| Garante per la protezionedei dati personali
 Comunicato
        stampa23.06.98
 IL 30 GIUGNO
        SCADE IL TERMINE PER NOTIFICARE GLI ARCHIVI NON
        AUTOMATIZZATI Il 30 giugno scade il
        secondo ed ultimo termine per notificare al Garante per
        la protezione dei dati personali l'esistenza di
        alcuni trattamenti di dati personali iniziati prima
        del l° gennaio 1998. Entro lo scorso 31
        marzo, vari soggetti hanno notificato gli archivi
        automatizzati e quelli cartacei riguardanti dati c.d.
        "sensibili".
 La notificazione
        riguarda oggi, invece, gli archivi cartacei che non
        contengono dati sensibili, in possesso di pubbliche
        amministrazioni e di privati.
 L'obbligo non
        deve essere adempiuto da chi può avvalersi dei diversi
        casi di esonero previsti dalla legge n. 675 (si pensi
        agli artigiani, ai piccoli imprenditori, ai liberi
        professionisti, alle associazioni e fondazioni senza
        scopo di lucro, alla comune gestione degli adempimenti
        fiscali, contabili, assistenziali e retributivi, ai
        condomini) e da coloro che nella notificazione inviata
        entro lo scorso 31 marzo hanno opportunamente dichiarato tutti
        gli archivi in loro possesso, a prescindere dalle
        tecniche impiegate e dal genere di dati.
 La scadenza del 30
        giugno è prevista anche per determinate attività
        compiute da soggetti pubblici per finalità di giustizia,
        di prevenzione ed accertamento dei reati (uffici
        giudiziari, casellario giudiziale, ecc.).
 Avvicinandosi la
        scadenza, il Garante richiama nuovamente l'attenzione su
        alcune modalità da seguire:
 - occorre utilizzare
        un modello conforme a quello approvato dal Garante (che
        riporta anche tutti i vari casi di esonero), disponibile
        gratuitamente anche su supporto informatico presso ogni
        ufficio postale e l'Ufficio del Garante. Il modello è
        anche distribuito da vari soggetti convenzionati (internet
        provider, editori, associazioni di categoria, ecc.);
 - occorre allegare la
        ricevuta di versamento dei diritti di segreteria pari a
        £. 25.000 o 15.000, a seconda che si utilizzi il modello
        di notificazione cartaceo o informatico (il versamento va
        fatto sul c/c n. 97204002 intestato al Garante per la
        protezione dei dati personali).
 - occorre tenere
        presente che la notificazione non riguarda singoli
        archivi o banche dati, ma il complesso delle
        attività di raccolta e di elaborazione delle
        informazioni. Di regola, ogni ente, impresa, pubblica
        amministrazione ecc. può quindi effettuare una sola
        notificazione, la quale non è soggetta a limiti
        temporali e non va rinnovata se non mutano i suoi
        elementi essenziali.
 23.6.1998 |