Garante per la protezione
dei dati personali
Comunicato
stampa
11.08.98
Il Garante per la
protezione dei dati personali ha risposto ad alcuni
quesiti concernenti il Codice di deontologia dei
giornalisti, fornendo una prima interpretazione di alcune
sue disposizioni.
Si chiedeva in particolare: a) se la pubblicazione di
annunci, previsti dal Codice, con la quale gli editori
renderanno nota, almeno due volte l'anno, l'esistenza dei
propri archivi, sostituisca l'informativa cui sono tenuti
i giornalisti quando raccolgono dati direttamente dai
soggetti "intervistati"; b) quale comportamento
debba tenere il "responsabile" del trattamento
per scopi giornalistici, allorché riceva dagli
interessati una richiesta di cancellazione di dati.
Per quanto riguarda il primo quesito, l'Autorità ha
premesso che la pubblicazione dei predetti annunci
realizza un'informativa semplificata e generale che gli
editori possono effettuare in sostituzione di quella che
dovrebbero altrimenti inviare agli interessati
informandoli, caso per caso, dell'avvenuta raccolta di informazioni che li riguardano tramite terzi o altre fonti
a disposizione dei giornalisti. Le imprese editoriali
possono quindi rendere nota al pubblico l'esistenza delle
proprie banche-dati redazionali mediante tali annunci,
sulle proprie testate ed eventualmente su altre,
indicando altresì, fra i riferimenti che quotidianamente
vengono pubblicati sulle singole testate (c.d. gerenza),
il nominativo e la sede della persona fisica o giuridica
presso la quale possono essere esercitati i diritti
previsti dalla legge n. 675/1996.
Il Garante ha però chiarito che tali forme semplificate
lasciano ferma l'ulteriore informativa che il singolo
giornalista, per un'esigenza di correttezza, deve fornire
alle persone intervistate al momento in cui raccoglie i
dati presso di loro. Il Garante ha peraltro ricordato che
il Codice di deontologia dei giornalisti ha previsto,
anche per questa ipotesi, una forma snella di
informativa, in virtù della quale il singolo giornalista
può limitarsi a far presente alla persona
"intervistata" il solo fatto che sta
esercitando un'attività giornalistica nonché le
finalità della raccolta, senza indicare gli altri
elementi dell'informativa che sarebbero altrimenti
necessari in base alla legge n. 675/96.
Con riferimento al secondo quesito, invece,
l'Autorità ha chiarito che le eventuali richieste di
cancellazione dei dati da parte degli interessati non
sono di per se stesse vincolanti per il giornalista o per
l'editore che le riceve. Tali soggetti possono infatti
verificarne la fondatezza (ad esempio, quando il dato sia
stato raccolto illecitamente), e accertare se l'istanza
può essere accolta senza cancellare i dati, modificando,
cioè, il trattamento in modo da renderlo conforme alla
legge (ad esempio, aggiornando o integrando i dati
inesatti, o eliminando alcune notizie non essenziali per
il diritto di cronaca). Tale verifica, qualora il
conflitto non trovi soluzione tra le parti interessate,
potrà aver luogo in sede contenziosa. La legge n. 675
prevede infatti la possibilità per le parti di
rivolgersi all'autorità giudiziaria secondo le ordinarie
procedure, oppure al Garante nelle varie forme previste
dalla legge (segnalazioni, reclami, ovvero ricorsi ai
sensi dell'art. 29 della legge medesima).
11 agosto 1998
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