Garante per la protezione
dei dati personali
Comunicato
stampa
31.07.98
PRIVACY: LA
DIAGNOSI DI AIDS NON SI PUO' DIVULGARE
Il Garante per la
protezione dei dati personali è intervenuto sul rispetto
dei diritti dei malati di AIDS, in particolare di tutti
quelli che lavorano nel settore pubblico e privato.
Con una decisione che riafferma la necessità di
garantire a queste persone la massima tutela della
riservatezza e della propria dignità personale, il
Garante ha stabilito il divieto per le commissioni
mediche che svolgono gli accertamenti sanitari sui
lavoratori, di divulgare la diagnosi di AIDS riscontrata
in sede di accertamento sanitario. L'Autorità ha in
proposito applicato il principio generale contenuto nella
legge sull'AIDS, e valido anche per il settore privato,
secondo il quale i risultati degli accertamenti
diagnostici devono essere comunicati dagli operatori
sanitari esclusivamente all'interessato.
La decisione è stata
presa con tempestività, dopo che una dipendente pubblica
si era rivolta, il 17 luglio scorso, all'Autorità
affinché venisse bloccata la divulgazione dei suoi dati
sanitari. L'interessata aveva richiesto di essere
dispensata dal servizio per inidoneità fisica
all'impiego ed era stata quindi sottoposta ad
accertamento sanitario. Alla sua precisa istanza di non
inviare la documentazione con la diagnosi di AIDS
riscontrata ai suoi uffici amministrativi, la commissione
medica avrebbe opposto un rifiuto e preannunciato la
comunicazione integrale all'amministrazione di
appartenenza del verbale di accertamento medico,
contenente la diagnosi.
Posto che gli obblighi
previsti da norme aventi forza di legge prevalgono sugli
atti regolamentari, il Garante ha affermato che il
decreto ministeriale n. 187 del 1997 sugli accertamenti
sanitari dei dipendenti pubblici, il quale prevede la
redazione di un verbale comprensivo di diagnosi e la
successiva trasmissione all'amministrazione o all'ente
che ha richiesto l'accertamento, deve essere applicato in
maniera conforme allo speciale divieto stabilito dalla
legge n. 135 del 1990 sull'AIDS. La legge sulla privacy
permette infatti alle amministrazioni pubbliche di
trattare i dati sensibili, quali quelli attinenti allo
stato di salute, ma ha fatto salve le precedenti norme
della legge in materia di AIDS, nelle quali figura anche
l'obbligo, per gli operatori sanitari, che nell'esercizio
della loro professione vengano a conoscenza di un caso di
AIDS o di un'infezione da HIV, di adottare tutte le
misure occorrenti per garantire il massimo riserbo.
Il Garante ha, infine,
chiesto alla commissione medica interessata di fornire
con urgenza chiarimenti all'esito della vicenda e ha
segnalato ai ministeri competenti la necessità di
modificare il decreto ministeriale n. 187 adottato lo
scorso anno.
31.7.1998
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