Garante per la protezione
dei dati personali
Comunicato
stampa
30.07.98
Il Garante ha
preso in esame la segnalazione con la quale l'on. Franco
Frattini aveva lamentato la messa in onda, nel corso del
programma televisivo " Striscia la notizia", di
brani di una sua conversazione intercorsa con un altro
rappresentante politico, registrati mentre era in attesa
di rilasciare un'intervista televisiva.
Il Garante ha ricordato
che la disciplina sulla tutela della riservatezza, si
applica all'attività giornalistica con alcuni
adattamenti volti a contemperare i diritti della
personalità con il diritto all'informazione. Il
bilanciamento di questi diritti, precisato dal recente
decreto legislativo del 13 maggio, presuppone che il
giornalista e chiunque altro operi nel mondo
dell'informazione rispetti comunque il principio di
correttezza nei confronti dei soggetti ai quali si
riferiscono le notizie raccolte.
Tale principio presuppone un dovere di
"lealtà" nei confronti degli interessati, ai
quali deve essere reso noto lo scopo della raccolta dei
dati e delle notizie, specie in preparazione di una
registrazione televisiva. A questo principio si può
derogare solo nei casi particolari esplicitamente
previsti dal codice di deontologia per l'attività
giornalistica in corso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale.
L'Autorità ha dato atto
che non vi è prova di una preordinazione ai danni
dell'on. Frattini, ma ha affermato che i responsabili
della trasmissione, in applicazione del principio di
correttezza, avrebbero dovuto tenere conto dell'evidente
convinzione dell'on. Frattini di esprimere alcune
considerazioni in maniera confidenziale, astenendosi dal
diffondere la registrazione o dandone quanto meno
tempestiva notizia all'interessato, ponendolo così
nella condizione di esprimere il proprio punto di vista
e, se del caso, di opporsi alla sua messa in onda.
Il Garante per la.
protezione dei dati personali ha sottolineato che è
ugualmente necessario garantire analoga correttezza in
caso di registrazioni accidentali o di prove
tecniche.
L'Autorità ha infine
precisato che la decisione non limita affatto il diritto
di informare il pubblico sulle opinioni che i
rappresentanti politici esprimono anche attraverso
dichiarazioni non "ufficiali", né la
possibilità di inquadrare una trasmissione televisiva a
sfondo satirico nell'ambito delle attività
giornalistiche.
Ha, quindi, segnalato alla società Mediaset e a Canale 5
la necessità di impartire adeguate istruzioni perché si
tenga conto dei principi richiamati e ci si conformi ad
essi
30.7.1998
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