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  Tutela dei dati personali - Comunicazioni del Garante

Garante per la protezione
dei dati personali

Comunicato stampa
30.07.98

Il Garante ha preso in esame la segnalazione con la quale l'on. Franco Frattini aveva lamentato la messa in onda, nel corso del programma televisivo " Striscia la notizia", di brani di una sua conversazione intercorsa con un altro rappresentante politico, registrati mentre era in attesa di rilasciare un'intervista televisiva.

Il Garante ha ricordato che la disciplina sulla tutela della riservatezza, si applica all'attività giornalistica con alcuni adattamenti volti a contemperare i diritti della personalità con il diritto all'informazione. Il bilanciamento di questi diritti, precisato dal recente decreto legislativo del 13 maggio, presuppone che il giornalista e chiunque altro operi nel mondo dell'informazione rispetti comunque il principio di correttezza nei confronti dei soggetti ai quali si riferiscono le notizie raccolte.
Tale principio presuppone un dovere di "lealtà" nei confronti degli interessati, ai quali deve essere reso noto lo scopo della raccolta dei dati e delle notizie, specie in preparazione di una registrazione televisiva. A questo principio si può derogare solo nei casi particolari esplicitamente previsti dal codice di deontologia per l'attività giornalistica in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

L'Autorità ha dato atto che non vi è prova di una preordinazione ai danni dell'on. Frattini, ma ha affermato che i responsabili della trasmissione, in applicazione del principio di correttezza, avrebbero dovuto tenere conto dell'evidente convinzione dell'on. Frattini di esprimere alcune considerazioni in maniera confidenziale, astenendosi dal diffondere la registrazione o dandone quanto meno tempestiva notizia all'interessato, ponendolo così nella condizione di esprimere il proprio punto di vista e, se del caso, di opporsi alla sua messa in onda.

Il Garante per la. protezione dei dati personali ha sottolineato che è ugualmente necessario garantire analoga correttezza in caso di registrazioni accidentali o di prove tecniche.

L'Autorità ha infine precisato che la decisione non limita affatto il diritto di informare il pubblico sulle opinioni che i rappresentanti politici esprimono anche attraverso dichiarazioni non "ufficiali", né la possibilità di inquadrare una trasmissione televisiva a sfondo satirico nell'ambito delle attività giornalistiche.
Ha, quindi, segnalato alla società Mediaset e a Canale 5 la necessità di impartire adeguate istruzioni perché si tenga conto dei principi richiamati e ci si conformi ad essi

30.7.1998