Garante per la protezione
dei dati personali
Comunicato
stampa
23.06.98
IL 30 GIUGNO
SCADE IL TERMINE PER NOTIFICARE GLI ARCHIVI NON
AUTOMATIZZATI
Il 30 giugno scade il
secondo ed ultimo termine per notificare al Garante per
la protezione dei dati personali l'esistenza di
alcuni trattamenti di dati personali iniziati prima
del l° gennaio 1998.
Entro lo scorso 31
marzo, vari soggetti hanno notificato gli archivi
automatizzati e quelli cartacei riguardanti dati c.d.
"sensibili".
La notificazione
riguarda oggi, invece, gli archivi cartacei che non
contengono dati sensibili, in possesso di pubbliche
amministrazioni e di privati.
L'obbligo non
deve essere adempiuto da chi può avvalersi dei diversi
casi di esonero previsti dalla legge n. 675 (si pensi
agli artigiani, ai piccoli imprenditori, ai liberi
professionisti, alle associazioni e fondazioni senza
scopo di lucro, alla comune gestione degli adempimenti
fiscali, contabili, assistenziali e retributivi, ai
condomini) e da coloro che nella notificazione inviata
entro lo scorso 31 marzo hanno opportunamente dichiarato tutti
gli archivi in loro possesso, a prescindere dalle
tecniche impiegate e dal genere di dati.
La scadenza del 30
giugno è prevista anche per determinate attività
compiute da soggetti pubblici per finalità di giustizia,
di prevenzione ed accertamento dei reati (uffici
giudiziari, casellario giudiziale, ecc.).
Avvicinandosi la
scadenza, il Garante richiama nuovamente l'attenzione su
alcune modalità da seguire:
- occorre utilizzare
un modello conforme a quello approvato dal Garante (che
riporta anche tutti i vari casi di esonero), disponibile
gratuitamente anche su supporto informatico presso ogni
ufficio postale e l'Ufficio del Garante. Il modello è
anche distribuito da vari soggetti convenzionati (internet
provider, editori, associazioni di categoria, ecc.);
- occorre allegare la
ricevuta di versamento dei diritti di segreteria pari a
£. 25.000 o 15.000, a seconda che si utilizzi il modello
di notificazione cartaceo o informatico (il versamento va
fatto sul c/c n. 97204002 intestato al Garante per la
protezione dei dati personali).
- occorre tenere
presente che la notificazione non riguarda singoli
archivi o banche dati, ma il complesso delle
attività di raccolta e di elaborazione delle
informazioni. Di regola, ogni ente, impresa, pubblica
amministrazione ecc. può quindi effettuare una sola
notificazione, la quale non è soggetta a limiti
temporali e non va rinnovata se non mutano i suoi
elementi essenziali.
23.6.1998
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