere può, nei limiti previsti, accedere
anche ad alcuni dati di carattere sensibile.
I dati
relativi ad istanze, proposte e petizioni sono pubblici
In un
Comune, un gruppo di cittadini ha presentato una
petizione e, dinanzi alla richiesta degli interessati di
conoscere i nomi dei sottoscrittori, il Sindaco glieli ha
comunicati. C'è stata violazione della privacy?
L'Autorità ha
osservato che l'esistenza di una legge sulla tutela dei
dati personali non può essere invocata per negare agli
interessati l'accesso ai documenti e la partecipazione al
procedimento amministrativo e, tanto meno, per atti di
iniziativa politica.
Il Garante ha,
infatti, sottolineato che le istanze, le proposte e le
petizioni dirette a promuovere o sollecitare interventi
per migliorare la vita della comunità locale, devono
essere ritenute pubbliche (unitamente ai dati relativi ai
promotori e ai sottoscrittori), sia perché riguardano
l'attività dell'amministrazione locale sia perché danno
impulso ad un procedimento amministrativo e devono
pertanto essere conosciute dalla generalità dei
cittadini che ne sono coinvolti.
La legge 675 dovrà
semmai essere tenuta in considerazione per eventuali
precisazioni normative, sia nella legge che negli statuti
e regolamenti comunali, volte a perfezionare la
disciplina sull'accesso alla documentazione
amministrativa e a renderla omogenea.
9.6.1998
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