Garante per la protezione
dei dati personali
Comunicato
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11.07.98
TEST
ATTITUDINALI SUL POSTO DI LAVORO SOLO NEL RISPETTO DELLA
PRIVACY
I test
attitudinali sul posto di lavoro devono assicurare
precise garanzie per la tutela della riservatezza dei
lavoratori e la non discriminazione in base alle loro
opinioni politiche e sindacali.
Prendendo spunto dal caso di un Comune che ha invitato i
dipendenti a compilare un questionario in cui vengono
richieste, oltre che informazioni personali, anche
valutazioni sull'operato dell'amministrazione, il Garante
ha fornito indicazioni estensibili anche al settore
privato. L'Autorità ha precisato che se un ente o
società, ai fini di una migliore organizzazione del
lavoro, intendono ricorrere ad analisi statistiche,
questionari e valutazioni attitudinali che utilizzano
dati personali, devono rispettare sia i limiti imposti
dalla legge del 1996 sulla privacy sia quelli già
previsti dalla Statuto dei lavoratori e da altre norme a
tutela dei lavoratori.
A tal fine il
Garante ha fornito specifiche indicazioni per la
predisposizione dei test attitudinali da sottoporre ai
dipendenti:
1. i test
attitudinali devono essere accompagnati da un'adeguata
informativa sullo scopo in base al quale si raccolgono i
dati, devono precisare se la risposta è obbligatoria o
facoltativa nonché le conseguenze della mancata risposta
e devono contenere l'indicazione dei soggetti esterni,
come società specializzate o esperti, che eventualmente
collaborino alla messa a punto dei test e alla successiva
elaborazione delle risposte, e che quindi possono avere
accesso ai dati;
2. nel caso in cui si avvalgano di tali soggetti esterni,
l'ente pubblico o l'impresa privata dovranno rispettare
le disposizioni della legge 675, le quali permettono
queste forme di collaborazione solo in presenza di un
atto scritto che designi i soggetti esterni responsabili
o incaricati del trattamento;
3. i dati richiesti devono essere pertinenti alle
finalità per le quali sono raccolti;
4. nel formulare i test si deve tenere conto della
libertà riconosciuta al lavoratore nella legge 300 del
1970, lo Statuto dei lavoratori, di non manifestare le
proprie opinioni politico-sindacali. Pertanto, quando è
necessario o opportuno raccogliere valutazioni sulla
gestione dell'ente o dell'impresa, i dati devono essere
richiesti in forma anonima.
11.7.1998
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