Garante per la protezione
dei dati personali
Comunicato
stampa
12.06.98
Con riferimento alle
dichiarazioni rese dal Procuratore nazionale antimafia
Pier Luigi Vigna ad un organo di informazione, relative
al decreto legislativo sulla tutela della vita privata
nelle telecomunicazioni, il Garante per la protezione dei
dati personali esprime meraviglia per le imprecisioni con
le quali, in una materia così delicata, si imputano alle
norme vigenti eventuali difficoltà di indagine, creando
ingiustificato allarme presso i cittadini.
Non è vero che il termine per la conservazione delle
chiamate sia brevissimo, essendo previsto in cinque anni.
Non è vero che sarebbe stato impossibile indagare
sull'assassinio di Falcone perché gli accertamenti sul
traffico telefonico vennero fatti al più tardi due anni
dopo.
Il Garante ricorda che è stato il decreto a fissare un
termine, prima di fatto inesistente, entro il quale i
dati relativi al traffico telefonico possono essere
trattati da parte dei gestori di servizi di
telecomunicazione per finalità di fatturazione e per i
pagamenti delle interconnessioni. Il termine è stato
stabilito tenendo conto dell'art. 2948 del codice civile
ed è quindi di cinque anni, entro i quali l'autorità
giudiziaria può certamente acquisire a norma di legge i
dati eventualmente utili per finalità di indagine,
proprio come è avvenuto in occasione di gravi fatti di
criminalità. E' evidente che una volta iniziate le
indagini, i dati restano acquisiti definitivamente.
Va ricordato, infine, che il nuovo quadro europeo
richiede che si tenga conto dei diritti degli abbonati in
passato messi a rischio da comportamenti di fornitori di
servizio non sempre aderenti alle norme.
12.6.1998
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